AS 2023 343
Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 settembre 19991 sulle gru è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. a e c
2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:
a. gru montate su veicoli come autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m, gru su binari munite di argano, nonché sollevatori telescopici muniti di argano;
c. altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m, gru su binari prive di argano, nonché sollevatori telescopici privi di argano.
Art. 5 cpv. 1 lett. c
1 I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:
c. che sono state formate sull’uso della gru che manovrano.
Art. 6 cpv. 3
3 Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere formate su tale lavoro.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2023.
16 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |