AS 2022 712
Accordo commerciale
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Decisione n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l’agricoltura concernente la modifica dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato
Preambolo
Il Comitato misto Svizzera–Regno Unito per l’agricoltura,
ricordando che l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 19991, è incorporato e parte integrante dell’Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Accordo commerciale»), fatto a Berna l’11 febbraio 20192 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021;
considerando che l’articolo 6 dell’Accordo commerciale prevede l’istituzione di un Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l’agricoltura («Comitato misto»), conformemente all’articolo 6 dell’Accordo incorporato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo incorporato»), all’entrata in vigore dell’Accordo commerciale;
considerando che la Decisione n. 1/2021 del Comitato misto ha sostituito l’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato con il testo dell’allegato 9 attualmente applicabile tra la Svizzera e il Regno Unito, come definito nell’appendice C all’allegato 4 dell’Accordo commerciale;
visto l’articolo 6 paragrafo 1 dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato che prevede che l’allegato 9 si applica per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria dell’Accordo commerciale;
considerando che il periodo transitorio previsto dall’articolo 6 paragrafo 1 dell’allegato 9 scadrà il 31 dicembre 2022 e che pertanto l’allegato 9 non sarà più applicabile dopo tale data;
ricordando che i colloqui esplorativi tra la Svizzera e il Regno Unito in merito a una modernizzazione dell’Accordo commerciale e, in tale contesto, in merito ai contenuti dell’Accordo agricolo incorporato sono iniziati nel 2021;
visto l’articolo 11 dell’Accordo agricolo incorporato che autorizza il Comitato misto a modificare gli allegati dell’Accordo agricolo incorporato;
visto l’articolo 6 paragrafo 2 dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato che autorizza il Comitato misto, su raccomandazione del gruppo di lavoro, a decidere se l’allegato 9 debba continuare a essere applicato senza interruzioni, con o senza modifiche, per un periodo transitorio più lungo, oppure se debba essere sostituito;
ha deciso:
1. L’articolo 6 paragrafo 1 dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato, come definito nell’appendice C all’allegato 4 dell’Accordo commerciale, è sostituito come segue:
«1. Il presente allegato si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2024.»
2. Il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 3 dell’articolo 6 dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato, come definito nell’appendice C all’allegato 4 dell’Accordo commerciale:
«4. Al fine di rafforzare la cooperazione in materia di equivalenza e allo scopo di mantenere e sviluppare le loro strette relazioni commerciali ed economiche, le Parti possono prendere in considerazione l’istituzione di una procedura per il riconoscimento dell’equivalenza basata sulle pertinenti disposizioni della legislazione sui prodotti biologici, sulle norme di produzione e sui regimi di controllo. Tale procedura può comprendere, tra l’altro, il processo di consultazione, i requisiti in materia di informazione, le scadenze adeguate e le rispettive responsabilità delle parti importatrici ed esportatrici. Le Parti determinano la forma più appropriata di tale procedura.»
3. Il testo seguente è inserito alla fine dell’appendice III all’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporato, come definito nell’appendice C all’allegato 4 dell’Accordo commerciale:
TraduzioneAccordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del NordDecisione n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera – Regno Unito per l’agricoltura concernente la modifica dell’allegato 9 dell’Accordo agricolo incorporatoAdottata il 21 giugno 2022Entrata in vigore il 31 dicembre 2022