AS 2022 741
Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 15 novembre 20171 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. g
1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:
g. 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi;
Art. 5 cpv. 1
1 Le aziende agricole che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 2 novembre 20223 sui miglioramenti strutturali (OMSt) hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.
Art. 7 cpv. 1
1 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt4 hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |