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AS 2022 634

Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2022

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131
sui pagamenti diretti,

ordina:

Art. 1 Coefficiente

Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2022 ammonta a 0,1003.

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’UFAG del 22 ottobre 2021 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2022.

26 ottobre 2022

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer