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AS 2023 292

Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2bis

Abrogato

Art. 4 cpv. 1 e 2

1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa di tali sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).

2 Per l’aggiunta di vitamine e sali minerali valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 1.

II

Gli allegati 1 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1»

(art. 2 cpv. 2 lett. a e 5 nonché 4 cpv. 2)

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 7»

(art. 4 cpv. 2, 3 e 5)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

9 giugno 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset