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AS 2023 529

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 19921 concernente la misurazione ufficiale è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta l’ordinanza «Direzione federale delle misurazioni catastali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali».

Art. 1 Funzioni della misurazione ufficiale

La misurazione ufficiale:

  • a. mette a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali nonché dell’economia, della scienza e di terzi i geodati di riferimento secondo l’articolo 29 capoverso 1 LGI relativi a oggetti situati su, sopra o sotto la superficie terrestre;

  • b. assicura la disponibilità dei geodati necessari per l’impianto e la tenuta del registro fondiario ai sensi dell’articolo 950 CC.

Art. 2 Cooperazione dei Cantoni, audizione delle organizzazioni

Nella preparazione di norme tecniche e altre disposizioni federali nell’ambito di validità della presente ordinanza che non riguardano esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in modo idoneo la partecipazione dei Cantoni e l’audizione delle organizzazioni partner.

Art. 3 cpv. 3

Abrogato

Art. 4 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 In caso di conversione di impianti militari all’uso civile, il DDPS disciplina la procedura per il loro inserimento nella misurazione ufficiale e la copertura dei costi.

Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale

1 Sono componenti della misurazione ufficiale:

  • a. i dati;

  • b. i segni dei punti fissi e i segni di terminazione sul terreno (segni puntuali);

  • c. i documenti tecnici e amministrativi;

  • d. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

2 Il DDPS regola i dettagli, in particolare i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. È fatto salvo l’articolo 7.

Art. 6 Modello di geodati della misurazione ufficiale

1 Il DDPS stabilisce i requisiti del modello di geodati per la misurazione ufficiale, segnatamente per quanto riguarda il contenuto, le dimensioni, la precisione e l’attendibilità. Il modello di geodati può avere una struttura modulare.

2 Non sono ammesse estensioni cantonali del modello di geodati.

Art. 6a

Abrogato

Art. 7 Piano per il registro fondiario

1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale.

2 Contiene almeno i dati su:

  • a. i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC);

  • b. i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC);

  • c. le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC);

  • d. i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC).

3 L’insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971–974 CC).

4 I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica.

5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione.

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 2

2 Devono essere fissati con termini i confini giurisdizionali, i confini dei beni immobili nonché i confini dei diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere differenziati secondo la superficie). È fatto salvo l’articolo 17.

Art. 13 cpv. 2 lett. b

2 I Cantoni possono disporre che l’accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei:

  • b. nell’ambito della tenuta a giorno, sempreché i proprietari fondiari interessati diano il loro consenso.

Art. 14 Tracciato dei confini

1 Come linea di confine vale una linea o un arco di cerchio tra due punti di confine.

2 In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento o dei lavori di tenuta a giorno permanente occorre tendere a una semplificazione del tracciato dei confini. Le linee di confine esistenti devono essere per quanto possibile rettificate.

Art. 14a Correzione di contraddizioni

Le contraddizioni tra i dati della misurazione ufficiale e la situazione sul terreno o tra il piano per il registro fondiario e altri piani della misurazione ufficiale sono corrette d’ufficio, tenendo conto dell’articolo 668 capoverso 2 CC.

Art. 16 cpv. 1

1 Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima che i confini siano rilevati per la prima volta.

Art. 18 cpv. 2

2 Per rinnovamento s’intende la trasformazione o il completamento di una misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva per adeguarla alle prescrizioni attuali.

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Art. 23 Tenuta a giorno permanente

1 Le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione, devono essere aggiornate entro sei mesi da quando è avvenuta una modifica.

2 Sentito il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali, in casi fondati i Cantoni possono prevedere termini differenti.

3 I Cantoni organizzano il sistema di comunicazione.

Art. 24 cpv. 3

3 Il ciclo di tenuta a giorno si fonda per quanto possibile su quello della misurazione nazionale. Non può superare i 12 anni. Il DDPS disciplina i dettagli della tenuta a giorno.

Art. 25

Abrogato

Art. 26

Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni (art. 42) esamina, secondo le direttive del servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali, qualità e completezza di tutte le componenti della misurazione ufficiale.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 cpv. 1, 3 lett. c e d, nonché 4

1 Concerne soltanto il testo tedesco

3 I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti:

  • c. Concerne soltanto il testo tedesco

  • d. al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c.

4 Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.

Art. 29 cpv. 1

1 Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa l’evasione delle opposizioni presentate in prima istanza, l’autorità cantonale competente approva, indipendentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, se i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale.

Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione

1 Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali riconosce i lavori di misurazione se:

  • a. la sua verifica formale ha mostrato che i dati soddisfano i requisiti del diritto federale; e

  • b. i lavori di misurazione sono stati approvati dal Cantone.

2 Esso designa i documenti che l’autorità cantonale competente deve presentare.

Art. 31, rubrica e cpv. 2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

2 Il DDPS disciplina i requisiti tecnici e organizzativi della gestione, segnatamente la sicurezza dei dati, l’archiviazione e la storicizzazione secondo gli articoli 13–16 OGI2.

Art. 34 cpv. 3

3 L’Ufficio federale di topografia gestisce un geoservizio per l’accesso interconnesso ai dati della misurazione ufficiale (art. 36 lett. e OGI3).

Art. 36 Servizio di telecaricamento e interfacce

1 L’accesso ai dati della misurazione ufficiale deve essere garantito attraverso un servizio di telecaricamento.

2 Il DDPS disciplina i dettagli tecnici e organizzativi del servizio.

3 Può prevedere ulteriori interfacce.

Art. 37 cpv. 1 e 3

1 Sono considerati autenticati gli estratti dei dati della misurazione ufficiale in forma analogica o digitale per i quali la conformità con i dati determinanti della misurazione ufficiale è ufficialmente attestata da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri e autorizzato allautenticazione secondo larticolo 46a capoverso 1 lettera b.

3 Abrogato

Art. 38

Abrogato

Art. 39 Rilascio ad autorità federali

Se lo scambio di dati tra autorità non è disciplinato contrattualmente giusta l’articolo 14 capoverso 3 LGI, per l’indennizzo del rilascio di dati della misurazione ufficiale ad autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinanti dal mandato.

Art. 40 cpv. 3bis e 6

3bis In collaborazione con i Cantoni, con l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario e con le organizzazioni partner, essa provvede all’ulteriore sviluppo del modello di geodati della misurazione ufficiale; a questo scopo, può istituire gruppi di lavoro.

6 Abrogato

Titolo prima dell’art. 42

Sezione 2: Vigilanza sulle misurazioni

Art. 42, rubrica e cpv. 1 e 4

Servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 Il Cantone designa il servizio competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale (servizio di vigilanza sulle misurazioni). Quest’ultimo sottostà alla direzione specialistica autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

4 I Cantoni possono affidarsi reciprocamente la vigilanza sulle misurazioni o creare istituzioni comuni per la vigilanza sulle misurazioni.

Art. 44 Diritto di eseguire i lavori

1 I lavori della misurazione ufficiale possono essere eseguiti solo da ingegneri geometri autonomi e iscritti nel registro dei geometri, o sotto la loro direzione specialistica.

2 Il DDPS può consentire l’esecuzione di lavori della misurazione ufficiale da parte di altri professionisti specializzati, purché la qualità dei lavori lavoro soddisfi i requisiti della misurazione ufficiale e i lavori non riguardino i contenuti minimi del piano per il registro fondiario secondo l’articolo 7 capoverso 2 o i confini giurisdizionali.

Art. 45 cpv. 2

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 46 Relazioni con il registro fondiario

1 Il DFGP e il DDPS disciplinano congiuntamente gli aspetti fondamentali delle relazioni elettroniche tra gli uffici della misurazione ufficiale e gli uffici del registro fondiario.

2 Per il rimanente i Cantoni disciplinano le relazioni tra misurazione ufficiale e registro fondiario.

Art. 46a Documenti di mutazione ed estratti autenticati

1 I Cantoni stabiliscono quali ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri:

  • a. possono firmare documenti di mutazione;

  • b. possono rilasciare estratti autenticati conformemente all’articolo 37.

2 Il rilascio elettronico di estratti autenticati si basa sull’ordinanza dell’8 dicembre 20174 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.

Art. 47d cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 55 cpv. 3

Abrogato

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica del 23 agosto 2023

1 Se il DDPS modifica i requisiti per il modello di geodati (art. 6), esso disciplina la transizione dal modello di geodati esistente a quello modificato.

2 In questo contesto, stabilisce quali disposizioni della presente ordinanza relative al modello di geodati continueranno ad avere validità per un determinato periodo.

3 L’abrogazione del livello d’informazione «condotte sotterranee» ha luogo rispettando i seguenti passaggi:

  • a. il set di geodati di base «impianti di trasporto in condotta» (identificatore 222), creato con l’ordinanza del 4 giugno 20215 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta, e il livello d’informazione «condotte sotterranee» della misurazione ufficiale sono provvisoriamente gestiti e aggiornati in parallelo;

  • b. l’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica i dati del set di geodati di base «impianti di trasporto in condotta» utilizzando i dati del livello d’informazione «condotte sotterranee»;

  • c. l’Ufficio federale di topografia, d’intesa con l’UFE, stabilisce la data in cui il livello d’informazione «condotte sotterranee» della misurazione ufficiale può essere abrogato e cancellato; esso comunica tale data ai Cantoni e pubblica la decisione sul Foglio federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

23 agosto 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Gli identificatori 52 e 54–64 sono abrogati.

Gli identificatori 51 e 228 sono modificati o iscritti come segue:

Denominazione

Base giuridica

Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]

Geodati di riferimento

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Livello di autorizzazione all’accesso

Servizio di telecaricamento

Identificatore

Piano per il registro fondiario
(estratto misurazione ufficiale)

RS 510.62
art. 29 segg.

RS 211.432.2
art. 7

Cantoni [UFRF e D+M]

X

A

X

51

Misurazione ufficiale

RS 211.432.2
art. 6

Cantoni [D+M]

X

A

X

228

7. Ordinanza del 2 settembre 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà6

Art. 10 cpv. 3

3 I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti ai confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale.

Art. 14 cpv. 3 lett. b

3 Mediante l’autenticazione è ufficialmente attestato che:

  • b. i confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale corrispondano allo stato alla data indicata.

8. Ordinanza del 21 maggio 2008 sui nomi geografici7

Art. 3 lett. b

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

  • b. nomi geografici della misurazione ufficiale: nomi degli oggetti topografici secondo i dati della misurazione ufficiale;

9. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla misurazione nazionale8

Art. 27 Organo di coordinamento delle riprese aeree

L’Ufficio federale di topografia coordina i voli dell’Amministrazione federale destinati al rilevamento dei geodati di base.

10. Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali9

Art. 19 Annuncio al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L’USTRA informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito alla presentazione di un progetto esecutivo.

2 Informa tale servizio entro un termine di 20 giorni circa i cambiamenti del progetto esecutivo che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

11. Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici10

Art. 12 cpv. 2

2 Deve informare il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito a modifiche di impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale. Conferma l’esecuzione di tale informazione con la notifica secondo il capoverso 1.

12. Ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie11

Art. 15 cpv. 1, primo periodo, e 1bis

1 I gestori dell’infrastruttura informano l’UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli. …

1bis Abrogato

Inserire prima del titolo del capitolo 1a

Art. 15bis Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L’UFT informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all’apertura di una procedura d’approvazione dei piani.

2 I gestori dell’infrastruttura informano tale servizio entro un termine di 20 giorni in merito alle modifiche di loro costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

13. Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune12

Art. 56a Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L’UFT informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all’apertura di una procedura d’approvazione dei piani.

2 L’impresa di trasporto a fune è tenuta a informare tale servizio entro un termine di 20 giorni in merito alle modifiche di sue costruzioni e suoi impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

14. Ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta13

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 17a Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L’UFE informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all’apertura di una procedura d’approvazione dei piani.

2 L’impresa è tenuta a informare tale servizio entro un termine di 20 giorni in merito alle modifiche di suoi impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

15. Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta14

Art. 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

La posizione dell’impianto di trasporto in condotta deve essere definita da agrimensori qualificati prima della messa in servizio. L’UFE prescrive il modello di dati.

Art. 43a Annotazione nel registro fondiario

Gli impianti di trasporto in condotta devono essere annotati nel registro fondiario.

Art. 45 cpv. 3

3 Resta riservato l’inserimento dei dati di singole componenti di impianti di trasporto in condotta nella misurazione ufficiale.

16. Ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica15

Art. 27bbis Notifiche al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni

1 L’UFAC informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all’apertura di una procedura d’approvazione dei piani.

2 L’esercente dell’aerodromo è tenuto a informare tale servizio entro un termine di 20 giorni in merito alle modifiche di sue costruzioni e suoi impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.