(1) Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica della conclusione delle rispettive procedure legali necessarie alla sua entrata in vigore.
(2) Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Esso si rinnova tacitamente ogni volta per cinque anni, salvo denuncia scritta per via diplomatica di una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza del termine.
(3) Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento con il reciproco consenso scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
(4) La denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di rimpatrio in corso.
Fatto ad Ankara, il 15 novembre 2022, in duplice copia in francese, turco e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. Nel caso di controversie circa l’interpretazione prevale la versione inglese.