AS 2023 725
Ordinanza
sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:
Art. 148k cpv. 1bis
1bis Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2024.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |