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AS 2023 398

Ordinanza del DFF
sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta
(Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
(Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 aprile 20181 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. f e n–r nonché 3

1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, alle persone indicate di seguito sono attribuiti i seguenti tariffari:

  • f. Abrogata

  • n. tariffario R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo del 23 dicembre 20202 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri CH‑I) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;

  • o. tariffario S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;

  • p. tariffario T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;

  • q. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

  • r. tariffario U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l’articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo sui frontalieri CH‑I che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.

3 L’imposta alla fonte applicata ai lavoratori frontalieri di cui al capoverso 1 lettere n–r ammonta all’80 per cento dell’imposta alla fonte secondo il tariffario per il quale i lavoratori frontalieri adempiono le condizioni.

Art. 14 cpv. 3

3 Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’Accordo sui frontalieri CH‑I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.

Art. 15 cpv. 3

3 Per i lavoratori frontalieri secondo l’articolo 2 lettera b dell’Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore dell’Accordo sui frontalieri CH-I.3

31 ottobre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

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