AS 2023 703
Ordinanza
concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Art. 16b Trasferimento di quote del contingente non utilizzate
In caso di difficoltà logistiche senza colpa a livello di importazione per cause di forza maggiore, l’UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d’importazione del medesimo anno civile i quantitativi non utilizzati di quote del contingente acquistate all’asta e pagate, qualora:
a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg e costituisca al massimo il 5 per cento del totale delle quote del contingente assegnate sulla base di una vendita all’asta e trasferite al richiedente per essere utilizzate; e
b. la domanda pervenga all’UFAG prima della scadenza del periodo d’importazione.
Art. 18 cpv.1 lett. a nonché 2 e 2bis
1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:
a. a fornire la carne da importare esclusivamente a gestori di punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o
2 L’UFAG riconosce come punti di vendita negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili al pubblico e i gestori provvedono affinché:
a. la carne e i prodotti carnei venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne;
b. la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne non siano rivenduti tramite il commercio intermedio;
c. sia garantito che la designazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:
nel negozio, nel banco di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e
nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.
2bis Se la carne kasher e i prodotti carnei ottenuti da tale carne sono venduti tramite una piattaforma di distribuzione online, devono essere stoccati dall’operatore in Svizzera prima di essere consegnati ai clienti. La carne e i prodotti carnei devono recare la designazione di cui al capoverso 2 lettera c ed essere stoccati in modo che sia chiaramente riconoscibile che si tratta di carne kasher e di prodotti a base di tale carne.
Art. 18a cpv.1 lett. a nonché 2 e 2bis
1 Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:
a. a fornire la carne da importare esclusivamente a gestori di punti di vendita di carne halal riconosciuti; o
2 L’UFAG riconosce come punti di vendita negozi, banchi di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili al pubblico e i gestori provvedono affinché:
a. la carne e i prodotti carnei venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne;
b. la carne halal e i prodotti carnei ottenuti da tale carne non siano rivenduti tramite il commercio intermedio;
c. sia garantito che la designazione «halal» o «carne halal» sia indicata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:
nel negozio, nel banco di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e
nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.
2bis Se la carne halal e i prodotti carnei ottenuti da tale carne sono venduti tramite una piattaforma di distribuzione online, devono essere stoccati dall’operatore in Svizzera prima di essere consegnati ai clienti. La carne e i prodotti carnei devono recare la designazione di cui al capoverso 2 lettera c ed essere stoccati in modo che sia chiaramente riconoscibile che si tratta di carne halal e di prodotti a base di tale carne.
Art. 19 cpv. 1
1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20083 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.
Art. 23 Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta
1 Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta devono essere presentate utilizzando l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG.
2 Devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di contingentamento, entro il giorno feriale successivo al 15 agosto.
Art. 25a cpv. 1, 2 lett. b e 2bis
1 La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell’ambito dei contingenti doganali parziali n. 5.711 e 5.712 se, durante la procedura d’imposizione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doganale.
2 Il certificato deve:
b. essere rilasciato sul modulo messo a disposizione dall’UFAG sulla sua pagina Internet;
2bis L’UFAG può autorizzare certificati in formato diverso da quello di cui al capoverso 2 lettera b, in particolare per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |