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AS 2022 694

Ordinanza 23
sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria
del 16 novembre 2022

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni

ordina:

Art. 1

I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,8 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.

Per le rendite insorte a decorrere dal 1o gennaio 2009 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2006, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio

Indennità di rincaro in % della rendita

2006

6,6

2007

5,8

2008

2,8

2009

3,8

2010

3,5

2011

3,0

2012

3,4

2013

3,5

2014

3,5

2015

5,1

2016

5,3

2017

4,6

2018

3,5

2019

3,4

2020

4,2

2021

3,3

2022

0,0

Art. 2

È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2:

  • a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita;

  • b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

Art. 3

L’ordinanza 09 del 29 ottobre 2008 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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