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AS 2022 806

Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 9 giugno 20061 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari è modificata come segue:

Art. 17 Idoneità psicofisica

1 La verifica dell’idoneità psicofisica serve ad accertare che il candidato soddisfi i requisiti dal profilo dello stato di salute, quali una capacità percettiva sufficiente, abilità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope.

2 Un medico esamina ogni anno l’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell’esame a uno specialista di tale settore.

3 Lo specialista in medicina del lavoro valuta, sulla base degli esami effettuati, l’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. Esso trasmette tale valutazione al titolare della licenza.

4 Il titolare della licenza integra la valutazione di medicina del lavoro nella documentazione di cui all’articolo 37 OEPIN2. Fondandosi su di essa, decide in merito all’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia e registra il risultato nella documentazione.

5 L’IFSN può consultare la documentazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr