AS 2022 734
Ordinanza
concernente l’importazione e l’esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
(OIEVFF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:
Art. 7a cpv. 2
2 Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza sulle dogane.
Art. 20 cpv. 2
2 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.
Art. 22 cpv. 3
3 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |