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AS 2023 736

Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)
(OCSP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 20201 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
visto l’articolo 41b capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo (LAsi);
visto l’articolo 6a capoverso 5 della legge del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità (LDI);
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers);
visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19956 (LM);
visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20037 sull’energia nucleare (LENu);
visto l’articolo 20a capoverso 2 della legge del 23 marzo 20078 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)

La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:

  • a. i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;

  • b i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41b capoverso 2 LStrI e 6a capoverso 2 LDI;

  • c. le verifiche dell’affidabilità secondo gli articoli 29a LAsi, 20b LPers, 14 LM e 20a LAEl;

  • d. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;

  • e. le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;

  • f. i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu.

Disciplina inoltre:

  • a. l’organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;

  • b. l’attestazione di sicurezza per persone;

  • c. la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;

  • d. il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.

Stabilisce nell’ambito di competenza del Consiglio federale:

  • a. le funzioni che richiedono un controllo ai sensi del capoverso 1;

  • b. l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;

  • c. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica:

  • a. alle autorità assoggettate secondo l’articolo 2 capoverso 1 LSIn;

  • b. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

  • c. all’esercito;

  • d. ai Cantoni.

L’applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e alle organizzazioni secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA è retta dall’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza dell’8 novembre 202311 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

Sono fatte salve le disposizioni esecutive proprie delle autorità assoggettate secondo l’articolo 84 capoverso 1 LSIn concernenti:

  • a. le funzioni che richiedono l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza;

  • b. l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;

  • c. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

Sezione 2: Elenchi delle funzioni

Art. 3 Attribuzione

(art. 28 cpv. 1 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

Per l’Amministrazione federale e le organizzazioni di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA12 valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

  • a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 1;

  • b. per le verifiche dell’affidabilità secondo la LAsi: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 2;

  • c. per le verifiche dell’affidabilità secondo la LPers: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 3.

Per l’esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

  • a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 4;

  • b. per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM: l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 5.

Per le funzioni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LAEl vale l’elenco delle funzioni di cui all’allegato 6.

I progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu. L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.

Art. 4 Modifica

Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 5 Pubblicazione, conservazione e comunicazione

Gli allegati 1, 4 e 6 non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all’articolo 6 della legge del 18 giugno 200413 sulle pubblicazioni ufficiali.

Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Verifica dell’aggiornamento

(art. 28 cpv. 2 LSIn)

I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l’aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:

  • a. almeno ogni tre anni;

  • b. in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.

Riferiscono al DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l’articolo 4.

Sezione 3: Controlli senza elenchi delle funzioni

Art. 7 Controllo straordinario

Il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 LSIn. Consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 8 Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi

(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)

Il DDPS decide su domanda del Cantone se una funzione degli impiegati cantonali comporta l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 2 lettera e.

Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se viene esercitata un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:

  • a. nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;

  • b. in tutti gli altri casi: l’incaricato della sicurezza delle informazioni del relativo dipartimento o della Cancelleria federale.

Art. 9 Controllo di affidabilità straordinario da parte dell’IFSN

Le funzioni che soddisfano soltanto per breve tempo le condizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu non vengono indicate negli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 3 capoverso 4. L’IFSN decide in merito all’affidabilità delle persone. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all’articolo 24 capoverso 1 LENu e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:

  • a. un’azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare è stata o è attiva;

  • b. una camera di commercio svizzera o estera;

  • c. un’autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.

Sezione 4: Attribuzione ai livelli di controllo

Art. 10 Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn

(art. 30 LSIn)

Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:

  • a. il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;

  • b. l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;

  • c. l’accesso a una zona di sicurezza 1 secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a OSIn14 o a una zona di sicurezza 2 secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 199015 concernente la protezione delle opere militari;

  • d. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo la LSIn:

  • a. il trattamento di informazioni classificate «segreto»;

  • b. l’amministrazione, l’esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;

  • c. l’accesso a una zona di sicurezza 2 secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b OSIn o a una zona di sicurezza 3 secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza concernente la protezione delle opere militari;

  • d. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione e da collaboratori esterni:

    1. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),

    2. presso il Servizio informazioni militare (SIM),

    3. presso il servizio Azioni ciber ed elettromagnetiche (ACE),

    4. presso l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);

  • e. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 201516 sulle attività informative (LAIn);

  • f. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

Art. 11 Verifica dell’affidabilità secondo la LPers

Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività secondo l’articolo 20b LPers:

  • a. attività di sovranità nazionale secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera a LPers degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all’estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento;

  • b. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi;

  • c. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), dell’Ufficio federale di giustizia come pure dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, in particolare per quanto attiene agli strumenti e ai metodi operativi per combattere i crimini o i delitti come pure all’identità di persone esposte;

Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività secondo l’articolo 20b LPers:

  • a. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200117 sul personale federale (OPers), il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;

  • b. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l’articolo 2 capoverso 1bis OPers, il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;

  • c. attività dei responsabili di unità organizzative decentralizzate secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers;

  • d. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera b LPers dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno di oltre 500 milioni di franchi;

  • e. attività secondo l’articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale di fedpol il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può compromettere seriamente la lotta contro le forme più gravi di criminalità nella sfera di competenza della Confederazione;

  • f. attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP.

