AS 2022 812
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. c n. 2
L’ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
c. per ciascun trasporto di:
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3
1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
3 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c n. 2 nonché cpv. 2
1 L’importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:
c. per ciascun trasporto di:
Concerne soltanto il testo tedesco
2 Abrogato
Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e 3
2 Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all’articolo 4 capoverso 1 e all’articolo 5:
3 Può adeguare l’estensione delle sue esclusioni per l’anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.
Art. 8 cpv. 2
2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.
Art. 9 cpv. 2 e 4
2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente.
4 L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.
Art. 10 cpv. 4
4 Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.
II
Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |
(art. 8 cpv. 1)
Centrali nucleari e ZWILAG
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:
Contributo alla Confederazione = |
dove:
SConf | = | supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione; |
L1 | = | limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1 (1200 milioni di euro); |
L0 | = | limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5; |
LInf | = | sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1; |
= | sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2; | |
pParte1 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
pParte2 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completa-mente dalla copertura privata; |
pParte3 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
pParte4 | = | probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
PA | = | premio per la copertura del danno nucleare secondo l’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4−6 della Convenzione del 29 luglio 19602 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c). |
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
(art. 9 cpv. 1)
Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:
Contributo alla Confederazione = |
dove:
SConf | = | supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione; |
L1 | = | limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale della copertura secondo l’articolo 1; |
L0 | = | limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 4 capoversi 1 e 2 e l’articolo 5; |
LInf | = | sottolimite inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1; |
= | sottolimite inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2; | |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; | |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata; | |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici; | |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; | |
qParte1 | = | probabilità di accadimento, nell’ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; |
PC | = | premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell’articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 19603 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c). |
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)
Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2
I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:
Contributo alla |
dove:
SConf | = | supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione; |
L1 | = | limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all’ammontare totale ridotto della copertura secondo l’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro); |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e all’articolo 5; | |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata; | |
= | probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; | |
qParte1 | = | probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell’ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell’ammontare totale ridotto di cui all’articolo 2 (70 o 80 milioni di euro). |
Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.