AS 2023 29
Legge federale
sulle finanze della Confederazione
(LFC)
(LFC)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 20221,
decreta:
I
La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 6 lett. b
6 Si considerano entrate:
b. il compenso per l’alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).
Art. 8a cpv. 3
3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 17c cpv. 1bis
1bis La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell’approvazione del consuntivo.
Art. 17e Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l’epidemia di COVID-19
1 Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all’importo massimo rettificato, in deroga all’articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.
2 Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2035.
3 In caso di eventi eccezionali che esulano dal controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2039.
Art. 66d Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022
L’articolo 17e capoverso 1 è applicabile la prima volta alla chiusura dell’esercizio annuale 2022.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 L’articolo 17e ha effetto sino al 31 luglio 2040. Se prima di tale data il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente, il Consiglio federale abroga l’articolo 17e.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2022 La presidente: Irène Kälin | Consiglio degli Stati, 30 settembre 2022 Il presidente: Thomas Hefti |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2023.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2023.4
9 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |