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AS 2022 61

Ordinanza del 2 febbraio 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 nel 2022 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, OPCR 22)

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Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 nel 2022 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, OPCR 22)

del 2 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 lettera c, 11b, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201, ordina:

Sezione 1: Principio

Art. 1 1 In virtù degli articoli 11b e 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nei limiti del credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale, la Confederazione partecipa ai costi che un Cantone sostiene a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se: a. le imprese sostenute dai Cantoni soddisfano i requisiti di cui alla sezione 2; b. l’impostazione di questi provvedimenti soddisfa i requisiti di cui alla se- zione 3; c. il Cantone soddisfa i requisiti di cui alla sezione 4 e agli articoli 14–16. 2 Non partecipa ai costi che un Cantone sostiene a causa dei provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese se: a. il capitale di queste imprese è detenuto complessivamente per oltre il 10 per cento dalla Confederazione, dai Cantoni o dai Comuni con più di 12 000 abi- tanti; b. in Svizzera queste imprese non esercitano un’attività né impiegano personale proprio.

RS 951.264 1 RS 818.102

2021-4264 RU 2022 61

Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 RU 2022 61

Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 2 Requisiti

1 L’impresa ha provato al Cantone che:

a. soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2, 2a, 3 capoverso 1, 4 capoverso 1, 5 e 5b dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 nella ver- sione del 18 dicembre 20212; b. al momento dell’inoltro della richiesta secondo la presente ordinanza non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione; c. al momento dell’inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura esecu- tiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che vi sia un piano dei pagamenti concordato. 2 L’impresa ha confermato che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, da gennaio del 2022 ha sostenuto costi non coperti.

Art. 3 Limitazione dell’impiego L’impresa ha confermato al Cantone che: a. nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore se- condo la presente ordinanza e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:

1. non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non

restituisce apporti di capitale, e

2. non concede mutui ai suoi proprietari e non rimborsa i prestiti dei suoi

proprietari; è però consentito in particolare l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento; b. non trasferisce fondi concessi a una società del gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente; è però consentito segna- tamente l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di inte- ressi e di ammortamento all’interno di un gruppo.

Sezione 3: Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 4 Forma I provvedimenti per i casi di rigore, per i quali il Cantone chiede alla Confederazione di partecipare ai costi, sono concessi sotto forma di contributi non rimborsabili.

2 RU 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919

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Art. 5 Calcolo e limiti massimi 1 Il contributo copre al massimo i costi non coperti dell’impresa nei mesi da gennaio a giugno 2022. 2 Per un’impresa con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi ammonta al massimo al 9 per cento della cifra d’affari media annuale e al massimo a 450 000 fran- chi. 3 Per un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi am- monta al massimo al 9 per cento della cifra d’affari media annuale e al massimo a 1 200 000 franchi se l’impresa conferma di aver adottato dal 1° gennaio 2021 tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale. Se non conferma quanto precede, l’impresa non riceve alcun contributo. 4 Per un’impresa di cui al capoverso 3 i limiti massimi sono aumentati come segue:

a. al massimo al 9 per cento della cifra d’affari media annuale e al massimo a

2 400 000 franchi se, oltre a fornire la conferma di cui al capoverso 3 primo

periodo, l’impresa prova che dal 1° luglio 2021 ha apportato alla stessa, me- diante conferimenti in contanti, nuova liquidità sotto forma di capitale proprio in misura pari almeno al 40 per cento dell’importo superiore a 1 200 000 fran- chi; b. al massimo al 9 per cento della cifra d’affari media annuale e al massimo a

10 000 000 franchi se, oltre a fornire la conferma di cui al capoverso 3 primo

periodo, l’impresa prova che nel primo semestre del 2022 la sua cifra d’affari complessiva è diminuita di oltre il 30 per cento rispetto alla cifra d’affari me- dia del primo semestre degli anni 2018 e 2019. 5 In deroga ai capoversi 2 e 3, per i baracconisti di cui all’articolo 2 lettera c dell’or- dinanza del 4 settembre 20023 sul commercio ambulante che dispongono di un’auto- rizzazione cantonale secondo l’articolo 2 della legge federale del 23 marzo 20014 sul commercio ambulante o che nel 2021 disponevano di una tale autorizzazione il con- tributo ammonta al massimo al 18 per cento della cifra d’affari media annuale e al massimo a 2 400 000 franchi. 6 Per il calcolo del contributo si possono considerare soltanto le spese con incidenza sulla liquidità. 7 Il Cantone può astenersi dal concedere il contributo se è evidente che l’impresa non proseguirà l’attività. 8 Si considera come cifra d’affari media annuale di cui ai capoversi 2–5 per un’im- presa: a. costituita prima del 31 dicembre 2017, la cifra d’affari media degli anni 2018 e 2019; b. costituita tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020:

3 RS 943.11 4 RS 943.1

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1. la cifra d’affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 29 feb- braio 2020, calcolata su 12 mesi, o 2. la cifra d’affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 di- cembre 2020, calcolata su 12 mesi; c. costituita tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020: la cifra d’affari media che è stata conseguita tra la costituzione e il 31 dicembre 2020, calcolata su

12 mesi.

9 Le indicazioni sulla cifra d’affari annuale secondo la presente ordinanza si riferi- scono alla chiusura singola dell’impresa richiedente.

Art. 6 Base determinante per la partecipazione condizionata agli utili per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi Per il calcolo della partecipazione condizionata agli utili secondo l’articolo 12 capo- verso 1septies della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è determinante l’utile im- ponibile annuale del 2022 prima della compensazione delle perdite ai sensi degli arti- coli 58–67 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta. Dall’utile imponibile annuale possono essere dedotte le perdite subite negli eser- cizi 2020 e 2021 rilevanti ai fini fiscali; un’eventuale perdita subita nell’eserci- zio 2020 è deducibile soltanto se non se ne è potuto tenere conto al momento del cal- colo dell’utile netto imponibile nell’esercizio 2021.

Art. 7 Giustificativi da richiedere alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi I Cantoni richiedono alle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi almeno i seguenti giustificativi, sempre che non li forniscano loro stessi: a. estratto del registro di commercio; b. estratto del registro delle esecuzioni; c. conti annuali, comprendenti bilancio, conto economico e allegato, del 2018,

2019 e 2020 nonché, se disponibile, del 2021; qualora l’impresa sia soggetta

all’obbligo di revisione, i conti annuali riveduti; d. ripartizione completa per settori se è presentata una richiesta secondo l’arti- colo 2a dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 nella versione del 18 dicembre 20216.

Art. 8 Comunicazione dei dati Il modulo di richiesta predisposto dal Cantone, il contratto che il Cantone conclude con un’impresa relativo alla concessione di contributi oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati

5 RS 642.11 6 RU 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919

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sull’impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 9 Quadro temporale Per i contributi per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confedera- zione ai costi, le richieste che riguardano i costi non coperti dei mesi da gennaio a giugno 2022 sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 settembre 2022.

Art. 10 Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi 1 La Confederazione partecipa ai costi che un Cantone sostiene a causa di provvedi- menti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati. 2 I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l’adempimento dei loro compiti.

3 La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i

Cantoni.

Sezione 4: Procedura e competenze

Art. 11 Procedura 1 La procedura relativa alla concessione di provvedimenti per i casi di rigore per i quali i Cantoni chiedono la partecipazione della Confederazione è retta dal diritto can- tonale. 2 I Cantoni esaminano le richieste. A tal fine, possono utilizzare procedure automatiz- zate.

3 Per l’esame i Cantoni possono ricorrere a terzi.

Art. 12 Competenza cantonale 1 La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l’impresa aveva la pro- pria sede il 1° ottobre 2020. 2 Il trasferimento della sede dell’impresa in un altro Cantone lascia invariata la com- petenza cantonale. 3 Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell’impresa individuale.

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Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 13 Cifra d’affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione finanziaria della Confederazione

1 La cifra d’affari rilevante ai fini della determinazione della partecipazione

finanziaria della Confederazione secondo l’articolo 12 capoverso 1quater della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 è calcolata in base alla cifra d’affari media annuale di cui all’articolo 5 capoverso 8. 2 La partecipazione finanziaria della Confederazione ai contributi concessi ai barac- conisti secondo l’articolo 5 capoverso 5 ammonta al 100 per cento.

Art. 14 Contratto 1 Se chiede contributi della Confederazione, un Cantone conclude con la SECO al più tardi entro il 31 maggio 2022 un complemento al contratto secondo l’articolo 16 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 nella versione del 18 dicembre 20217.

2 Il complemento al contratto stabilisce segnatamente:

a. le basi legali a livello federale e cantonale; b. i provvedimenti per i casi di rigore adottati dal Cantone; c. gli obblighi del Cantone.

Art. 15 Momento del pagamento e rimborsi 1 I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emet- tono una fattura alla Confederazione. 2 La fatturazione avviene nel 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedi- mento. 3 I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone semestralmente, ma al più tardi entro la fine di dicembre del 2023 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità ammi- nistrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento. 4 I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false, i rimborsi volontari nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.

Art. 16 Rapporti e fatturazione 1 I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

7 RU 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919

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a. numero IDI, nome e dati sulla cifra d’affari delle imprese che beneficiano di un sostegno; b. importo per singola impresa; c. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza; d. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi. 2 Per ciascun sostegno concesso, su richiesta il Cantone mette a disposizione della SECO tutti i giustificativi. Perlomeno i giustificativi sulla data di costituzione dell’im- presa e sulla cifra d’affari nonché i giustificativi per la conferma che l’impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione non possono basarsi su una mera autodichiarazione. 3 I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino alla fine del 2022 i rapporti sono presentati trimestralmente e dal 1° gen- naio 2023 semestralmente. 4 I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all’articolo 15 capoverso 2 semestral- mente; la prima volta a partire dal luglio 2022. 5 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli.

Art. 17 Restituzione La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto e del relativo complemento di cui all’articolo 14 non sono stati rispettati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione Per quanto concerne la Confederazione l’esecuzione della presente ordinanza è di competenza della SECO.

Art. 19 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 20208 è modificata come se- gue:

8 RS 951.262

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Titolo Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)

Art. 10 Quadro temporale 1 Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la parte- cipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022. 2 Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

2bis Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confedera- zione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento di- nanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.

Art. 20 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore l’8 febbraio 2022.

2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

3 Gli articoli 3, 6, 8, 10 e 15–19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.

2 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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