Le imprese di assicurazione che intendono usufruire degli allentamenti previsti in materia di sorveglianza dichiarano alla FINMA, entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022, quali delle operazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera k vogliono concludere.
Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera che hanno costituito un patrimonio vincolato per portafogli di succursali estere devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 2 entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 e informarne gli assicurati interessati.
Gli obblighi relativi alle assicurazioni sulla vita qualificate (art. 39a–39k) devono essere osservati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.
I requisiti di cui all’articolo 43 devono essere adempiuti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (all. 4) o quella del 17 dicembre 2021 (nella versione della disposizione di coordinamento; cifra IV n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:
Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO) non sono applicabili alle banche.
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data della pubblicazione: 29 marzo 2022
Termine di referendum: 7 luglio 2022
Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 luglio 2022.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.