Le entrate dell’imposta sul valore aggiunto determinanti ai fini della determinazione della quota del provento destinata all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono i crediti lordi provenienti dall’imposta sul valore aggiunto cui sono aggiunti le multe e gli interessi moratori e sono dedotti gli interessi rimunerativi e le perdite su debitori.
AS 2023 496
Ordinanza
sulla quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS
del 30 agosto 2023
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 130 capoversi 3ter e 3quater della Costituzione federale1;
visto l’articolo 2 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 19982 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS,
ordina:
Art. 1 Entrate dell’imposta sul valore aggiunto determinanti
Art. 2 Quota del provento destinata all’AVS
Il 17,23 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto è utilizzato per l’AVS.
Art. 3 Versamento
La quota del provento destinata all’AVS viene versata al fondo di compensazione dell’AVS.
Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell’anno successivo. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.
Gli acconti corrispondono a un dodicesimo della quota del provento iscritta per l’anno contabile nel preventivo della Confederazione.
L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conseguito nell’anno contabile.
Art. 4 Quota del provento e versamento per l’anno 2024
Nell’anno contabile 2024 la quota del provento destinata all’AVS ammonta al 16,37 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto.
Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre 2024, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio 2025. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.
Nei mesi di febbraio–aprile 2024 ciascun acconto corrisponde al 6,33 per cento e nei mesi di maggio–dicembre 2024 al 9,00 per cento della quota del provento iscritta nel preventivo 2024 della Confederazione.
L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conseguito nell’anno contabile 2024.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 19 aprile 19993 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
30 agosto 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |