AS 2022 757
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (OsAlA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2
2 Il presente capitolo si applica fatta salva l’ordinanza del 25 maggio 20112 concernente i sottoprodotti di origine animale.
Art. 22 cpv. 7, nota a piè di pagina
7 Pubblica l’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali3.
Art. 42 cpv. 1 e 6
1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale e le aziende attive nella produzione primaria possono utilizzare soltanto alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell’articolo 47 oppure omologati ai sensi dell’articolo 48.
6 Può emanare disposizioni sulla produzione di alimenti per animali in un’azienda attiva nella produzione primaria per il proprio fabbisogno.
Art. 44 cpv. 1
1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche alle aziende attive nella produzione primaria registrate o omologate conformemente all’articolo 47 capoverso 2.
Art. 46 cpv. 2
2 Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l’obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la produzione primaria.
Art. 47 cpv. 2
2 Le aziende attive nella produzione primaria che producono alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele che li contengono devono notificare tale attività all’UFAG ai fini della registrazione o dell’omologazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |