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AS 2022 94

Accordo del 30 novembre 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Indonesia relativo allo scambio di giovani professionisti

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Indonesia relativo allo scambio di giovani professionisti

Concluso il 30 novembre 2021 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 marzo 2022

Le Alte Parti contraenti, il Consiglio federale svizzero, qui di seguito «la Svizzera», e il Governo della Repubblica di Indonesia, qui di eseguito «l’Indonesia», qui di seguito denominate singolarmente «Parte contraente» e congiuntamente «Parti contraenti», animate dal desiderio di incoraggiare il perfezionamento di giovani professionisti svizzeri e indonesiani; considerato lo spirito delle relazioni amichevoli tra la Svizzera e l’Indonesia; animate dal desiderio di consolidare e intensificare tali relazioni tramite lo scambio di professionisti nei rispettivi Paesi; tenendo conto delle leggi e dei regolamenti delle Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e indonesiani (di ambo i sessi) che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti in seguito «giovani professionisti»). 2. L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri nel Paese di accoglienza. Qualora l’esercizio della pro- fessione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, l’interessato dovrà inoltre procurarsi detta autorizzazione.

RS 0.142.114.277

2021-1980 RU 2022 94

Scambio di giovani professionisti. Acc. con l’Indonesia RU 2022 94

Art. 2 1. I giovani professionisti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età. Devono aver portato a termine una formazione professionale della durata di almeno due anni o una formazione universitaria, attestata dal relativo certificato di fine tirocinio o di fine studi.

2. Non è ammesso il ricongiungimento familiare.

Art. 3 1. Il numero dei giovani professionisti ammesso da ciascuna Parte contraente alle condizioni stabilite nel presente Accordo non deve superare 50 persone per anno ci- vile. Le Parti contraenti si consultano entro il 30 giugno di ogni anno civile in base alla domanda attuale al fine di determinare la necessità di aumentare questo numero fino a 100 persone per il corrispondente anno. 2. Qualora uno dei due Paesi non utilizzasse il contingente, l’altro Paese non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non può es- sere riportato sull’anno successivo. 3. Il contingente annuale può essere interamente utilizzato senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l’anno precedente. 4. La proroga in virtù dell’articolo 4 paragrafo 3 del presente Accordo non è consi- derata una nuova autorizzazione.

5. Il contingente annuale di cui al paragrafo 1 può essere rivisto conformemente

all’articolo 11.

Art. 4

1. I giovani professionisti che desiderano assumere un impiego nel Paese d’acco-

glienza devono reperirlo autonomamente. Le Parti contraenti non s’impegnano nella ricerca di opportunità d’impiego. Le autorità competenti del Paese d’origine possono assistere i loro cittadini nella ricerca di opportunità d’impiego nel Paese d’acco- glienza. 2. Le persone che intendono partecipare a questo programma di scambio devono pre- sentare una domanda alla rappresentanza diplomatica competente del Paese d’acco- glienza. La domanda deve essere corredata dei documenti richiesti, indicare in parti- colare il nome e l’indirizzo del datore di lavoro nel Paese di accoglienza e fornire indicazioni in merito al genere di attività professionale prevista e alla sua remunera- zione nonché alla conclusione di un’assicurazione contro la malattia e gli infortuni che copra tutti i rischi prevedibili. 3. L’autorizzazione per giovane professionista è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza di norma per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata al massimo di sei mesi prima dello scadere del primo anno. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per una durata determinata, in osservanza dei limiti menzionati.

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4. Le autorizzazioni imputate sul contingente di cui all’articolo 3 paragrafo 1 sono rilasciate indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’ac- coglienza. 5. L’autorizzazione per giovane professionista è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese d’accoglienza. 6. I giovani professionisti sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro in qualità di giovani professionisti.

Art. 5 1. I giovani professionisti non possono svolgere un’attività lucrativa né assumere un impiego diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. 2. L’autorità competente nel Paese d’accoglienza può, in casi debitamente giustifi- cati, autorizzare il giovane professionista a cambiare lavoro. 3. Ogni giovane professionista che svolge un’attività lucrativa correlata al presente Accordo si impegna a rispettare l’indipendenza politica, la sovranità e l’integrità ter- ritoriale del Paese d’accoglienza.

Art. 6 1. L’assunzione come giovane professionista avviene sulla base di un contratto di lavoro firmato tra il datore di lavoro e l’impiegato. 2. I giovani professionisti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese d’accoglienza e sanciti dal vigente diritto del lavoro. Le tasse, gli emolumenti e le imposte soggiac- ciono alla legislazione nazionale del Paese d’accoglienza. 3. Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.

Art. 7 Le autorizzazioni sono rilasciate conformemente alle disposizioni che, nel Paese d’ac- coglienza, regolano l’entrata e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucra- tiva da parte dei cittadini stranieri. Si applicano le prescrizioni e le procedure relative ai visti.

Art. 8 Le formalità relative alla concessione di autorizzazioni a giovani professionisti sono eseguite dalle autorità competenti in conformità con le leggi e i regolamenti applica- bili.

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Art. 9

1. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:

– per la Svizzera: Segreteria di Stato della migrazione SEM, Dipartimento federale di giustizia e polizia, Berna – per l’Indonesia: La direzione generale dello sviluppo del collocamento della manodopera e dell’espansione delle opportunità di lavoro, Ministero del lavoro della Repubblica di Indonesia, Giacarta 2. Ciascuna Parte contraente può designare in qualsiasi momento un’altra autorità competente e notificarla all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 10 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie procedure interne.

2. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica. 4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dalla data della notifica. 5. In caso di denuncia, le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo ri- mangono valide fino allo scadere della durata di validità stabilita inizialmente.

Art. 11 Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante dell’Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita all’arti- colo 10 paragrafo 1 del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato l’accordo.

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Fatto a Berna, il 30 novembre 2021, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, indo- nesiana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’in- terpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Indonesia: Vincenzo Mascioli Suhartono

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