Art. 12 Controlli secondo la LM

Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività e i seguenti controlli secondo la LM:

  • a. attività in uniforme all’estero secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera a LM che vengono esercitate in rappresentanza sovrana della Svizzera oppure nell’ambito della diplomazia militare;

  • b. attività secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LM dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno finanziario da 50 a 500 milioni di franchi;

  • c. controlli di cui all’articolo 23 capoverso 2 lettera d LM.

Un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 103 capoverso 3 lettera d LM per gli aspiranti può essere richiesto soltanto se:

  • a. per la nuova funzione sussiste un motivo di controllo secondo il capoverso 1 o l’articolo 10; e

  • b. è scaduto il termine minimo per la ripetizione secondo l’articolo 43 capoverso 1 LSIn.

Su richiesta del Comando Istruzione, sono sottoposti a una valutazione del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM:

  • a. tutte le persone soggette all’obbligo di leva;

  • b. tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;

  • c. i militari per i quali è stato segnalato il sospetto che:

    1. potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure

    2. essi o terzi potrebbero abusare dell’arma personale.

Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva, le procedure di controllo hanno luogo durante il reclutamento.

Art. 13 Controlli di affidabilità secondo la LENu

Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu delle seguenti persone:

  • a. persone che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;

  • b. persone che svolgono attività che, nel caso di esercizio infedele, possono seriamente compromettere il rispetto dei fondamentali obiettivi di protezione di cui all’articolo 1 lettera d dell’ordinanza del DATEC del 17 giugno 200918 sull’ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari;

  • c. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, in particolare il personale di guardia.

Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.

Art. 14 Verifiche dell’affidabilità secondo la LAEl

Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l’articolo 18 LAEl per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d’approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.

Sono attribuite a un controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l’accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell’approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 15 Servizi promotori e servizi decisori

(art. 31 cpv. 1 LSIn)

I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.

Se è responsabile della nomina o dell’attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.

Se sulla base dell’articolo 53 capoverso 2 LSIn si rinuncia alla procedura di sicurezza relativa alle aziende, il mandante è il servizio promotore e decisore.

Per i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu valgono le seguenti competenze:

  • a. servizi promotori: i progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un’autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d’esercizio oppure i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari;

  • b. servizio decisore: l’IFSN.

Per verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20a LAEl la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.

Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e decisori.

Il servizio promotore è tenuto a fornire la prova del consenso all’esecuzione dei controlli se il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn non fornisce tale prova.

Art. 16 Servizi specializzati CSP

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

I servizi specializzati CSP sono:

  • a. il servizio specializzato CSP della Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF);

  • b. il servizio specializzato CSP del DDPS (servizio specializzato CSP DDPS).

Il servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza nel DDPS.

Il servizio specializzato CSP CaF è responsabile del controllo di persone che esercitano una delle seguenti funzioni:

  • a. funzioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers19, ad eccezione di funzioni all’interno della Cancellerie federale;

  • b. funzioni di cui all’articolo 2 capoverso 1bis OPers;

  • c. funzioni all’interno del servizio specializzato CSP DDPS;

  • d. funzioni all’interno del DDPS che comprendono compiti di condotta nei confronti del servizio specializzato CSP DDPS.

Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile di tutti gli altri controlli.

Art. 17 Verifica delle condizioni per il controllo

(art. 31 cpv. 2 LSIn)

Dopo l’avvio di un controllo i servizi specializzati CSP verificano se le seguenti condizioni formali sono soddisfatte:

  • a. la relativa funzione è contenuta nell’elenco delle funzioni oppure le condizioni di cui all’articolo 7 o 8 sono soddisfatte;

  • b. il controllo è stato avviato dal rispettivo servizio competente;

  • c. la persona da controllare ha dato il proprio consenso all’esecuzione del controllo, se ciò è necessario;

  • d. sono disponibili tutte le informazioni sulla persona da controllare che sono necessarie per la raccolta dei dati e per la gestione della procedura.

In caso di ripetizione straordinaria di un controllo, i servizi specializzati CSP verificano se tale ripetizione è sufficientemente motivata.

Se una delle condizioni non è soddisfatta, i servizi specializzati CSP non eseguono il controllo e lo comunicano immediatamente al servizio promotore.

Art. 18 Collaborazione

(art. 32 cpv. 3 LSIn)

La persona da controllare deve in particolare:

  • a. presentare i documenti e i dati utili al controllo;

  • b. fornire informazioni in modo veritiero.

Se la persona da controllare viene meno al suo obbligo di collaborazione nonostante sia stata ammonita, se ne può tenere conto nella valutazione del rischio.

Art. 19 Raccolta dei dati

(art. 27 e 34 LSIn)

I servizi specializzati CSP possono raccogliere e trattare i dati di cui all’allegato 7.

Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIn è effettuata presso:

  • a. le persone con un rapporto di lavoro secondo l’articolo 2 capoverso 1 OPers20;

  • b. le persone con un rapporto di lavoro secondo l’articolo 2 capoverso 1bis OPers;

  • c. le persone che esercitano o che sono destinate a esercitare una funzione presso uno dei seguenti organi:

    1. SIC,

    2. autorità d’esecuzione cantonale secondo l’articolo 9 LAIn21,

    3. SIM,

    4. ACE,

    5. AVI-AIn,

    6. fedpol,

    7. servizi specializzati CSP;

  • d. le persone che, in quanto impiegati della Confederazione, devono trattare informazioni classificate «segreto» e:

    1. possono avere una conoscenza approfondita di affari importanti in materia di politica di sicurezza e un influsso significativo su di essi, oppure

    2. svolgono compiti di vigilanza e di coordinamento concernenti funzioni secondo la lettera c;

  • e. le persone per le quali, in virtù di un trattato internazionale, è prescritta un’audizione.

In caso di ripetizione di controlli di sicurezza relativi alle persone i servizi specializzati CSP possono rinunciare all’audizione se i dati disponibili sono sufficienti per la valutazione del rischio per la sicurezza.

Un’audizione secondo l’articolo 34 capoverso 3 LSIn o l’articolo 113 capoverso 5 lettera e LM può essere effettuata presso i seguenti terzi:

  • a. specialisti medici e psicologici che assistono o che hanno assistito la persona da controllare;

  • b. istituti di formazione presso i quali la persona da controllare ha assolto delle formazioni;

  • c. precedenti o attuali superiori professionali o militari della persona da controllare;

  • d. altre persone dalle quali ci si possono attendere informazioni rilevanti sulla persona da controllare.

I servizi specializzati CSP possono svolgere le audizioni con l’ausilio di strumenti audiovisivi.

Art. 20 Assistenza amministrativa

(art. 35 LSIn)

Le autorità o le organizzazioni responsabili della raccolta di dati all’estero trasmettono i dati raccolti ai servizi specializzati CSP:

  • a. indicando le fonti dei dati;

  • b. valutando l’affidabilità dei dati e delle fonti.

Sono considerati rilevanti sotto il profilo della sicurezza secondo l’articolo 35 capoverso 2 LSIn tutti i dati che per se stessi o in relazione con altri dati possono fornire indicazioni concrete sui rischi per la sicurezza.

Art. 21 Raggruppamento di procedure di controllo

Se un’attività è soggetta a diversi controlli di cui all’articolo 1 capoverso 1, viene eseguita soltanto un’unica procedura di controllo.

Se l’attività è attribuita a diversi livelli di controllo, la procedura di controllo viene eseguita secondo i requisiti del livello di controllo più elevato.

Se la responsabilità del controllo spetta sia al servizio specializzato CSP CaF che al servizio specializzato CSP DDPS, il controllo viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF. Sono fatte salve le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM, che vengono sempre eseguite dal servizio specializzato CSP DDPS.

Il competente servizio specializzato CSP indica nella dichiarazione di cui all’articolo 39 capoverso 1 LSIn il risultato della valutazione per ogni singolo controllo.

Art. 22 Condizioni

(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIn)

I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:

  • a. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:

    1. dati relativi a rapporti personali con terzi,

    2. dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,

    3. dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,

    4. dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;

  • b. sottoporre la persona da controllare ad accertamenti medici o psicologici, in particolare per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione come pure il consumo di alcol, droghe, sostanze stupefacenti o di altre sostanze che creano dipendenza;

  • c. adottare misure secondo l’articolo 25 LPers;

  • d. applicare misure concernenti il possesso dell’arma personale, se la persona da controllare è soggetta all’obbligo di leva oppure se è un militare;

  • e. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.

Art. 23 Comunicazione

(art. 40 LSIn)

Se per una persona sussistono diversi motivi di controllo e in occasione di un controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti. È fatto salvo l’articolo 25 capoverso 2.

I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se esistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all’obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:

  • a. seri segni o indizi secondo l’articolo 113 capoverso 1 LM;

  • b. segni o indizi per un’idoneità al servizio militare limitata, un’inidoneità al servizio militare oppure un’incapacità alla funzione;

  • c. seri segni o indizi che essi possano mettere in pericolo loro stessi o terzi.

I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere trasmesse le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.

Sezione 6: Conseguenze della dichiarazione

Art. 24 Comunicazione della decisione in merito all’esercizio dell’attività

(art. 41 LSIn)

Il servizio decisore comunica la propria decisione in merito all’esercizio dell’attività (art. 41 cpv. 2 LSIn) alla persona sottoposta al controllo e al competente servizio specializzato CSP entro un mese.

Nel caso di una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn si presume l’ammissione a esercitare l’attività. Il servizio decisore può rinunciare alla relativa comunicazione.

Art. 25 Uso plurimo di una dichiarazione

(art. 42 LSIn)

Se una persona è già in possesso di una dichiarazione valida rilasciata in occasione di un controllo precedente, il servizio decisore può rinunciare a una nuova valutazione se:

  • a. alla base del controllo precedente vi erano gli stessi fattori di rischio del nuovo controllo; e

  • b. non esiste alcun motivo per una ripetizione straordinaria.

I rischi per la sicurezza constatati in occasione di una valutazione di un livello di controllo superiore devono essere considerati soltanto se:

  • a. questi rischi potrebbero essere individuati anche sulla base dei dati che vengono raccolti a un livello di controllo inferiore; o

  • b. l’interesse pubblico di cui all’articolo 1 capoverso 2 LSIn è preponderante rispetto al diritto della personalità della persona sottoposta al controllo.

Art. 26 Ripetizione ordinaria

(art. 43 cpv. 1 e 2 LSIn)

Occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo:

  • a. se in occasione del controllo precedente è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIn: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di cui all’articolo 43 capoverso 1 LSIn;

  • b. se in occasione del controllo precedente è stata rilasciata una dichiarazione secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIn: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di cui all’articolo 43 capoverso 1 LSIn.

Sono fatte salve altre scadenze in virtù di un trattato internazionale.

Per funzioni dell’esercito e della protezione civile il controllo di sicurezza di base non è sottoposto a ripetizione ordinaria se si prevede che la persona da controllare continui a esercitare la funzione per meno di cinque anni.

Le valutazioni del potenziale di pericolo e di abuso di cui all’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM non sono sottoposte a ripetizione ordinaria.

Art. 27 Ripetizione straordinaria

(art. 43 cpv. 3 LSIn)

Se ha motivo di presumere che dall’ultimo controllo siano emersi nuovi rischi rilevanti che non possono essere valutati senza una ripetizione del controllo, il servizio decisore avvia immediatamente una ripetizione straordinaria del controllo.

Se ha motivo di presumere che determinati rischi constatati in occasione dell’ultimo controllo siano venuti meno, il servizio decisore può avviare una ripetizione straordinaria del controllo.

Art. 28 Effetto della ripetizione

(art. 43 LSIn)

Fino alla nuova decisione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LSIn, la decisione precedente rimane valida.

Art. 29 Tutela giurisdizionale

(art. 44 cpv. 3 LSIn)

I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.

Art. 30 Attestazione di sicurezza

(art. 48 lett. c LSIn)

La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto nazionale e internazionale spetta al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Un’attestazione di sicurezza è rilasciata su richiesta se:

  • a. è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;

  • b. la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l’attività; e

  • c. è possibile comprovare che la persona in questione è stata istruita per esercitare l’attività.

Se non fa parte dell’Amministrazione federale e non necessita dell’attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.

Sezione 7: Trattamento dei dati personali

Art. 31 Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati

(art. 48 lett. d LSIn)

Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn e dei dati in esso contenuti.

La responsabilità della protezione e della sicurezza dei dati secondo l’articolo 45 capoverso 5 LSIn che sono trattati al di fuori del sistema d’informazione spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.

I dati possono essere utilizzati esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 32 Controllo periodico del trattamento dei dati personali

(art. 48 lett. e LSIn)

Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d’informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.

Sezione 8: Disposizioni esecutive

Art. 33 Gestione elettronica degli affari

(art. 48 lett. a LSIn)

Le relazioni d’affari tra la persona da controllare, le autorità, i terzi e gli organi giudiziari avvengono per via elettronica.

Le persone che non sono impiegate presso la Confederazione possono chiedere che le relazioni d’affari con loro avvengano in forma cartacea.

I servizi specializzati CSP possono utilizzare piattaforme di notifica e registri d’identità autorizzati.

Art. 34 Riscossione di emolumenti

Per l’esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.

È applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.

Per i CSP ai sensi della LSIn e per le verifiche dell’affidabilità secondo l’articolo 20b LPers non sono riscossi emolumenti.

Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 200422 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 35 Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni

(art. 86 cpv. 4 LSIn)

I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni del servizio specializzato CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se:

  • a. dispongono di una base legale sufficiente per i controlli secondo la presente ordinanza;

  • b. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e

  • c. hanno concluso con il DDPS un accordo sulle prestazioni.

L’accordo sulle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c disciplina in particolare:

  • a. il numero di controlli da effettuare;

  • b. i servizi promotori e decisori presso il Cantone;

  • c. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.

L’ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall’urgenza dell’affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l’OgeEm23.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 8.

Art. 37 Disposizioni transitorie

La LSIn e la presente ordinanza si applicano alle valutazioni ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. I servizi specializzati CSP verificano in collaborazione con i servizi promotori se le condizioni per l’esecuzione dei controlli continuano a essere soddisfatte.

Durante il periodo transitorio secondo l’articolo 90 capoverso 3 LSIn i controlli di sicurezza relativi alle persone effettuati secondo il diritto anteriore corrispondono ai livelli di controllo secondo il nuovo diritto come indicato qui di seguito:

  • a. controllo di sicurezza di base secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza di base secondo il nuovo diritto;

  • b. controllo di sicurezza ampliato secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto;

  • c. controllo di sicurezza ampliato con audizione secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto.

Per le persone in funzioni per le quali secondo il nuovo diritto deve essere effettuato un primo controllo oppure un controllo di un livello di controllo superiore, occorre avviare il necessario controllo entro sei mesi. Il servizio decisore stabilisce se la persona può continuare a esercitare le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza in attesa della decisione di cui all’articolo 41 capoverso 2 LSIn. Se durante il controllo emergono segni di rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.

I controlli di sicurezza ricevuti dalla società nazionale di rete sulla base del diritto privato prima e fino a un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza restano utilizzabili nel quadro dei termini di ripetizione secondo gli articoli 26 e 27 come indicato qui di seguito:

  • a. controlli di sicurezza per funzioni critiche: come controllo di sicurezza di base secondo la presente ordinanza;

  • b. controlli di sicurezza per funzioni estremamente critiche: come controllo di sicurezza ampliato secondo la presente ordinanza.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

8 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 3 cpv. 1 lett. a)

Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn

Elenco non pubblicato

(art. 3 cpv. 1 lett. b)

Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a una verifica dell’affidabilità secondo la LAsi

Unità amministrativa

Funzione

Controllo di sicurezza di base

SEM,
amb. dir. AS/div. Analisi e servizi

Interpreti

x

SEM,
amb. dir. AS/div. Analisi e servizi

Traduttori

x

(art. 3 cpv. 1 lett. c)

Funzioni dell’Amministrazione federale soggette a una verifica dell’affidabilità secondo la LPers

1. Al livello di «controllo di sicurezza di base»

Unità amministrativa

Funzione

Controllo di sicurezza di base
(art. 11 cpv. 1 OCSP)

lett. a

lett. b

lett. c

1. Cancelleria federale

Nessuna

2. DFAE

Segreteria di Stato, Rappresentanze all’estero

Carriera Diplomazia

x

Carriera KBF

x

Carriera Cooperazione internazionale

x

Personale specializzato trasferibile

x

3. DFI

Nessuna

4. DFGP

UFG,
Estradizioni

Co-Capo AUSL

x

Specialista per le ricerche internazionali di persone

x

Giurista

x

Collaboratore specializzato

x

Segretario

x

Capo suppl. AUSL

x

UFG,
Assistenza giudiziaria internazionale

Capo IRH , Vicedirettore

x

Assistente dell’Ambito direzionale

x

Procuratore di collegamento presso Eurojust (NL)

x

UFG,
Trattati internazionali

Capo INTV

x

Giurista

x

Capo suppl. INTV

x

UFG,
Assistenza giudiziaria I

Capo RH I

x

Capo suppl. RH I

x

Esperto Economia e Finanze

x

Giurista

x

Collaboratore specializzato, Assistente

x

UFG,
Assistenza giudiziaria II

Capo RH II, Capo suppl. IRH

x

Capo suppl. RH II

x

Responsabile per le domande di assistenza giudiziaria

x

Giurista

x

Segretario

x

UFG,
Protezione internazionale dei diritti dell’uomo

Capo IMRS / Agent du Gouvernement

x

UFG,
Trova Services (TS)

Aiuto

x

Specialista TROVA I

x

Specialista TROVA II

x

Capo TS

x

Collaboratore specializzato

x

Capo suppl. TS, Specialista TROVA II

x

UFG,
Infostar

Capo FIS

x

Collaboratore specializzato II

x

Capo suppl. FIS / Gestione dei requisiti

x

UFG,
Casellario giudiziale

Capo SSR

x

Capo suppl. SSR

Giurista

x

Specialista I VOSTRA

x

Specialista II VOSTRA

x

Segretario

x

Collaboratore specializzato I VOSTRA

x

Collaboratore specializzato II VOSTRA

x

UFG,
Settore Informatica
del diritto

Responsabile dell’applicazione VOSTRA

x

Responsabile dell’applicazione VOSTRA Interfacce

x

5 DDPS

Nessuna

6. DFF

AFF,
Tesoreria federale

Collaboratori Frontoffice Tesoreria

x

Collaboratori Backoffice Tesoreria

x

Collaboratori Cassa di risparmio del personale federale

x

AFF,
Finanze e contabilità della Confederazione

Capo Contabilità centrale

x

Collaboratori Gestione dei pagamenti

x

AFF,
Swissmint

Direttore

x

Capo Sistemi di gestione

x

Capo Marketing e vendita

x

Specialista Amministrazione / Marketing

x

Specialista Design delle monete / Laboratorio d’incisione

x

Capo tecnologia

x

Specialista produzione strumenti

x

Specialista produzione

x

UFPER,
Servizio finanziario

Capo servizio finanziario

x

UDSC,
Pianificazione e gestione, Ambito direzionale

Capo Pianificazione e gestione

x

UDSC,
Pianificazione e gestione, Programmi/DaziT/
Informatica

Capo ICT COO

x

UDSC,
Pianificazione e gestione, Sviluppo aziendale e gestione del portafoglio

Capo Sviluppo aziendale e gestione del portafoglio, CIO

x

Incaricato per la protezione dei dati UDSC

x

Incaricato della sicurezza informatica UDSC (ISBO)

x

UDSC,
Basi

Capo Basi

UDSC,
Basi, Auito alla condotta

Capo Aiuto alla condotta

x

UDSC,
Basi, Sicurezza dei confini

Capo Sicurezza dei confini

x

Capo Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza

x

Specialista Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza

x

Capo Sistemi di controllo dei confini

x

Specialista Sistemi di controllo dei confini

x

Capo Sicurezza delle merci

x

Esperto Frontex Attaché

x

x

UDSC,
Analisi dei dati e dei rischi / Analisi dei rischi

Capo Business Intelligence & Analytics

x

UDSC,
Analisi dei dati e dei rischi, Servizio dati

Capo Servizio dati

x

UDSC,
Analisi dei dati e dei rischi, Informazioni e Situazione

Capo Informazioni e situazione e suppl.

x

Capo Gestione delle informazioni

x

Esperto Gestione delle informazioni

x

Capo Situazione e suppl.

x

Esperto Situazione

x

Capo Sistema di rete d’informazione

x

Attaché UDSC

x

x

Ufficiale di collegamento fedpol

x

Ufficiale di collegamento Sistema di rete d’informazione

x

Ufficiale di collegamento NDB

x

UDSC,
Analisi dei dati e dei rischi, Analisi dei rischi

Capo Analisi dei dati e dei rischi

x

Capo Analisi dei rischi

Capo Money

x

Esperto Money

x

Capo Security

x

Esperto Security

x

Capo Safety

x

Esperto Safety

x

Capo Analisi dei rischi livelli regionali

x

Specialista Analisi dei rischi livelli regionali

x

Specialista Analisi dei rischi livelli regionali e suppl.

x

UDSC,
pers. pen.

Capo Perseguimento penale

x

UDSC,
pers. pen., INVE

Capo Raccolta informazioni e Inchieste preliminari

x

Esperto cooperazione doganale e di polizia

x

Persona di collegamento UDSC (Europol)

x

x

Capo Raccolta informazioni

x

Ispettore in informatica forense

x

Ispettore OSINT e analisi di rete

x

Capo inchieste preliminari

x

Capo inchieste preliminari e suppl.

x

Ispettore inchieste preliminari

x

UDSC,
pers. pen., CIM

Capo Comando d’intervento mobile (CIM) Helvetia

x

Capo suppl. CIM

x

Capo coordinamento degli impieghi CIM

x

Capo gruppo CIM

x

Responsabile delle attrezzature CIM

x

Specialista osservazione CIM

x

Capo gruppo tecnologia CIM

x

Specialista tecnologia CIM

x

UDSC,
pers. pen.,
Antifrode doganale

Capo Antifrode doganale

x

Capo antifrode doganale e suppl.

x

Assistente antifrode doganale

x

Capo gruppo inchieste antifrode doganale

x

Capo gruppo inchieste antifrode doganale e suppl.

x

Ispettore antifrode doganale

x

UDSC,
supp

Capo supporto

x

UDSC,
OP, Ambito direzionale Operazioni

Capo Operazioni

x

Capo Stato maggiore Operazioni

x

Coordinatore Tiger/ Operazioni Fox

x

UDSC,
OP, livello regionale

Capo livello regionale

x

UDSC,
OP, livello locale

Capo livello locale

x

PUBLICA,
Contabilità

Specialista Contabilità

x

Capo suppl. Contabilità

x

PUBLICA,
Immobili

Capo Immobili

x

Capo suppl. Immobili

x

Manager del portafoglio

x

PUBLICA,
Gestione portafoglio

Manager del portafoglio

x

Senior Manager del portafoglio

x

PUBLICA,
Private Markets

Specialista Private Markets

x

PUBLICA,
Operations, Risk & Compliance

Collaboratore specializzato ORC

x

Capo suppl. ORC

x

PUBLICA,
Asset Management

Capo Asset Management

x

7. DEFR

SEFRI

Distaccati

x

SEFRI,
Affari spaziali

Capo

x

Responsabile di gruppo

x

Consulente scientifico/a, responsabile del programma

x

8. DATEC

Nessuna

2. Al livello di «controllo di sicurezza ampliato»

Unità amministrativa

Funzione

Controllo di sicurezza ampliato
(art. 11 cpv. 2 OCSP)

Audizione
(art. 19 cpv. 2)

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

lett. e

lett. f

1. Cancelleria federale

CaF,
Servizio specializzato CSP

Capo Servizio specializzato CSP CaF

x

x

CaF,
Servizio specializzato CSP

Risk Profiler

x

x

CaF,
Settore TDT

Delegato del Consiglio federale
alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC

x

x

CaF,
Settore Consiglio federale

Vicecancelliere

x

x

CaF,
Settore comunicazione e strategia

Vicecancelliere

x

x

2. DFAE

In generale

Segretario generale, segretario di Stato e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d’ufficio

x

x

Capimissione

x

x

3. DFI

In generale

Segretario generale e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale supplente e sost. direttore d’ufficio

x

x

4. DFGP

In generale

Segretario generale, segretario di Stato e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale suppl., Segretario di Stato suppl. e direttori d’ufficio suppl.

x

x

Servizio ÜPF

Direttore

x

SIR

Direttore

x

IGE

Direttore

x

RAB

Direttore

x

METAS

Direttore

x

5. DDPS

In generale

Segretario generale, segretario di Stato e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d’ufficio

x

x

SEPOS

Personale del servizio specializzato CSP DDPS

x

x

Capo Gestione e coordinamento

x

x

Aggruppamento Difesa, SM Es

CEs

x

x

Capo SM Es

x

x

CSM CEs

x

x

CSMIO

x

C Pianificazione dell’esercito / sost C SM Es

x

x

x

AUSA CEs

x

x

Capoprogetto Comando Ciber

x

x

AUS Centro di politica di sicurezza di Ginevra

x

x

Collab impieghi spec / pront mil C DDPS

x

x

Sen mil rapresentative to NATO

x

x

Capo Relazioni internazionali D

x

x

AD (AUS)

