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AS 2023 507

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno,

ordina:

I

L’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificata come segue:

Art. 3 Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

30 agosto 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset