Lexipedia

AS 2022 791

Ordinanza concernente i poteri di polizia dell’esercito (OPPE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente i poteri di polizia dell’esercito è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 92 capoverso 4 lettera a della legge militare del 3 febbraio 19952,

Art. 1 cpv. 1 e 4 lett. c e d

1 La presente ordinanza regola i poteri di polizia e l’uso delle armi da parte dei militari. Sono fatti salvi ulteriori poteri fondati su altri atti legislativi.

4 Non è applicabile:

  • c. alle istruzioni della truppa in caso di impieghi di polizia;

  • d. ai militari messi a disposizione delle autorità civili a lungo termine a fini di coordinamento.

Art. 2

Abrogato

Art. 3 Scopo

La truppa in servizio può applicare misure coercitive di polizia per:

  • a. difendere da pericoli la sicurezza dell’esercito;

  • b. eliminare perturbazioni dell’ordine militare;

  • c. prendere, fino all’arrivo degli organi competenti in materia di azione penale, le misure improrogabili in caso di perseguimento di reati contro l’esercito o membri di quest’ultimo.

Art. 4 cpv. 4

4 Armi e munizioni possono essere utilizzati soltanto da militari specialmente istruiti.

Art. 6

Abrogato

Art. 7 Principio

Le misure coercitive di polizia possono essere applicate nell’ambito degli scopi secondo l’articolo 3, nella misura in cui:

  • a. il militare ha ricevuto un compito corrispondente;

  • b. ciò risulta necessario per l’adempimento del compito; e

  • c. il militare è stato istruito all’applicazione di misure coercitive di polizia.

Art. 14 cpv. 1 lett. b

1 Possono essere arrestate provvisoriamente persone se:

  • b. hanno perpetrato o tentato un reato contro l’esercito o i militari e sono perseguite direttamente da questi;

Art. 16 cpv. 2 lett. a, b e c n. 2 e 6 nonché cpv. 3

2 Quando altri mezzi disponibili non bastano, occorre far uso dell’arma da fuoco, in modo adeguato alle circostanze, se:

  • a. militari o altre persone subiscono un’aggressione illegittima o sono minacciati da un’aggressione imminente;

  • b. Abrogata

  • c. i compiti di servizio non possono essere eseguiti in altro modo se non mediante l’uso delle armi, segnatamente:

    1. quando i militari, sulla base di informazioni ricevute o di accertamenti personali, possono o devono concludere che persone rappresentano, per altri, un pericolo imminente per la vita e l’integrità personale e che esse cercano di sottrarsi all’arresto o a un arresto già eseguito mediante la fuga,

    2. quando un impianto militare, importante per l’adempimento dei compiti dell’esercito o di sue parti essenziali, subisce un attacco illegittimo o è minacciato da un attacco imminente,

3 La facoltà di far uso delle armi da fuoco può essere limitata a singoli casi menzionati al capoverso 2 oppure il suo campo d’applicazione può essere ristretto e precisato. Tali direttive tengono segnatamente conto, oltre che della situazione e del compito, del livello d’istruzione dei militari interessati.

Art. 17 cpv. 1 e 6

1 Ogni militare è personalmente responsabile dell’uso della sua arma.

6 Il militare che ha fatto uso dell’arma dev’essere assistito.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 12 novembre 20083 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Ingresso

visti gli articoli 14, 16, 17 capoverso 1, 26 e 29 della legge del 20 marzo 20084 sulla coercizione;
visto l’articolo 92 capoverso 4 lettera b della legge militare del 3 febbraio 19955,

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 5a Armamento di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione

1 Gli impiegati civili dell’Aggruppamento Difesa sono autorizzati al porto di un’arma di servizio, sempreché e finché sono esposti a pericoli particolari nell’ambito dei loro compiti di servizio e nella misura in cui non vi siano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio.

2 Vi è un pericolo particolare segnatamente quando:

  • a. si scorta il trasporto o si procede al trasferimento di materiale dell’esercito con particolari esigenze di protezione;

  • b. si accede a impianti militari della zona di protezione 2 e 3;

  • c. si devono accompagnare le forze d’intervento dopo l’azionamento di allarmi.

3 Sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre una possibile esposizione di se stesso o terzi a pericolo.

4 Sono considerate armi di servizio:

  • a. sostanze irritanti;

  • b. armi da fuoco.

5 Il direttore competente all’interno dell’Aggruppamento Difesa decide caso per caso sull’appartenenza al gruppo di persone secondo il capoverso 1.

6 Chi è autorizzato al porto di un’arma di servizio deve:

  • a. assolvere l’istruzione di base secondo le direttive dell’Aggruppamento Difesa; e

  • b. partecipare ogni anno a vari corsi d’istruzione.

7 L’Ufficio federale competente provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.

8 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma di servizio, questa è ritirata immediatamente dall’organo superiore. Il direttore competente, d’intesa con il capo Sicurezza Difesa, decide definitivamente se la persona interessata è ulteriormente autorizzata al porto di un’arma di servizio.

2. Ordinanza del 14 aprile 19996 concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia

Titolo

Ordinanza
concernente l’istruzione della truppa
in caso di impieghi di polizia

(OITIP)

Sostituzione di espressioni

Nell’intero atto normativo il termine «capo delle Forze terrestri» è sostituito dal termine «comandante delle Forze terrestri» e il termine «capo dello Stato maggiore generale» dal termine «capo Comando Operazioni», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 6 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr