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AS 2022 734

Ordinanza
concernente l’importazione e l’esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
(OIEVFF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 7a cpv. 2

2 Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza sulle dogane.

Art. 20 cpv. 2

2 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.

Art. 22 cpv. 3

3 Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza<br />concernente l’importazione e l’esportazione di verdura,<br />frutta e prodotti della floricoltura<br />(OIEVFF) | Lexipedia | Lexipedia