x

x

Aggruppamento Difesa, Comando Operazioni

Capo Cdo Operazioni

x

x

Sostituto capo Comando Operazioni

x

x

x

Capo di stato maggiore Comando Operazioni

x

x

Capo SIM & SPPEs

x

x

Cdt FT

x

x

Comandante brigata meccanizzata 1

x

x

Comandante brigata meccanizzata 4

x

x

Comandante brigata meccanizzata 11

x

x

Comandante divisione territoriale 1

x

x

Sost cdt div ter 1 / cdt PdG

x

x

CSM QG / capo Istr div ter 1

x

x

Cdt Ufficio coord 1

x

x

Comandante divisione territoriale 2

x

x

Sostituto comandante div ter 2

x

x

Comandante divisione territoriale 3

x

x

Sostituto comandante div ter 3

x

x

Comandante divisione territoriale 4

x

x

Sostituto comandante div ter 4

x

x

Cdt FA

x

x

Sost cdt FA

x

x

Comandante br DTA 33

x

x

Comandante polizia militare

x

x

Chief of Staff

x

x

Capo delegazione

x

x

Aggruppamento Difesa, Base logistica dell’esercito (BLEs)

Capo BLEs

x

x

Sost C BLEs

x

x

x

Capo Sanità militare / med C Es

x

x

Aggruppamento Difesa, Comando Ciber

C Cdo Ciber

x

x

Cdt br aiuto cond 41

x

x

Aggruppamento Difesa, Comando Istruzione (Cdo Istr)

Cdt Scuola di stato maggiore generale

x

x

Cdt ISQE / sost C Istruzione

x

x

Cdt Accademia militare

x

x

Cdt Scuola centrale

x

x

Cdt Formazione d’addestramento del genio / del salvataggio / NBC

x

x

Cdt Formazione d’addestramento della logistica

x

x

Cdt Formazione d’addestramento dei blindati / dell’artiglieria

x

x

Capo Personale dell’esercito

x

x

Capo Cdo Istruzione / sost CEs

x

x

x

AVI-AIn

Capo dell’AVI-AIn

x

6. DFF

In generale

Segretario generale, segretario di Stato e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d’ufficio

x

x

UFPER,
Gestione del pesonale

Capo Gestione del personale e preventivazione

x

CDF

Direttore

x

PUBLICA

Direttore

x

7. DEFR

In generale

Segretario generale, segretario di Stato e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d’ufficio

x

x

UFAG

Persone costantemente attive per l’UFAG all’estero

x

SECO,
Direzione promozione della piazza economica

Direttore

x

x

Settore dei PF,
Consiglio dei PF

Presidente

x

Settore dei PF,
PF di Zurigo

Presidente

x

Settore dei PF,
PF di Losanna

Presidente

x

Settore dei PF,
PSI

Direttore

x

Settore dei PF, EMPA

Direttore

x

Settore dei PF, WSL

Direttore

x

Settore dei PF,
Eawag

Direttore

x

8. DATEC

In generale

Segretario generale, segretario di Stato e direttore d’ufficio

x

x

Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d’ufficio

x

x

(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Funzioni dell’esercito soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn

Elenco non pubblicato

(art. 3 cpv. 2 lett. b)

Funzioni dell’esercito soggette a una verifica dell’affidabilità secondo l’articolo 14 LM

Al livello di «controllo di sicurezza di base»

Organizzazione

Funzione

Controllo di sicurezza di base
(art. 12 cpv. 1 lett. a e b OCSP)

lett. a

lett. b

SM Es

AD in formazione (esclusi AUS)

x

Addetto alla difesa e sost

x

(art. 3 cpv. 3)

Funzioni secondo l’articolo 20a capoverso 1 LAEl

Elenco non pubblicato

(art. 19 cpv. 1)

Raccolta e trattamento di dati

1. Dati che possono essere raccolti e trattati a tutti i livelli di controllo

  • a. Dati sull’identità della persona da controllare, in particolare:

    1. cognome, cognome da nubile/celibe e nomi,

    2. soprannome, alias, pseudonimo e nome utente,

    3. indirizzi,

    4. data di nascita,

    5. sesso biologico e identità sessuale,

    6. numeri di telefono (rete fissa e rete mobile),

    7. indirizzi e-mail (professionale e privato),

    8. numero AVS e, per gli stranieri, rispettivi numeri d’identificazione,

    9. dati della carta d’identità e del passaporto,

    10. nazionalità,

    11. naturalizzazioni e revoche della cittadinanza,

    12. luogo d’origine,

    13. luogo di nascita,

    14. account sui social media / affiliazioni.

  • b. Dati sulla condotta di vita della persona da controllare, in particolare:

    1. carriera scolastica,

    2. formazioni,

    3. carriera professionale e attività, compreso il dossier personale,

    4. occupazioni accessorie,

    5. carriera nell’esercito, nella protezione civile o nel servizio civile,

    6. hobby e attività nel tempo libero,

    7. attività a titolo onorifico,

    8. credenze o attività religiose,

    9. opinioni filosofiche,

    10. opinioni o attività politiche,

    11. opinioni o attività sindacali,

    12. durata del soggiorno in Svizzera o in Stati terzi,

    13. luoghi di domicilio e indirizzi precedenti.

