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AS 2023 212

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione della
peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 1° maggio 2023

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a

1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

  • a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5942;

Art. 4 Importazione dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, l’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale dalle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5943 è ammessa se:

  • a. sono soddisfatte le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per l’esportazione in Stati membri non interessati dalla peste suina africana; e

  • b. l’autorità competente dello Stato membro interessato ha autorizzato l’importazione.

Art. 5, frase introduttiva

In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone infette ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5944 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona infetta a fini di scambi intracomunitari secondo:

Art. 6 Importazione da zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

In deroga all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, l’importazione di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni ubicate al di fuori delle zone disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/5945 è ammessa se i prodotti possono lasciare la zona soggetta a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6876 a fini di scambi intracomunitari.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 3 maggio 20237.

1° maggio 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 3)

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/835, GU L 105 del 20.4.2023, pag. 9

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

  • Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).

  • Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.

  • Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cinghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:

Cechia

Estonia

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:

Bulgaria

Cechia

Estonia

Germania

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte III

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:

Bulgaria

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Romania

Slovacchia

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