La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:
a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;
b. uova da cova;
c. carne di pollame;
d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e liquame.
Essa stabilisce la zona di controllo di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall’influenza aviaria.
Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.