AS 2022 99
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19) (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera)
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)
Modifica del 16 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 giugno 20211 sui certificati COVID-19 è modificata come segue:
Art. 1 lett. a n. 4 La presente ordinanza disciplina: a. la forma, il contenuto, l’emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
4. Abrogato
Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché 1bis 1 I Cantoni e il medico capo dell’esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di gua- rigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6: b. per una vaccinazione ricevuta all’estero o una guarigione avvenuta all’estero attestabile mediante un’analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:
1. cittadini svizzeri,
1 RS 818.102.2
2022-0433 RU 2022 99
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un per-
messo di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per fron- talieri secondo gli articoli 32–35 della legge federale del 16 dicem- bre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
3. persone ammesse provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 1
LStrI,
4. persone bisognose di protezione secondo l’articolo 66 della legge del
26 giugno 19983 sull’asilo,
5. persone richiedenti l’asilo titolari di una carta di soggiorno o di una
conferma secondo l’articolo 30 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19994 sull’asilo,
6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l’articolo 17
dell’ordinanza del 7 dicembre 20075 sullo Stato ospite (OSOsp),
7. persone titolari di un permesso Ci secondo l’articolo 22 capoverso 3
OSOsp. 1bis Abrogato
Art. 8 cpv. 1 1 Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capo- verso 1 nell’ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d’informazione di cui all’articolo 60 della legge del 28 settembre 20126 sulle epidemie e di confron- tarle con quelle contenute nella richiesta.
Art. 11 Gratuità 1 L’emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente, fatti salvi i casi di cui al capoverso 2. 2 I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una parteci- pazione adeguata ai costi nei seguenti casi: a. se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso; b. per le persone di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b che non hanno un domicilio o una dimora abituale o, nel caso di Svizzeri all’estero, che non hanno l’ultimo Comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato. 3 Se il Cantone ha disposto un isolamento, il capoverso 2 lettera b non è applicabile.
2 RS 142.20 3 RS 142.31 4 RS 142.311 5 RS 192.121 6 RS 818.101
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
Art. 12 cpv. 2 2 I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono un’indicazione generale sulla rilevanza del certificato secondo l’allegato 1 numero 3.
2ter Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell’UE, ma autorizzati conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, nonché per i loro pro- dotti su licenza viene emesso un certificato solo a condizione che la persona si presenti personalmente presso l’emittente.
Art. 15 cpv. 3 Abrogato
Art. 16 Condizioni 1 Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona è stata conta- giata dal SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L’attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. 2 Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 di cui al capoverso 1 per una guarigione avvenuta all’estero deve comprendere la seguente documentazione: a. attestazione di un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,
2. data e ora del prelievo del campione,
3. nome e indirizzo del centro di test o dell’istituzione che ha effettuato il
test; b. conferma della revoca dell’isolamento o conferma medica della guarigione rilasciata da un servizio competente che adempie compiti delle autorità, in- cluso il nome e l’indirizzo di questo servizio.
Art. 17 Contenuto Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l’indicazione che la persona è stata ammalata di COVID-19 nonché le date del prelievo del campione secondo l’allegato 3 numero 2.
Art. 18 cpv. 3–5
3 e 4 Abrogati
5 I certificati di guarigione dalla COVID 19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 conten- gono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE)
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
2021/9537. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.
Abrogata
Art. 25 cpv. 2 Abrogato
2 Il sistema attribuisce le richieste di emissione di un certificato a una persona con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera come segue: a. nel caso di una persona con domicilio in Svizzera, al Cantone di domicilio; b. nel caso degli Svizzeri all’estero, all’ultimo Cantone di domicilio o, se la per- sona non è mai stata domiciliata in Svizzera, al Cantone del luogo di attinenza; c. in tutti gli altri casi, al Cantone nel quale la persona ha la propria dimora abi- tuale.
3 Abrogato
Art. 28 cpv. 3 3 Il software mostra al titolare a quali categorie di accesso di cui all’allegato 6 numeri 1–3 è conforme il suo certificato.
Art. 29 cpv. 1 e 2 lett. c n. 1 e 3 1 L’UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell’autenticità, dell’integrità, della validità e della conformità alle categorie di accesso di cui all’alle- gato 6 dei certificati COVID-19, compresi i certificati contenenti soltanto i dati stret- tamente necessari, nonché dei certificati esteri riconosciuti.
2 Per i software si applicano i seguenti principi:
c. essi forniscono il risultato della verifica esclusivamente nella forma seguente:
1. indicazione di verifica riuscita (sfondo verde), non riuscita (sfondo rosso)
o non possibile (sfondo arancione) e, se del caso, informazioni sui motivi di una verifica non andata a buon fine,
7 Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu-
gno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, versione GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
3. indicazione di conformità del certificato alle categorie di accesso di cui
all’allegato 6.
Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del 16 febbraio 2022
1 I seguenti certificati mantengono la loro precedente durata di validità:
a. certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 20218; b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 1° febbraio 20229; c. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 202110; d. certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a nella versione del 3 novembre 202111. 2 Per i certificati COVID-19 di cui al capoverso 1, non sono forniti certificati di firma a sistemi esteri secondo l’articolo 25 lettera a; essi contengono l’indicazione relativa alla corrispondente validità limitata. 3 Le richieste di emissione di un certificato COVID-19 secondo il capoverso 1 pre- sentate secondo il diritto anteriore sono elaborate entro il 21 febbraio 2022 alle ore 00.00. È escluso il rimborso degli emolumenti per le richieste presentate mediante il sistema di cui all’articolo 26a. 4 Le disposizioni delle sezioni 2 e 8, fatti salvi gli articoli 2, 8 e 11, sono applicabili anche ai certificati COVID-19 secondo il capoverso 1.
II
1 Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 L’allegato 4a è abrogato.
4 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.
8 RU 2021 653 9 RU 2022 20, 56 10 RU 2021 653 11 RU 2021 653, 813
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
III L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202012 è modificata come segue:
11 Non sono considerate particolarmente a rischio:
b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:
2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2: per la durata
di validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 4 giugno 202113 sui certificati COVID-19).
IV
1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.0014.
2 La cifra III ha effetto sino al 31 marzo 2022.
16 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
12 RS 818.101.24 13 RS 818.102.2 14 Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
Allegato 1
Contenuto generale dei certificati COVID-19
N. 4
4 Abrogato
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
Allegato 2 (art. 13 cpv. 3, 14, 15 e 33)
Disposizioni particolari sul certificato di vaccinazione COVID-19
N. 3.1.2 lett. a n. 3
3.1.2 L’attestazione di un contagio da SARS-CoV-2 avvenuto prima della sommi-
nistrazione di una dose di vaccino per il quale deve essere emesso un certifi- cato vale come somministrazione di una dose di vaccino. All’attestazione di un contagio si applicano le seguenti condizioni: a. l’attestazione del contagio deve basarsi su uno dei seguenti esami:
3. risultato positivo di un’analisi per gli anticorpi contro il
SARS-CoV-2.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
Allegato 3 (art. 17, 18 cpv. 1 e 33)
Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato (art. 17, 18 cpv. 1 e 5 e 33)
Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19
1 Inizio e durata della validità
1.1 Inizio della validità: l’11° giorno successivo a quello del primo risultato posi- tivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2. 1.2 Durata di validità: 270 giorni calcolati dal giorno del risultato positivo del test di cui al numero 1.1.
2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento
della guarigione
2.1 Malattia contratta («COVID-19»).
2.2 Data del primo risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
2.3 Inizio della validità del certificato.
2.4 Fine della validità del certificato.
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
Allegato 4
Disposizioni particolari sui certificati di test COVID-19
N. 2 lett. b La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di: b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale;
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99
Allegato 6 (art. 28 cpv. 3 e 29 cpv. 1 e 2 lett. c n. 3)
Categorie di accesso
1. «3G»: accesso alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test o con un certificato di deroga di cui all’articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 202115. 2. «2G»: accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione o con un certificato di deroga di cui all’articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 202116.
3. «2G+»: accesso alle persone che dispongono:
a. sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia di un certificato di test; b. di un certificato di vaccinazione il cui inizio della durata di validità risale a non più di 120 giorni prima; c. di un certificato di guarigione il cui inizio della durata di validità risale a non più di 120 giorni prima e che non è stato emesso sulla base di un test per gli anticorpi di cui all’articolo 16 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 202117; oppure d. di un certificato di deroga di cui all’articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 202118. 4. «Certificato di test»: accesso alle persone con un certificato di test o con un certificato di deroga di cui all’articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 202119.
15 RU 2021 653, 813 16 RU 2021 653, 813 17 RU 2021 653 18 RU 2021 653, 813 19 RU 2021 653, 813
Ordinanza sui certificati COVID-19 RU 2022 99