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AS 2022 772

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 1 lett. a n. 3

1 Se l’elettricità fornita ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, nel determinare i costi massimi computabili, considera le rimunerazioni uniche o i contributi d’investimento come segue:

  • a. rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici:

    1. se vengono computati i costi di acquisto (art. 4 cpv. 3), indipendente­mente dal fatto che sia stata accordata o meno una rimunerazione unica si deduce:

      • – per gli impianti che sono entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 e che immettono in rete tutta l’elettricità prodotta: il 40 per cento del tasso di rimunerazione determinante,

      • – per i restanti impianti: il 20 per cento del tasso di rimunerazione determinante;

Art. 4d Differenze di copertura nel servizio universale

1 Se la somma del corrispettivo che il gestore della rete di distribuzione ha riscosso per il servizio universale nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi energetici computabili (differenza di copertura), il gestore della rete di distribuzione deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.

2 In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.

3 Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione deve applicare al consumatore finale corrisponde:

  • a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1;

  • b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1.

Art. 11 cpv. 2bis

2bis Se un centro di consumo, per cui in passato si era già esercitato il diritto di accesso alla rete, partecipa a un raggruppamento ai fini del consumo proprio già esistente o di nuova costituzione, ciò non esime il gestore della rete di distribuzione dall’obbligo di fornire il raggruppamento. Qualora quest’ultimo rivendichi detto obbligo di fornitura, il diritto di accesso alla rete del centro di consumo in questione può essere nuovamente esercitato non prima che siano trascorsi sette anni dalla sua partecipazione al raggrup­pamento.

Art. 18a Differenze di copertura nell’ambito dei costi di rete

1 Se la somma del corrispettivo per l’utilizzazione della rete che il gestore della rete ha riscosso nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di rete computabili (differenza di copertura), il gestore della rete deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.

2 In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.

3 Il tasso di interesse che il gestore di rete deve applicare al consumatore finale corrisponde:

  • a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1;

  • b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all’allegato 1.

Titolo dopo l’art. 26

Capitolo 4a: Progetti pilota

Art. 26a

1 La domanda per un progetto pilota deve essere presentata al DATEC. Essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 23a LAEl, segnatamente:

  • a. l’oggetto e l’obiettivo del progetto;

  • b. l’organizzazione di progetto;

  • c. le modalità di partecipazione al progetto;

  • d. il luogo e la durata del progetto;

  • e. le disposizioni della LAEl alle quali si intende derogare.

2 Se dall’esame della domanda risulta che essa può essere autorizzata, il DATEC emana un’ordinanza con cui disciplina le condizioni quadro del progetto (art. 23a cpv. 3 LAEl). Il DATEC può consultare esperti per valutare le domande. In merito alla domanda emana una decisione.

3 Sulla base di un’ordinanza di cui al capoverso 2 possono essere approvate ulteriori domande per progetti pilota corrispondenti.

4 Eventuali rimunerazioni per costi di rete non coperti ai sensi dell’articolo 23a capoverso 4 LAEl necessitano dell’autorizzazione del DATEC. Sulla base di quest’ul­tima la società nazionale di rete rimborsa al gestore i costi di rete non coperti.

5 I risultati del progetto devono essere valutati dal titolare dell’autorizzazione in un rapporto finale. Il rapporto finale e i dati e le indicazioni necessari per la valutazione devono essere messi a disposizione del DATEC.

6 Al termine del progetto e in vista dell’adozione di un’eventuale modifica legislativa, l’UFE esegue una valutazione all’attenzione del DATEC. Informa il pubblico in merito ai progetti e alle informazioni acquisite.

Titolo dopo l’art. 26a

Capitolo 4b: Informazioni sul mercato all’ingrosso dell’elettricità

Art. 26abis

ex art. 26a

Art. 31k Fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl

Il diritto di fornire elettricità ai consumatori finali in regime di servizio universale secondo le condizioni dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl può essere esercitato dai gestori della rete di distribuzione la prima volta per l’anno tariffario 2019 e l’ultima volta per l’anno tariffario 2030.

Titolo dopo l’art. 31l

Sezione 4d:
Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2022

Art. 31m

Le nuove disposizioni sulla gestione delle differenze di copertura si applicano la prima volta alle differenze di copertura dell’anno contabile successivo all’entrata in vigore.

II

La durata di validità della modifica del 3 aprile 20192 agli articoli 4–4c e 24 capoverso 2 primo periodo della OAEl è prorogata fino al 31 dicembre 2030, dopodiché tale modifica decade.

III

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 La modifica agli articoli 4a capoverso 1 lettera a numero 3 e 4d vale fino al 31 dicembre 2030, dopodiché decade.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr