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AS 2023 304

Ordinanza
concernente l’apertura dell’inventario della successione ai fini dell’imposta federale diretta
(Oinv)
(Oinv)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 novembre 19941 concernente l’apertura dell’inventario della successione ai fini dell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a

1 Possono essere equiparati a un inventario per fini fiscali:

  • a. il conto finale allestito dal tutore al decesso di un minorenne sotto tutela o dal curatore al decesso di una persona sotto curatela (art. 327c cpv. 2 e 425 del Codice civile [CC]2);

Art. 7 cpv. 2

Abrogato

Art. 10 cpv. 1

1 Uno almeno degli eredi che hanno l’esercizio dei diritti civili e i rappresentanti legali degli eredi che hanno un esercizio limitato dei diritti civili o che non hanno alcun esercizio di tali diritti assistono all’apertura dell’inventario.

Art. 16 lett. b

L’inventario contiene:

  • b. Concerne soltanto il testo tedesco

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023.

9 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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