AS 2023 506
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
1 I contributi dei salariati che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno per datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui i salariati hanno raggiunto l’età di riferimento. Se l’attività non è esercitata per l’intero anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.
2 Se un salariato desidera che i contributi siano riscossi dall’intero salario, lo comunica a ogni singolo datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell’età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo.
3 La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l’anno di contribuzione successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro la sua intenzione di modificarla al più tardi al versamento del primo salario dell’anno.
4 I contributi dei lavoratori indipendenti che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti a partire dal mese successivo soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa indipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno. Se un’attività non è esercitata per l’intero anno o se l’età di riferimento è raggiunta nel corso dell’anno, la franchigia è ridotta in misura proporzionale.
5 Se un lavoratore indipendente desidera rinunciare all’applicazione della franchigia, lo comunica alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.
6 La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l’anno di contribuzione successivo, se il lavoratore indipendente non ne comunica la modifica alla cassa di compensazione competente entro detto termine.
Art. 51bis cpv. 3
3 L’articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile all’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 52 cpv. 1bis
1bis L’Ufficio federale emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato al momento dell’anticipazione della rendita e quello degli assicurati della sua classe d’età al raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 52a, rubrica
Durata di contribuzione inferiore a un anno all’insorgere dell’evento assicurato
Art. 52b, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni
1 Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter o dell’articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive.
2 Al momento dell’anticipazione della rendita, i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1 possono essere computati soltanto per colmare le lacune contributive sorte prima dell’anticipazione della rendita.
Art. 52dbis Nuovo calcolo della rendita
Il nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29bis capoversi 3 e 4 LAVS è effettuato una sola volta e su richiesta. Si può tenere conto soltanto dei contributi versati tra il raggiungimento dell’età di riferimento e il mese della richiesta, ma al massimo dei contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 52dter Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo
Il diritto alla rendita ricalcolata secondo l’articolo 29bis capoversi 3 e 4 LAVS nasce il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta.
Art. 52dquater Redditi da attività lucrativa considerati per colmare eventuali lacune contributive
Per la determinazione dell’importo corrispondente al 40 per cento di cui all’articolo 29bis capoverso 4 lettera a LAVS sono considerati tutti i redditi da attività lucrativa, indipendentemente dal loro assoggettamento a contribuzione.
Art. 53, rubrica e cpv. 1
Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite
1 L’Ufficio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite e stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.
Art. 53ter Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita
1 In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato conformemente all’articolo 53bis è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità.
2 In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.
Art. 53quater Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione
1 Per la fissazione dell’ammontare del supplemento di rendita secondo l’articolo 34bis LAVS per le donne della generazione di transizione fa stato il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sul supplemento di rendita.
2 Il supplemento di rendita non viene adeguato all’evoluzione dei prezzi e dei salari.
3 In caso di durata di contribuzione incompleta il supplemento di rendita è ridotto in base al rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurata e quello delle assicurate della sua classe d’età.
4 L’Ufficio federale stabilisce tavole dei supplementi di rendita d’uso obbligatorio. Il supplemento di rendita è arrotondato al franco superiore.
5 In caso di rinvio della totalità della rendita, il supplemento di rendita è versato al momento della revoca del rinvio. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l’intero importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita riscossa. Il rinvio della rendita non comporta un aumento del supplemento di rendita.
6 Se la rendita è versata sotto forma d’indennità unica in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, il supplemento di rendita è versato sotto forma di un’indennità unica il cui importo è definito nelle tabelle allestite dall’Ufficio federale.
7 Il supplemento di rendita è pagato secondo le stesse modalità della rendita di vecchiaia.
Art. 54bis cpv. 2
2 Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
Titolo prima dell’art 55bis
D. Riscossione flessibile della rendita
I. Rinvio della rendita
Art. 55bis lett. b e bbis
Sono escluse dal rinvio previsto all’articolo 39 LAVS:
b. le rendite intere di vecchiaia che succedono a rendite intere d’invalidità;
bbis. le percentuali di rendite di vecchiaia corrispondenti alle quote percentuali di rendite d’invalidità cui succedono;
Art. 55ter Aumento in caso di rinvio della rendita
1 In caso di rinvio della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:
Durata del rinvio in anni | e 0–2 mesi | e 3–5 mesi | e 6–8 mesi | e 9–11 mesi |
|---|---|---|---|---|
1 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,4 |
2 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,5 |
3 | 17,1 | 18,8 | 20,5 | 22,2 |
4 | 24,0 | 25,8 | 27,7 | 29,6 |
5 | 31,5 |
2 L’importo dell’aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondenti e moltiplicando il risultato per la corrispondente aliquota di aumento secondo il capoverso 1.
3 In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l’aliquota di aumento è stabilita nuovamente per la percentuale di rendita non più rinviata. L’importo dell’aumento così determinato è pagato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.
4 Se oltre alla rendita di vecchiaia sono accordate anche rendite per i figli o rendite completive, la somma di tutti gli importi degli aumenti non può superare l’importo dell’aumento della rendita di vecchiaia.
5 L’importo dell’aumento è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
Art. 55quater cpv. 1 e 5
1 Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata tramite il modulo ufficiale entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se durante questo termine nessuna domanda di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti.
5 Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.
Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia
1 Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione effettiva determinata conformemente all’articolo 52 capoverso 1bis e sul reddito fino al 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio della riscossione anticipata della rendita.
2 In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata sono utilizzate le medesime basi di calcolo applicate all’inizio della riscossione anticipata.
3 Un aumento della percentuale di rendita anticipata va richiesto mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.
4 Al raggiungimento dell’età di riferimento la rendita è fissata conformemente alle disposizioni generali per il calcolo della rendita di cui all’articolo 29bis LAVS. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato al raggiungimento dell’età di riferimento conformemente all’articolo 51bis capoverso 2.
Art. 56bis Riduzione in caso di anticipazione della rendita
1 In caso di anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
Durata dell’anticipazione in anni |
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,2 |
1 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,0 |
2 | 13,6 |
2 In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, è stabilita una nuova aliquota di riduzione per la percentuale di rendita anticipata aggiuntiva.
3 Al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l’importo definitivo della riduzione. A tal fine la somma delle rendite anticipate non ridotte è divisa per il numero di mesi durante i quali la rispettiva rendita o percentuale di rendita è stata riscossa anticipatamente; il risultato è moltiplicato per l’aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di riscossione anticipata. L’importo della riduzione della rendita applicabile a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento risulta dalla somma degli importi delle riduzioni determinati per le singole percentuali di rendita.
4 L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
Art. 56ter Rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d’invalidità
1 Se un assicurato che riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia richiede prestazioni dell’assicurazione invalidità durante il periodo di riscossione anticipata e si vede accordare una rendita d’invalidità secondo l’articolo 29 LAI2, può rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita d’invalidità.
2 La rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente che è stata versata tra l’inizio del diritto alla rendita d’invalidità e la rinuncia alla riscossione anticipata va restituita. L’importo da restituire può essere compensato con la rendita d’invalidità versata retroattivamente.
3 Se la riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita inizia dopo la presentazione della richiesta all’assicurazione per l’invalidità e prima della concessione della rendita d’invalidità, l’assicurato può revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall’inizio della riscossione anticipata della rendita.
4 Se è revocata, la rendita di vecchiaia riscossa anticipatamente va restituita. L’importo da restituire può essere compensato con la rendita d’invalidità versata retroattivamente.
Art. 56quater Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione
1 In deroga all’articolo 56bis capoverso 1, per le donne appartenenti alla generazione di transizione ai sensi dell’articolo 34bis capoverso 3 LAVS che riscuotono anticipatamente la rendita vale quanto segue:
a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
Durata dell’anticipazione in anni | e mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
3 | 3,0 |
b. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS ma inferiore o uguale al quintuplo del medesimo, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
Durata dell’anticipazione in anni | e mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
3 | 6,5 |
c. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quintuplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
Durata dell’anticipazione in anni | e mesi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | – | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 |
3 | 10,5 |
2 L’aliquota di riduzione è stabilita sulla base del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al momento dell’anticipazione. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sull’aliquota di riduzione.
Art. 57
Abrogato
Art. 60 cpv. 1
1 Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56ter. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell’anticipazione della rendita.
Art. 67 cpv. 1quater
1quater Se l’avente diritto a una rendita di vecchiaia muore, la richiesta di nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29bis capoversi 3 e 4 LAVS può essere inoltrata dai superstiti.
Inserire prima del titolo della cifra III
Art. 125quater Sostituzione di prestazioni dell’AI con prestazioni dell’AVS
La fissazione delle prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la notifica delle decisioni nel caso dei beneficiari di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS sono di competenza della cassa di compensazione che ha versato fino a quel momento le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 137 Conto individuale
Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto individuale dei redditi da attività lucrativa sui quali le sono stati versati contributi.
Art. 222 cpv. 3
3 L’assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private d’aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI3, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. L’ammontare della partecipazione dell’assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.
Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 lett. c cpv. 3
3 Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell’importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l’articolo 56bis capoverso 1 è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2 Gli articoli 53quater e 56quater entrano in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto per una durata di nove anni.
3 Dal 1° gennaio 2025 l’articolo 60 capoverso 1 ha il seguente tenore con effetto per una durata di nove anni:
Art. 60 cpv. 1
1 Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56quater. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell’anticipazione della rendita.
30 agosto 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Allegato
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale4
Art. 35, rubrica, nonché cpv. 1 e 2
Impiego oltre l’età di riferimento AVS
(art. 10 cpv. 2 LPers)
1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19465 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’autorità competente secondo l’articolo 2 può costituire, d’accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.
2 Abrogato
Art. 44a cpv. 2
2 Hanno diritto all’aumento reale dello stipendio gli impiegati il cui rapporto di lavoro, al momento in cui l’aumento prende effetto, non è disdetto oppure è disdetto a seguito di pensionamento volontario prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS6 o di passaggio a un’altra unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1.
Art. 88f cpv. 1
1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS7 possono ottenere una rendita transitoria.
Art. 105b cpv. 3 lett. c
3 Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui ai capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti:
c. assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19478 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS9;
Art. 116l Disposizioni transitorie della modifica del 30 agosto 2023
1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 202110 della LAVS11, l’impiegata ha diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata all’autorità competente al più tardi sei mesi prima della fine del rapporto di lavoro.
2 L’impiegata il cui rapporto di lavoro è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario prima del raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS ha diritto all’aumento reale dello stipendio secondo l’articolo 44a capoverso 2.
3 L’impiegata che va in pensione prima di raggiungere l’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS può ottenere una rendita transitoria secondo l’articolo 88f capoverso 1.
4 Per motivi validi, in aggiunta alle rendite di cui all’articolo 105b capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può assumere completamente o parzialmente i contributi dell’impiegata dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 194712 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.
2. Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità13
Art. 13a cpv. 1 e 2
1 Sono tenuti a pagare i contributi:
a. gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;
b. gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.
2 L’obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.
3. Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti14
Art. 4 cpv. 3
3 I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall’ammontare del rimborso.
4. Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità15
Art. 29quater Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia
La rendita d’invalidità è versata soltanto se l’assicurato rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia o la revoca conformemente all’articolo 56ter OAVS16.
Art. 38 cpv. 2
2 L’assicurato continua ad avere diritto all’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d’invalidità dell’AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell’AVS.
Art. 45
Abrogato
5. Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità17
Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie
Gli organi esecutivi verificano d’ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 202018 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS19.
Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia
In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS20, per il calcolo della prestazione complementare annua è computato come reddito l’importo della rendita intera, ridotta a causa dell’anticipazione.
Art. 23 cpv. 3
3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d e dbis LPC).
Art. 45, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c
Accordano prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC:
a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS21 e a quelle che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia;
c. la Fondazione Pro Juventute:
ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non rientrano nelle categorie di persone di cui alla lettera a o b,
agli orfani.
Disposizione finale della modifica del 30 agosto 2023
La Fondazione Pro Senectute accorda prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC alle donne che hanno raggiunto l’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 202122 della LAVS23.
6. Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio24
Art. 6 cpv. 4
4 I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere esteso al massimo a dieci anni.
Art. 16 cpv. 1
1 Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’assicurato dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 19c cpv. 1
1 Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all’articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l’età di riferimento e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né hanno dimostrato di continuare a esercitare un’attività lucrativa.
Art. 19g cpv. 2
2 Se il coniuge debitore percepisce una rendita d’invalidità e raggiunge l’età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l’istituto di previdenza può ridurre la prestazione d’uscita di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.
Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia
(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)
Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l’età di riferimento regolamentare e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l’avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d’uscita.
Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023
Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 16 capoverso 1 nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l’età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
7. Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità25
Art. 14 cpv. 1
1 Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP.
Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva
Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
(art. 34a LPP)
1 Per la riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l’istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:
Art. 24a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6
Riduzione delle prestazioni d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
(art. 34a LPP)
1 Se l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento, l’istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:
2 L’istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l’assicurato raggiungesse l’età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 20 capoversi 2ter e 2quater LAINF e l’articolo 47 capoverso 1 LAM.
6 Se una rendita d’invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un’eventuale riduzione della rendita d’invalidità del coniuge debitore.
Art. 26a, rubrica e cpv. 1
Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare
(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)
1 Se, a causa del concorso con prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, una rendita d’invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’importo di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.
Art. 26b, rubrica e cpv. 1
Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d’invalidità dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare
(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)
1 Se una rendita d’invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.
Art. 60a cpv. 3 e 4
3 Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.
4 Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l’attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d’occupazione, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell’importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.
Titolo dopo l’art. 62c
Sezione 1c:
Disposizione d’esecuzione della lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS
Art. 62d
L’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 202126 della legge federale del 20 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.
8. Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute28
Art. 3 cpv. 1
1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 3a cpv. 3 e 4
3 Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
4 Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 7 cpv. 3
3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
9. Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni29
Art. 33 cpv. 2 lett. e
2 Le rendite complementari sono rettificate quando:
e. la riscossione della rendita dell’AVS è differita conformemente all’articolo 39 della legge federale del 20 dicembre 194630 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o anticipata conformemente all’articolo 40 LAVS.
Art. 33a, rubrica
Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento
Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c, nonché 2
Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di infortuni plurimi
1 Se il beneficiario di una rendita d’invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d’invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2ter della legge. A tal fine sono determinanti:
b. per la parte del primo infortunio, l’ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS31, se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;
c. per la parte dell’altro infortunio, la differenza tra l’ammontare secondo la lettera b e l’ammontare effettivo al raggiungimento dell’età di riferimento.
2 Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell’invalidità effettiva al raggiungimento dell’età di riferimento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all’intero ammontare della rendita.
Art. 33c, rubrica
Riduzione della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive
Art. 46 cpv. 2
2 Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l’articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS32.
Art. 134 cpv. 2
2 Le persone che raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS33 possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d’obbligo durante tutto l’anno precedente.
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 147c Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023
L’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 202134 della LAVS35 vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LAINF.
10. Ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare36
Art. 19 cpv. 3
3 L’articolo 6quater dell’ordinanza del 31 ottobre 194737 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194638 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e l’articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.
Art. 20 cpv. 2
2 L’articolo 6quater OAVS39 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS40 e l’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.
Art. 23 cpv. 2
2 Se la rendita insorge dopo che l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS41, l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.
Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2023
Se la rendita insorge dopo che l’assicurata ha raggiunto l’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 202142 della LAVS43, l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.
11. Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno44
Art. 37 cpv. 6
6 L’articolo 6quater OAVS45 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS46 e l’articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.
Art. 38 cpv. 3
3 L’articolo 6quater OAVS47 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS48 e l’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.
12. Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione49
Art. 10d cpv. 2
2 Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194650 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 12
Abrogato
Art. 32 Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale
Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall’indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate all’assicurato prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS51.
Art. 41b, rubrica e cpv. 1
Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell’età di riferimento
1 L’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS52 ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
Disposizioni transitorie della modifica del 30 agosto 2023
1 Se per il versamento mensile di prestazioni volontarie del datore di lavoro alle assicurate non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui all’articolo 10d capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 202153 della LAVS54.
2 Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall’indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate alle assicurate prima del raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS.
3 Le assicurate che hanno aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
13. Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati55
Art. 6 cpv. 2
2 L’importo delle rendite è calcolato in base all’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato prima dell’inizio dell’assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall’inizio dell’assicurazione fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, senza interessi.
14. Ordinanza dell’11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani56
Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3
Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età di riferimento
(art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD)
1 Gli organi esecutivi verificano d’ufficio se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194657 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3 Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età di riferimento.