AS 2023 297
Decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito
Preambolo
Testo originale
Il Comitato congiunto UE-PTC,
vista la Convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15 paragrafo 3 lettera a,
considerando quanto segue:
(1) L’Ucraina ha espresso il desiderio di aderire alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito («Convenzione») e ha ricevuto un invito in tal senso a seguito della decisione n. 2/2022 del 25 agosto 2022 dal Comitato congiunto UE-PTC.
(2) L’adesione dell’Ucraina richiederebbe l’adeguamento dei documenti di garanzia e l’inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
(3) Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell’Ucraina alla Convenzione, è opportuno stabilire un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.
(4) L’entrata in vigore della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data in cui adesione dell’Ucraina alla Convenzione diviene efficace.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la Convenzione.
ha adottato la presente decisione:
Art. 1
L’appendice III della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («Convenzione») è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
1. La presente decisione entra in vigore alla data in cui l’Ucraina diventa Parte contraente della Convenzione.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati da C1 a C6 dell’appendice III della Convenzione, nella versione applicabile il giorno precedente all’entrata in vigore della presente decisione, possono continuare a essere utilizzati, apportandovi i necessari adattamenti geografici e relativi all’elezione del domicilio o al mandatario autorizzato, fino al 1° aprile 2024.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022 | Per il Comitato congiunto: Il presidente, Matthias Petschke |
Allegato
L’appendice III della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:
1) nell’allegato B1, casella 51, è inserito il trattino seguente tra Turchia e Irlanda del Nord:
«UA Ucraina»;
2) nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
2.1. nella prima parte della tabella «Validità limitata – 99200» è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
«- UA Дія обмежена»,
2.2. nella seconda parte della tabella «Dispensa – 99201» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Звільнення»,
2.3. nella terza parte della tabella «Prova alternativa – 99202» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Альтернативне підтвердження»
2.4. nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ........ (nome e Paese) – 99203» è aggiunto il trattino seguente prima di TR:
«- UA Розбіжності: митниця, де товари були пред’явлені назва і країна «,
2.5. nella quinta parte della tabella «Uscita da soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma della regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Вибуття із ............ з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/Директиви/Рішення № ...»,
2.6. nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato – 99206» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Авторизований вантажовідправник»,
2.7. nell’ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma – 99207» è aggiunto il seguente trattino dopo TR:
«- UA Звільнено від підпису»,
2.8. nella nona parte della tabella «GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА»,
2.9. nella decima parte della tabella «USO NON LIMITATO – 99209» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»,
2.10. nell’undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori – 99210» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Видано згодом»,
2.11. nella dodicesima parte della tabella «Vari – 99211» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Різне»,
2.12. nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa – 99212» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Навалювальний вантаж»,
2.13. nella quattordicesima parte della tabella «Speditore – 99213» è aggiunto il trattino seguente dopo TR:
«- UA Вантажовідправник» ;
3) l’allegato C1 è sostituito dal seguente:
«Allegato C1
Impegno del fideiussore – garanzia isolata
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a)1
residente a2
si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di
a concorrenza di un importo massimo di
nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord3 4, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino5, per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia6:
è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi7 e altri diritti e tributi dovuti7, con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto dell’operazione doganale8 seguente:
Descrizione delle merci:
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio9 in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|---|
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.
(Fatto) a il
(Firma)10
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
Impegno del fideiussore accettato il .................. a copertura dell’operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. .................................... del ...........................11
(Timbro e firma)»
Cognome e nome, o ragione sociale.
Indirizzo completo.
Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve
essere considerata Parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia.
Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci
quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.
Inserire una o più delle operazioni doganali seguenti:
a) custodia temporanea;
b) regime di transito unionale/regime di transito comune;
c) regime di deposito doganale;
d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione;
e) regime di perfezionamento attivo;
f) regime di uso finale;
g) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento;
h) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;
i) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
j) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
k) regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione;
l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.
Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in tale Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di...», indicando l’importo in lettere.
Deve essere compilato dall’ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea. ;
4) l’allegato C2 è sostituito dal seguente:
«Allegato C2
Impegno del fideiussore – garanzia isolata a mezzo di certificati
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a)1
residente a2
si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di
nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord3, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino4 per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione è stata appurata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio5 in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|---|
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.
Fatto a il
(Firma)6
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
Impegno del fideiussore accettato il
(Timbro e firma)»
Cognome e nome o ragione sociale.
2 Indirizzo completo.
3 Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata Parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
4 I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di
transito unionale.
5 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore o dei suoi mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
6 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia» ;
5) l’allegato C4 è sostituito dal seguente:
«Allegato C4
Impegno del fideiussore – garanzia globale
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a)1
residente a2
si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di
a concorrenza di un importo massimo di
nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, della Repubblica della Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord3 4, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino5,per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia6
è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti7 che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1ter.
L’importo massimo della garanzia comprende un importo di
a) che rappresenta il 100/50/30 %2 della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1bis,
e
b) che rappresenta il 100/30 %8 della quota dell’importo di riferimento corrispondente
a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri insorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1ter.
1bis. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate9:
a) custodia temporanea – ... ;
b) regime di transito unionale/regime di transito comune – ... ;
c) regime di deposito doganale – ... ;
d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione – ... ;
e) regime di perfezionamento attivo – ... ;
f) regime di uso finale – ... ;
g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ... .
1ter. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate9:
a) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento – ... ;
b) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento – ... ;
c) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione – ... ;
d) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione – ... ;
e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione – ... ;
f) regime di uso finale – ... 10 ;
g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ... .
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un’obbligazione sorta in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio11 in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|---|
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.
Fatto il
(Firma)12
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
Impegno del fideiussore accettato il
(Timbro e firma)»
Cognome e nome o ragione sociale.
Indirizzo completo.
Ai sensi del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata Parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
Cancellare il nome del Paese (i nomi dei Paesi) sul cui territorio la garanzia può essere utilizzata.
I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di
transito unionale.
Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.
Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una Parte contraente.
Cancellare le menzioni inutili.
I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione.
Per gli importi dichiarati nell’ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.
Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante o dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di ...», indicando l’importo in lettere.»;
6) nella casella 7 dell’allegato C5 il termine «UCRAINA» è inserito tra i termini «TURCHIA» e «REGNO UNITO»;
7) nella casella 6 dell’allegato C6 il termine «UCRAINA» è inserito tra i termini «TURCHIA» e «REGNO UNITO».