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AS 2023 2

Ordinanza
concernente un’entrata in vigore parziale
della legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi
del 16 dicembre 2022

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra II capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 20211 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi,

ordina:

Articolo unico

1 Gli articoli 9 capoverso 3–6 e 27 capoverso 1bis della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque entrano in vigore il 1° febbraio 2023.

2 Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Ordinanza concernente un’entrata in vigore parziale della legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticididel 16 dicembre 2022

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