(1) Ai fini della presente Convenzione:
a) «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e «Albania» designa la Repubblica di Albania;
b) «norme giuridiche» designa le leggi e le disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell’articolo 2;
c) «territorio» designa:
– per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera,
– per quanto riguarda l’Albania, il territorio della Repubblica di Albania;
d) «cittadini» designa:
– per quanto riguarda la Svizzera, persone di cittadinanza svizzera,
– per quanto riguarda l’Albania, persone di cittadinanza albanese;
e) «familiari, superstiti e aventi diritto» designano le persone definite o riconosciute come tali dalle norme giuridiche nazionali applicabili;
f) «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione o i periodi equiparati riconosciuti come tali dalle norme giuridiche di ciascuno Stato contraente;
g) «domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
h) «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;
i) «luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
j) «autorità competente» designa:
– per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
– per quanto riguarda l’Albania il ministero competente per le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
k) «istituzione competente» designa:
– per quanto riguarda la Svizzera, l’organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2,
– per quanto riguarda l’Albania, l’organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell’articolo 2;
l) «organismo di collegamento» designa l’istituzione designata come tale dall’autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d’informazione e di assistenza amministrativa al fine di applicare la presente Convenzione;
m) «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19672 sullo statuto dei rifugiati;
n) «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi.
(2) I termini non definiti al paragrafo 1 hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.