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AS 2022 764

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 19921 concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile (CC)3;
visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3, 38 capoverso 1quater e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione (LGI),

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 6a capoverso 1 e 20 «dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione» è sostituito con «OGI».

Art. 1a Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione

Per quanto la presente ordinanza non preveda prescrizioni particolari, alla misurazione ufficiale si applica l’ordinanza del 21 maggio 20085 sulla geoinformazione (OGI).

Titolo prima dell’art. 18

Capitolo 4:
Primo rilevamento, rinnovamento, tenuta a giorno e progetti pilota

Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo dopo l’art. 30

Sezione 5: Progetti pilota

Art. 30a

1 Nell’ambito della misurazione ufficiale, la Direzione federale delle misurazioni catastali può approvare progetti pilota in singoli Cantoni o per aree geografiche limitate a scopo di sperimentazione e sviluppo:

  • a. di nuove procedure e competenze;

  • b. di nuove tecnologie;

  • c. di nuovi contenuti, modelli di geodati e modelli di rappresentazione.

2 Per ogni progetto pilota il DDPS emana in un’ordinanza separata, in accordo con gli uffici federali interessati, le disposizioni che derogano:

  • a. alla presente ordinanza;

  • b. all’OGI6;

  • c. all’ordinanza del 23 settembre 20117 sul registro fondiario;

  • d. all’ordinanza del 21 maggio 20088 sui nomi geografici;

  • e. all’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 20129 sul registro fondiario.

3 I progetti pilota devono essere limitati nel tempo e valutati.

Titolo prima dell’art. 47

Capitolo 8: Accordi di programma, contributi federali e costi residui

Sezione 1: Accordi di programma

Art. 47 Oggetto e durata

1 Oggetto degli accordi di programma tra l’Ufficio federale di topografia e i Cantoni sono in particolare:

  • a. le prestazioni del Cantone;

  • b. i sussidi della Confederazione;

  • c. il controlling;

  • d. i dettagli della vigilanza finanziaria.

2 La durata dell’accordo di programma è di quattro anni. Possono essere concordati obiettivi parziali per una durata più breve.

Art. 47a Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale di topografia un rapporto sull’utilizzo dei contributi.

2 L’Ufficio federale di topografia esegue controlli a campione su:

  • a. l’attuazione di singole misure in conformità con gli obiettivi del programma;

  • b. l’impiego dei contributi versati.

Art. 47b Adempimento parziale

1 L’Ufficio federale di topografia trattiene i pagamenti dei contributi federali rateali in tutto o in parte per la durata del programma se il Cantone:

  • a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 47a cpv. 1);

  • b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2 Se, dopo la conclusione del programma, si rileva che la prestazione è lacunosa, l’Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, fissandogli a questo scopo un termine appropriato.

3 Se la prestazione rimane lacunosa anche dopo la scadenza di questo termine, l’Ufficio federale di topografia esige la restituzione dei pagamenti nella misura dell’inadempienza, incluso un interesse annuo del 5 per cento (art. 28 cpv. 2 della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi).

Sezione 2: Contributi federali

Art. 47c Commisurazione dei contributi federali

La commisurazione dei contributi federali al finanziamento della misurazione ufficiale si basa sull’allegato.

Art. 47d Spese computabili

1 Sono computabili unicamente le spese sopportate per l’adempimento dei compiti conforme alle prescrizioni e al principio dell’economicità.

2 Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

  • a. le spese per la tenuta a giorno corrente e la gestione;

  • b. le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;

  • c. le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;

  • d. gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;

  • e. le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;

  • f. gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;

  • g. gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione;

  • h. le spese suppletive risultanti dall’inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili;

  • i. la determinazione degli indirizzi degli edifici;

  • j. i costi della correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a.

Art. 48 Calcolo delle spese computabili

1 Per i lavori aggiudicati secondo le prescrizioni del diritto sugli appalti pubblici, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l’articolo 47d.

2 Per i lavori non aggiudicati secondo le prescrizioni del diritto sugli appalti pubblici, il Cantone stabilisce l’indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.

3 Gli indennizzi stabiliti dai Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.

4 Nell’accordo di programma, al posto delle spese computabili può essere concordato un contributo federale forfettario.

Art. 48a

Abrogato

Titolo prima dell’art. 49

Sezione 3: Costi residui

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art. 47c)

Commisurazione dei contributi federali

Ai fini della commisurazione dei contributi federali al finanziamento dei progetti dei Cantoni secondo l’articolo 47c, fanno stato le seguenti percentuali; tali percentuali indicano la quota delle spese computabili secondo gli articoli 47d e 48:

1. Primo rilevamento:

  • a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;

  • b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 30 per cento;

  • c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 45 per cento.

2. Nuovo rilevamento

Se viene sostituita una misurazione effettuata secondo le norme in vigore prima del 10 giugno 1919, si applicano i valori secondo il numero 1.

3. Rinnovamento:

  • a. per le zone di costruzione e le aree edificate (zona I): 15 per cento;

  • b. per le aree agricole e forestali nelle regioni di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;

  • c. per le aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;

  • d. per le migliorie integrali e ricomposizioni particellari di terreni in agricoltura e selvicoltura, se la Confederazione non versa indennizzi sulla base di altre basi legali e a condizione che questi costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

4. Terminazione

Terminazione dei confini sovrani e di proprietà delle aree agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), a condizione che il Cantone si faccia carico di una quota adeguata dei costi: 25 per cento.

5. Misure in seguito a eventi naturali:

Per le misurazioni effettuate in seguito a eventi naturali o a spostamenti permanenti del terreno e che sono equivalenti a un primo rilevamento, si applicano le quote per il primo rilevamento e la terminazione.

6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:

  • a. per particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante, a condizione che il Cantone dimostri che il finanziamento è assicurato: 60 per cento;

  • b. dei costi di tenuta a giorno periodica che non sono a carico di chi li ha cagionati e il cui finanziamento è garantito in modo dimostrabile secondo le informazioni del Cantone, per periodo secondo l’articolo 24 capoverso 3: 60 per cento.

7. Progetti pilota

Progetti pilota innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e per testare nuove tecnologie: 50–90 per cento, commisurato al contenuto innovativo e all’interesse della Confederazione.