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AS 2023 705

Ordinanza
concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 giugno 20081 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 1c cpv. 1 e 2, frase introduttiva

1 Abrogato

2 Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva

1 Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:

Art. 2a cpv. 1

1 Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr2, dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.

Art. 8 cpv. 1 e 2

1 Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.

2 Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva nonché 3 e 3bis

1 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:

3 Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione:

  • a. mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione;

  • b. mensilmente al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per la quale per mese e per singolo produttore vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.

3bis Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.

Art. 10 cpv. 1

1 Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.

Art. 11 Conservazione dei dati

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all’ispezione.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 L’articolo 9 capoverso 3 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2025.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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