AS 2022 825
Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
I
L’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20031 sul tiro è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «monitori dei giovani tiratori» è sostituito con «capi dei giovani tiratori».
Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1
Manifestazioni di tiro per giovani con fucile d’assalto
1 Le manifestazioni di tiro per giovani sono sostenute, su richiesta, mediante la consegna di munizione a pagamento e, sempre che le scorte lo consentano, il prestito di fucili d’assalto 90 (F ass 90). Per il prestito sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 48 segg.
Art. 5 Copertura assicurativa
L’organizzazione responsabile dello svolgimento del tiro fuori del servizio assicura i partecipanti alle manifestazioni di tiro per giovani, a manifestazioni di tiro al di fuori delle società riconosciute e a tiri storici contro le conseguenze di infortuni e di danni materiali nonché le pretese in materia di responsabilità civile.
Art. 6 lett. f
Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente:
f. i militari dispensati dalle autorità militari del Cantone di domicilio a causa di privazione della libertà personale, malattia, infortunio o maternità, se la dispensa scade dopo il 31 luglio;
Art. 7
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 9 cpv. 2
2 I capi dei giovani tiratori sono competenti per l’istruzione dei giovani tiratori e possono essere attivi come monitori di tiro a 300 m.
Art. 10 cpv. 2 lett. c e d
2 Partecipano al rapporto in qualità di rappresentanti delle società di tiro:
c. almeno un monitore di tiro a 300 m;
d. almeno un monitore di tiro a 25/50 m; e
Art. 16 cpv. 1 e 2
1 La società di tiro iscrive nel sistema di informazione Tiro e attività fuori del servizio (SAT-Admin), almeno 14 giorni prima del primo esercizio di tiro, ma al più tardi entro il 10 aprile, la data, l’ora e il luogo di tutti gli esercizi federali previsti entro il 31 agosto ed entro la fine dell’anno civile tutti gli altri esercizi di tiro facoltativi e i corsi di tiro.
2 Se una registrazione deve essere modificata dopo il 10 aprile, tale modifica deve essere comunicata immediatamente al membro della commissione cantonale di tiro, che provvede ad aggiornare la registrazione nel sistema SAT-Admin.
Art. 18 cpv. 1
1 Agli esercizi federali alla distanza di 300 m sono ammessi anche i partecipanti ai corsi per giovani tiratori.
Art. 28 cpv. 3–5
3 Nel libretto delle prestazioni sono iscritti i risultati di tutti i programmi tirati. Le ripetizioni vanno contrassegnate con l’avvertenza «Ripetizione 1» o «ripetizione 2».
4 Gli obbligati al tiro che non hanno assolto il tiro obbligatorio a 300 m sono considerati «rimasti».
5 Gli obbligati al tiro che non hanno assolto il tiro obbligatorio a 25 m, devono eseguire il programma obbligatorio a 300 m (art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza sul tiro).
Art. 30 cpv. 2
Abrogato
Art. 39 lett. i
Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori:
i. che sono stati ammessi al servizio civile.
Art. 41 Prestito di armi personali
Le armi personali in prestito possono essere prestate a terzi per partecipare a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 21 novembre 20182 sull’equipaggiamento personale dei militari, sempre che l’utente offra garanzie per un maneggio, una manutenzione e una custodia dell’arma conformi alle prescrizioni.
Art. 45 Condizione per la consegna di un’arma personale in prestito
1 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito ottengono un’arma in prestito se dimostrano, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino, che negli ultimi tre anni civili hanno eseguito quattro esercizi federali con la corrispondente arma.
2 I militari dispensati dal tiro obbligatorio non sono esenti dall’obbligo di fornire la prova di questi tiri.
3 Il libretto delle prestazioni e il sistema SAT-Admin devono contenere le relative iscrizioni.
4 I tiratori aventi diritto a un’arma in prestito non incorporati nell’esercito ricevono l’arma personale in prestito se presentano un permesso d’acquisto di armi valido secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 19973 sulle armi. In casi eccezionali è sufficiente una copia della domanda di permesso d’acquisto di armi, trasmessa da almeno 30 giorni civili all’ufficio delle armi competente. Se entro 30 giorni civili non è presentato alcun permesso d’acquisto di armi valido, la BLEs ritira l’arma in prestito.
5 I militari che sono stati riequipaggiati con un’altra arma personale ricevono un’arma personale in prestito senza dover presentare il certificato di tiro secondo il capoverso 1.
Art. 46 cpv. 1, 3 e 4
1 La BLEs tiene il controllo delle armi in prestito consegnate. I detentori di un’arma personale in prestito devono presentarla spontaneamente almeno ogni tre anni al centro logistico dell’esercito più vicino per il controllo. Nella stessa occasione, devono dimostrare che hanno il diritto di conservare l’arma.
3 Il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1 viene documentato con le relative iscrizioni:
a. nel sistema SAT-Admin; e
b. nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari.
4 I detentori di un’arma in prestito si assumono le spese di viaggio e di trasporto.
Art. 47 cpv. 2 lett. b e cpv. 3
2 La BLEs ritira l’arma personale in prestito segnatamente se:
b. il suo detentore non ha presentato il certificato di tiro secondo l’articolo 45 capoverso 1; può richiedere un riesame da parte della BLEs entro 30 giorni;
3 Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera a è definitivo. Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera c dura almeno un anno.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 47a Danno o perdita
Il detentore è responsabile dell’arma in prestito confidatagli e risponde in caso di danno o perdita.
Art. 48 cpv. 2
2 I fucili d’assalto in prestito devono essere ordinati con il sistema SAT-Admin tre settimane prima dell’inizio del corso.
Art. 49 cpv. 1
1 I monitori e gli allenatori istruiti della FST possono ottenere pistole 75 in prestito per i giovani che partecipano agli esercizi federali e ai tiri facoltativi alla pistola.
Art. 56 cpv. 3
3 I gestori di impianti di tiro collettivi possono ottenere munizioni di ordinanza presso il DDPS per i tiri secondo la presente ordinanza. Provvedono a un controllo adeguato della consegna della munizione.
Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva, e 2
1 In caso di difetti alla munizione, si devono spedire immediatamente all’Aggruppamento Difesa:
2 Se contemporaneamente al difetto della munizione si è manifestato un difetto dell’arma della Confederazione, occorre spedire l’arma, etichettata, nello stato in cui si trova e senza che sia stata pulita, al punto di ristabilimento della BLEs più vicino a fini di accertamento, unitamente a quanto menzionato nel capoverso 1.
Art. 61 Munizione e imballaggi difettosi
Eventuali difetti alla munizione e all’imballaggio devono essere comunicati immediatamente all’Aggruppamento Difesa allegando il bollettino di consegna e l’imballaggio con l’etichetta del pertinente invio.
Art. 65 cpv.2
2 Le prestazioni della Confederazione sono versate una volta all’anno per ogni esercizio federale e soltanto per gli esercizi tirati e terminati conformemente alle prescrizioni, sempre che per i tiratori possa essere dimostrata, tra il 1° gennaio e il 31 agosto dell’anno corrente, l’appartenenza a una categoria secondo l’articolo 40 capoverso 2 dell’ordinanza sul tiro.
Art. 70 Avviso relativo agli esercizi federali
Le società di tiro registrano tutti i partecipanti agli esercizi federali nel sistema SAT-Admin conformemente allo scadenzario dell’Aggruppamento Difesa.
Art. 71
La società di tiro annuncia i tiratori «rimasti» al membro competente della commissione cantonale di tiro mediante il sistema SAT-Admin.
Art. 72 Allestimento e trasmissione del rapporto di tiro
1 Sulla base dei fogli di stand, il comitato della società di tiro allestisce il rapporto di tiro annuale nel sistema SAT-Admin.
2 Il comitato della società di tiro certifica, mediante il rilevamento dei dati e la vidimazione elettronica nel sistema SAT-Admin, l’esattezza dei fogli di stand e del rapporto di tiro.
3 Le società di tiro trasmettono annualmente, entro i termini previsti, al membro competente della commissione cantonale di tiro:
a. i fogli di stand degli esercizi federali e del corso per giovani tiratori;
b. il rapporto di tiro, per il tramite del sistema SAT-Admin;
c. l’ordinazione di munizioni per l’anno successivo, per il tramite del sistema SAT-Admin.
Art. 77 Versamento di contributi federali e indennizzo di munizione gratuita
1 L’Aggruppamento Difesa trasmette alle società di tiro, entro la fine dell’anno, il rendiconto annuo. Esso indica l’ammontare degli averi della società per i sussidi e il diritto alla munizione gratuita esplosa.
2 L’importo a favore della società di tiro è versato a quest’ultima entro la fine dell’anno.
3 I reclami contro il rendiconto annuo o eventuali decisioni di revisione devono essere presentati all’Aggruppamento Difesa, per la via di servizio, entro dieci giorni dal ricevimento di tali documenti.
4 Entro la fine dell’anno l’Aggruppamento Difesa mette a disposizione della FST le cifre relative alla munizione ritirata da ciascuna società.
Inserire prima del titolo del capitolo 11
Art. 77a Fattura delle munizioni
1 L’Aggruppamento Difesa fattura alle società di tiro le munizioni d’ordinanza ordinate l’anno precedente, comprese le ordinazioni supplettive.
2 Le società morose vengono sollecitate un’unica volta dall’Aggruppamento Difesa, che stabilisce un nuovo termine. Se la fattura non è saldata entro il termine prescritto, contro le società interessate possono essere presi provvedimenti secondo l’articolo 51 capoverso 2 dell’ordinanza sul tiro.
II
Gli allegati 1 e 3–6 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd |
(art. 17 cpv. 4)
Esercizi federali
N. 12 cpv. 1, 3 e 7
1 Con il moschetto o il fucile, i singoli esercizi possono essere eseguiti nella posizione a terra con l’arma sia libera, sia appoggiata oppure con l’arma su bipiede. Con il fucile d’assalto 57, il programma dev’essere eseguito con l’arma su appoggio mediano oppure anteriore, con il fucile d’assalto 90, con l’arma su bipiede.
3 Nella posizione «a terra, arma appoggiata» con il moschetto o il fucile, l’arma appoggia sul supporto libero e senza fissaggio. Invece di appoggiare direttamente l’arma è possibile appoggiare sul supporto la mano che tiene l’arma oppure adagiare l’avambraccio. In questo caso il fucile non può toccare il supporto. La parte superiore del braccio non può né appoggiare sopra né contro il supporto.
7 Nel tiro con la pistola, per tutti i generi di fuoco e i programmi cronometrati il tiro inizia dalla posizione «Pronti». Il braccio di tiro o, se si tira con le due mani, le braccia, devono essere inclinati verso il basso di 45 gradi al massimo rispetto alla verticale e tenuti in tale posizione. Se il banco di carica lo impedisce, la pistola e il braccio di tiro devono essere abbassati almeno fino a sopra detto banco senza toccarlo.
(art. 22 cpv. 2)
Modo di marcare
N. 10 cpv. 1
1 I colpi non tirati entro il tempo stabilito sono iscritti nel foglio di stand con zeri. Un tiro suppletivo è consentito soltanto in caso di rottura del materiale, cartucce inesplose o guasti che il tiratore non avrebbe potuto evitare di sua iniziativa.
(art. 54, 56 cpv. 2, 58 cpv. 2)
Ordinazione e restituzione della munizione
N. 11 cpv. 2
2 I comitati d’organizzazione (CO) che organizzano una manifestazione di tiro autorizzata dalla FST inviano la loro ordinazione all’Aggruppamento Difesa presentando un attestato d’assicurazione.
N. 12
12 Società di tiro riconosciute e impianti di tiro collettivi
1 Le società di tiro inviano, entro il 20 settembre dell’anno in corso, per mezzo del sistema SAT-Admin le ordinazioni di munizioni, unitamente ai rapporti di tiro, al membro competente della commissione cantonale di tiro per verifica e trasmissione al presidente della commissione cantonale di tiro. Quest’ultimo trasmette le ordinazioni per mezzo del sistema SAT-Admin all’Aggruppamento Difesa entro il 30 ottobre dell’anno corrente.
2 Le ordinazioni di munizioni per gli impianti di tiro collettivi devono essere inviate, entro il 20 settembre dell’anno in corso, per mezzo del sistema SAT-Admin al membro competente della commissione cantonale di tiro per verifica e trasmissione al presidente di tale commissione. Quest’ultimo trasmette le ordinazioni per mezzo del sistema SAT-Admin all’Aggruppamento Difesa entro il 30 ottobre dell’anno corrente.
3 Eventuali ordinazioni supplettive devono essere effettuate direttamente per mezzo del sistema SAT-Admin.
N. 13
13 Organizzazione di tiri al di fuori delle società di tiro riconosciute o di tiri storici
L’ordinazione di munizione è indirizzata all’Aggruppamento Difesa unitamente alla domanda di cui agli articoli 4 e 4a.
N. 14 Rubrica
14 Manifestazioni di tiro per giovani
N. 15
1 La munizione per manifestazioni di tiro poco importanti, fino a 5000 colpi per genere di munizione, può essere ritirata presso una società di tiro.
2 Abrogato
N. 2
2 Fornitura di munizioni da parte del Centro logistico di Thun, sede esterna del deposito centrale di Uttigen
Organizzazione | Categoria | Ordinazione/ | Termine | Fornitura | Restituzione | Fatturazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 SSV (o in sostituzione, da parte del CO della pertinente manifestazione) | A, B, C* | Aggruppamento Difesa | secondo le prescrizioni della FST | bollettino di consegna del Cen log Es-TH/AS ZL Uttigen | lista di sgombero/documento di trasporto al Cen log Es‑TH/AS ZL Uttigen. Tutta la munizione rimanente va interamente resa | Aggruppamento Difesa |
Per l’acquisto di munizione per un importo superiore a 30 000 franchi occorre versare all’Aggruppamento Difesa un acconto pari al 50 per cento della munizione ordinata.
* A = esercizi federali, B = gare di tiro della società, C = feste di tiro
Organizzazione | Categoria | Ordinazione/ | Termine | Fornitura | Restituzione | Fatturazione |
22 Società di tiro riconosciute e impianti di tiro collettivi | A, B | SAT-Admin | entro il 20. 9. dell’anno precedente | bollettino di consegna del Cen log Es-TH /AS ZL Uttigen | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa Restituzione della munizione gratuita da parte dell’Aggruppamento Difesa | |
C | Aggruppamento | istruzioni della FST | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa | |||
Ordinazioni supplettive | A, B | SAT-Admin | nell’anno in corso | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa | ||
23 Manifesta- zioni di tiro al di fuori delle società di tiro e tiri storici | B, C | accordo della società di tiro e menzione dell’autorizzazione dell’Aggruppamento Difesa per l’esecuzione e per il ritiro della munizione | 3 mesi prima della manifestazione | bollettino di consegna del Cen log Es-TH /AS ZL Uttigen | tutta la munizione rimanente va interamente resa | Fattura da parte dell’Aggruppamento Difesa |
N. 3
Abrogato
(art. 76)
Prescrizioni e moduli
N. 1
1 Manuale elettronico per il tiro fuori del servizio
Il «Manuale per il tiro fuori del servizio» in versione elettronica (App-SAT) contiene le prescrizioni e i moduli concernenti il tiro fuori del servizio.
N. 2 cpv. 1 e 5
1 Al più tardi alla fine di febbraio, sulla base delle loro ordinazioni nel sistema SAT-Admin le società di tiro ricevono automaticamente il fabbisogno annuale di moduli, in particolare di fogli di stand, dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, per incarico dell’Aggruppamento Difesa.
5 I moduli obsoleti non vanno più utilizzati e devono essere distrutti. I moduli in vigore sono visualizzabili in Internet all’indirizzo www.armee.ch/SAT o scaricati dall’App-SAT.
(art. 64 e 65 cpv. 1)
Indennità
N. 1 cpv. 2 lett. a e b
2 L’indennità ammonta a due franchi:
a. per ogni programma obbligatorio (PO) eseguito con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 12/15 da:
militari,
UFT,
presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,
partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;
b. per ogni tiro in campagna eseguito da partecipanti secondo gli articoli 17 e 18, di nazionalità svizzera, con il F ass 90, la pistola 75 o, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 12/15;
N. 2 cpv. 2 lett. b e 3
2 Le indennità per il PO ammontano a:
b. 20.50 franchi per ogni PO, eseguito con il F ass 90, la pistola 75 oppure, se ne sono equipaggiati, con il F ass 57, la pistola 49 o la pistola 12/15 da:
militari,
ESO,
presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,
partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,
partecipanti ai corsi di tiro alla pistola per giovani;
3 L’indennità per il tiro in campagna eseguito con il F ass 90 o 57 oppure con la pistola 75, la pistola 49 o la pistola 12/15 ammonta a 10 franchi per ogni partecipante secondo gli articoli 17 e 18 di nazionalità svizzera.
N. 3 Rubrica