Lexipedia

AS 2023 15

Accordo del 21 giugno 1999
fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Decisione n. 1/2022
del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l’allegato 1 dell’Accordo nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea
Adottata il 21 dicembre 2022

Preambolo

Traduzione

Il Comitato,

visto l’Accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’Accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

(2) A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’Accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario e su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’Accordo.

(3) Con la decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 20192 il Comitato misto ha, da un lato, modificato l’allegato 1 dell’Accordo per integrarvi disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/7973 e (UE) 2016/7984 e, dall’altro, adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovevano inizialmente essere applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con la decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 20205, il Comitato misto le ha prorogate fino al 31 dicembre 2021. Con la decisione n. 2/2021 del 17 dicembre 20216, il Comitato misto le ha prorogate fino al 31 dicembre 2022.

(4) Con la decisione n. 2/2021 del 17 dicembre 2021, la data entro la quale alcune norme nazionali svizzere riportate nell’allegato 1 dell’Accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d’interoperabilità, andrebbero verificate in vista di una loro abrogazione, modifica o conservazione, è stata prorogata al 31 dicembre 2022. Alla luce dello stato attuale di questi lavori, la data dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2023 per le norme nazionali che non sono ancora state verificate.

(5) In attesa dell’adozione delle disposizioni definitive, è necessario prorogare le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2023 in modo da salvaguardare la fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea.

(6) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 20087, estende ai trasporti nazionali le norme uniformi contenute nell’Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) come pure nell’Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN). Secondo l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/68/CE gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui agli allegati dell’ADR e del RID per il trasporto di piccole quantità di merci pericolose all’interno del loro territorio o per il trasporto locale. La Svizzera ha definito un elenco di tali deroghe, menzionate nell’allegato 1 dell’Accordo. Le deroghe sono state rinnovate a fine 2016 con scadenza al 1° gennaio 2023. Il 29 settembre 2022 la Svizzera ne ha chiesto nuovamente il rinnovo. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE consente di prorogarle per un periodo non superiore a sei anni. È quindi appropriato prolungarle fino al 1° gennaio 2029. È inoltre necessario correggere nell’allegato 1 dell’Accordo i riferimenti nazionali delle deroghe che hanno subito modifiche dopo l’ultimo rinnovo,

decide:

Art. 1

1. L’allegato 1, sezione 4, dell’Accordo è modificato come segue:

La data del «31 dicembre 2022», entro la quale andrebbe verificata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche d’interoperabilità, è sostituita con «31 dicembre 2023» per quanto concerne le disposizioni riportate di seguito:

  • a. per quanto concerne il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea:

    • – CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0, giugno 2015),

    • – CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0, giugno 2019),

    • – CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0, giugno 2019),

    • – CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0, giugno 2019),

    • – CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0, giugno 2019);

    • – CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1, novembre 2020),

    • – CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1, novembre 2020),

    • – CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0, giugno 2019);

  • b. per quanto concerne il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea:

    • – CH-TSI CCS-006 (versione 2.1, novembre 2020),

    • – CH-TSI CCS-019 (versione 3.0, novembre 2020),

    • – CH-TSI CCS-026 (versione 2.1, novembre 2020);

    • – CH-TSI CCS-032 (versione 2.1, novembre 2020),

    • – CH-TSI CCS-033 (versione 1.1, novembre 2020),

    • – CH-TSI CCS-038 (versione 1.1, novembre 2020),

    • – CH-CSM-RA-001 (versione 1.0, giugno 2019).

I riferimenti alle norme nazionali svizzere seguenti sono stralciati come segue:

  • a. per quanto concerne le norme nazionali svizzere relative al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, è stralciata la norma seguente:

  • «CH-TSI LOC&PAS-037 (versione 1.0, giugno 2019): ETCS Service Brake (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2022).»;

  • b. per quanto concerne le norme nazionali svizzere relative al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, sono stralciate le norme seguenti:

  • «CH-TSI CCS-035 (versione 1.0, giugno 2019): Testi da visualizzare sulla DMI (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 31 dicembre 2022);»

  • e

  • «CH-CSM-RA-002 (versione 1.0, giugno 2019): Requisiti in caso di velocità superiori a 200 km/h (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 31 dicembre 2022).»

2. Il testo dell’allegato 1, sezione 3 «Norme tecniche», parte intitolata «Trasporto di merci pericolose», dell’Accordo concernente il trasporto di merci pericolose è sostituito con il testo riportato in allegato.

Art. 2

La decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre 2019 è modificata come segue:

(1) Il testo dell’articolo 6, paragrafo 3, è sostituito con il testo seguente:

«3. L’allegato 1 riporta le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto europeo. Se non se ne stabilisce la compatibilità entro il 31 dicembre 2023, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.»

(2) Il testo dell’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito con il testo seguente:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2023.»

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Berna il 21 dicembre 2022.

Per la Confederazione Svizzera:

Il presidente,
Peter Füglistaler

Per l’Unione europea:

Il capo della delegazione dell’Unione europea, Kristian Schmidt

Allegato

«Trasporto di merci pericolose

Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione; GU L 274, 24.10.2022, pag. 1).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 della Commissione del 29 giugno 2022 (GU L 176 del 1.7.2022, pag. 33).

Ai fini del presente Accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/68/CE:

RO-a-CH-1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in contenitori cisterna.

Riferimento all’allegato I capo I.1 di detta direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punti 1.6.14.4, 4.8 e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-a-CH-2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4, ad eccezione del numero ONU 3509, e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 8.1.2.1, lettera a) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-a-CH-3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte a interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pan-nello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.6 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE.

RO-bi-CH-1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.11 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-bi-CH-2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio.

Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.12 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RO-bi-CH-3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: punto 8.2.1 dell’appendice 1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

2. Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE:

RA-a-CH-1

Oggetto: trasporti di combustibile diesel con numero ONU 1202 in contenitori cisterna di cantiere.

Riferimento all’allegato II, capo II.1 di detta direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna di cantiere per il trasporto di combustibile diesel con numero ONU 1202 non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) e punti 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

RA-a-CH-2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: si può usare un termine collettivo nel docu-mento di trasporto se un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabili-to sopra accompagna detto documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412).

Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).»

Accordo del 21 giugno 1999<br />fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<br />Decisione n. 1/2022<br />del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l’allegato 1 dell’Accordo nonché la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea<br />Adottata il 21 dicembre 2022 | Lexipedia | Lexipedia