AS 2022 737
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «prati artificiali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «prati temporanei».
Art. 31 cpv. 2
2 Per le vacche da latte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l’apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché, in totale, di 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata o mais essiccato per CN e periodo d’estivazione.
Art. 35 cpv. 2bis
2bis Lungo le acque danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.
Art. 55 cpv. 1 lett. g
1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:
g. prati rivieraschi;
Art. 77
Abrogato
Art. 98 cpv. 2bis e 3 lett. d n. 1
2bis Se l’azienda, l’azienda d’estivazione o l’azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d’ubicazione del centro aziendale, dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d’ubicazione deve farsi carico dell’intera esecuzione.
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
d. per i contributi nella regione d’estivazione:
la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,
Art. 99 cpv. 1, 4 e 5
1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e i contributi di cui all’articolo 82, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.
4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all’articolo 82.
5 Abrogato
Art. 107 cpv. 3
3 Se a causa di misure ordinate per evitare l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e c–f, i contributi non sono né ridotti né negati.
Inserire prima del titolo del capitolo 5
Art. 107a Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, per la biodiversità e per la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori
1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:
a. rinunciare a un adeguamento del contributo d’estivazione di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera c;
b. versare il contributo per la biodiversità di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la qualità del paesaggio di cui all’allegato 7 numero 4.1 lettera b nella stessa misura dei contributi erogati l’anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.
2 Dopo la prima autorizzazione di rinuncia all’adeguamento dei contributi, nei quattro anni successivi il Cantone può rinunciare ancora al massimo una volta all’adeguamento dei contributi sullo stesso alpe.
3 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all’adeguamento dei contributi all’autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa tiene conto delle misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all’articolo 10quinqies dell’ordinanza del 29 febbraio 19883 sulla caccia e fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.
4 I Cantoni notificano all’UFAG a fine novembre le domande per gli scarichi anticipati degli alpi dovuti ai grandi predatori. L’UFAG definisce forma e contenuto della notifica.
II
Gli allegati 1, 2, 4, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La modifica del 13 aprile 20224 dell’ordinanza sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 68 cpv. 1 lett. b
1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:
b. frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.
Art. 70 cpv. 3 lett. b e 5 lett. a
3 L’impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
5 Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»5:
a. nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
Art. 71a cpv. 2 lett. a
2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate e i vigneti con biodiversità naturale;
Art. 71c cpv. 2 lett. b. n. 2 e cpv. 5
2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:
b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta:
se fino al 15 febbraio dell’anno successivo non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo nelle superfici coperte con colture, colture intercalari e sovescio invernale, laddove le superfici notificate ai sensi dell’articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.
5 Abrogato
Art. 71d cpv. 2 lett. c., 2bis e 4
2 Il contributo è versato se:
c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda, escluse le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k;
2bis Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:
a. non si supera la profondità di lavorazione di 10 centimetri; e
b. a partire dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, si rinuncia all’impiego di erbicidi.
4 Abrogato
All. 7 n. 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 700 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 350 franchi per ettaro e anno.
2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:
| 290 fr. |
| 410 fr. |
| 450 fr |
| 470 fr. |
| 490 fr. |
All. 7 n. 5.2.1 lett. b
5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
| 400 fr. |
Cifra IV cpv. 2
2 Gli articoli 2 lettera e numero 8, 14 capoverso 5, 14a, 22 capoverso 2 lettera d, 71d capoverso 2 lettera b e 77, gli allegati 1 numeri 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.7, 7 numero 5.13, 8 numero 2.2.4 lettera c nonché la modifica dell’ordinanza del 3 novembre 20216 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (all. 4) entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
IV
L’ordinanza del 28 ottobre 19987 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 41c cpv. 4
4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 20138 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.
V
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 L’articolo 107a e l’allegato 7 numero 1.6.1 lettera a entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.
3 L’articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1, l’allegato 1 numeri 2.1.9a, 2.1.9c e 2.2.2 nonché l’allegato 8 numero 2.2.3 lettera d entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
4 L’articolo 77 ha effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data la modifica in esso contenuta decade.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5,
19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4 nonché 115e cpv. 1)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 2.1.9a–2.1.9c
2.1.9a Il Cantone può dispensare le aziende dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo «Suisse-Bilanz», se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9b e 2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:
Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per: | ||
|---|---|---|
azoto | fosforo | |
| 2,0 | 2,0 |
| 1,6 | 1,6 |
| 1,4 | 1,4 |
| 1,1 | 1,1 |
| 0,9 | 0,9 |
| 0,8 | 0,8 |
2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:
a. l’effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all’articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e
b. i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio secondo HODUFLU nonché dei concimi minerali impiegati, in UBG.
2.1.9c Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9b lettera b in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori:
Azoto | Fosforo | ||
|---|---|---|---|
Azoto totale | Azoto disponibile | Fosforo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
N. 2.2.2.
2.2.2 Sono dispensate dall’analisi del suolo le aziende che non superano i valori limite di cui al numero 2.1.9 o 2.1.9a. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 20179 Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo».
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
N. 4.2a
4.2a Pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge
4.2a.1 Si applicano le disposizioni di cui al numero 4.2.
4.2a.2 I provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10quinqies capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 198810 sulla caccia.
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 7 Titolo
7 Prato rivierasco
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 1.6.1 lett. a
1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:
| 500 fr. per CN |
N. 3.1.1 n. 11
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi | ||
|---|---|---|
I | II | |
fr./ha e anno | fr./ha e anno | |
| 450 |
(art. 105 cpv. 1 e 115g cpv. 2)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 2.1.5
2.1.5 Indicazioni specifiche e colture
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà | Correzione. In più riduzione di 500 fr. |
N. 2.1.7 lett. b
2.1.7 Gestione da parte dell’azienda
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| La superficie non è gestita o è abbandonata | Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie |
La superficie è infestata da malerbe | 400 fr./ha x superficie interessata in ha Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento. |
N. 2.2.3 lett. d
2.2.3 Documenti
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 fr. |
N. 2.4.10 lett. a
2.4.10 Terreni da strame
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
N. 2.4.12 Titolo
2.4.12 Prati rivieraschi
N. 2.9.6
2.9.6 Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento dei requisiti per i contributi per il benessere degli animali o delle deroghe autorizzate dall’UFAG (art. 76a) | Riduzione analoga ai |
N. 3.2.4
3.2.4 Il Cantone può diminuire in maniera adeguata la riduzione di cui al numero 3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l’intero effettivo di animali estivato.
N. 3.5
3.5 Documenti e registrazioni
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Registro dell’apporto di concimi mancante o lacunoso Registro dell’apporto di foraggio mancante o lacunoso Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2) Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34) Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36) Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4) | 200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr. |
N. 3.6.2
3.6.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
N. 3.6.3 Frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. j e k
3.6.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.
Lacuna per punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 10 % |
| 10 % |
N. 3.7.2
3.7.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
N. 3.7.6
3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione del gregge
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Riduzioni secondo l’allegato 8 numero 3.7.5 |
| Riduzione del contributo d’estivazione all’aliquota del pascolo da rotazione secondo l’allegato 7 numero 1.6.1 lett. b |