  • c. Dati sulle relazioni personali strette e sulla situazione familiare della persona da controllare, in particolare:

    1. stato civile,

    2. sfera intima e sessualità,

    3. rapporto con la famiglia,

    4. identità dei genitori,

    5. cerchia di amici.

  • d. Dati in merito alla relazione con l’estero della persona da controllare, in particolare:

    1. soggiorni all’estero,

    2. relazioni d’affari,

    3. relazioni personali e contatti internazionali,

    4. interrelazioni finanziarie all’estero.

  • e. Dati sulla salute della persona da controllare, in particolare:

    1. malattie / menomazioni fisiche e psichiche,

    2. consumo di sostanze stupefacenti e di alcol come pure di sostanze di ogni genere che alterano la coscienza,

    3. dipendenze,

    4. medicamenti.

  • f. Dati finanziari della persona da controllare, in particolare:

    1. reddito e patrimonio,

    2. prestazioni assistenziali,

    3. ipoteche e crediti,

    4. debiti,

    5. investimenti finanziari e investimenti in generale.

  • g. Dati su procedimenti e sanzioni di diritto civile, amministrativo, penale minorile o penale che coinvolgono la persona da controllare, in particolare:

    1. esecuzioni e fallimenti,

    2. inchieste penali,

    3. sentenze penali,

    4. dati di esecuzione,

    5. inchieste amministrative,

    6. cause e procedimenti legali,

    7. mediazione,

    8. divieti di accedere ad aree determinate,

    9. ritiri di armi e revoche di documenti,

    10. confische e sequestri.

  • h. Dati su fattori di rischio riscontrati sinora nel quadro di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza esercitata dalla persona da controllare.

  • i. Dati su terzi / persone di riferimento della persona da controllare, in particolare:

    1. dati secondo le lettere a–g sul coniuge o partner come pure sulla cerchia familiare e sulla cerchia di amici più intimi, se questi dati secondo l’articolo 34 capoverso 3 LSIn sono indispensabili ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza,

    2. committente e suo indirizzo,

    3. datore di lavoro e partner commerciali.

  • j. Dati ottenuti da un’audizione orale e/o scritta della persona da controllare se:

    1. sulla base dei dati raccolti risultano indizi concreti di un rischio per la sicurezza, oppure

    2. non sono disponibili i dati necessari per una valutazione relativi a un periodo di tempo sufficiente.

  • k. Dati ottenuti dalle seguenti fonti:

    1. dal casellario giudiziale: tutti i dati,

    2. dalle autorità civili e militari preposte all’esecuzione delle pene e delle misure: tutti i dati,

    3. da organi della Confederazione attingendo dai seguenti sistemi e registri:

      • – dati del sistema d’informazione sulle armi ARMADA

      • – dati del sistema d’informazione HOOGAN

      • – dati del sistema d’informazione NES

      • – dati del registro nazionale di polizia

      • – dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL

      • – dati dei sistemi d’informazione del SIC e del SIM

      • – dati del registro SIAC

      • – dati dello JORASYS

      • – dati dei sistemi d’informazione dell’UDSC

      • – dati del registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione

      • – dati del PISA

      • – dati del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva

      • – dati per la valutazione dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio militare delle persone soggette all’obbligo di leva, di prestare servizio militare e di prestare servizio di protezione civile come pure di civili che vengono chiamati a svolgere un impiego a tempo determinato nell’esercito

      • – dati dell’esercito e dell’amministrazione militare in merito a persone soggette all’obbligo di leva e a militari,

    4. da organi di sicurezza della Confederazione, dal SIC, da organi dell’esercito: tutti i dati,

    5. da altri organi della Confederazione: tutti i dati necessari per la valutazione del rischio per la sicurezza,

    6. dai registri e dagli atti degli organi di sicurezza dei Cantoni come pure della polizia: tutti i dati,

    7. dai registri delle autorità di esecuzione e fallimento: tutti i dati,

    8. dagli atti dei controlli precedenti: tutti i dati che risalgono a non più di dieci anni prima e che non sono ancora stati archiviati o distrutti in conformità all’articolo 47 LSIn,

    9. da fonti pubblicamente accessibili, in particolare:

      • – su Internet: dati che sono accessibili a qualsiasi utente di Internet dopo aver creato un account, pagato una quota d’iscrizione oppure dopo aver sottoscritto un abbonamento;

      • – sui social media: dati che sono accessibili a qualsiasi utente senza aver preso personalmente contatto con un altro utente;

      • – sui media non elettronici: dati che sono accessibili a qualsiasi utente con o senza abbonamento per utenti e quota d’iscrizione.

2. Dati che possono inoltre essere raccolti e trattati al livello di «controllo di sicurezza ampliato»:

  • a. da autorità fiscali federali e cantonali: tutti i dati;

  • b. dai registri dei controlli degli abitanti: tutti i dati;

  • c. da istituti finanziari e banche secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera c LSIn: tutti i dati;

  • d. mediante un’audizione orale o scritta della persona da controllare: tutti i dati.

(art. 36)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 4 marzo 201124 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  2. l’ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 201125 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  3. l’ordinanza del DEFR del 2 novembre 201126 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  4. l’ordinanza del DDPS del 12 marzo 201227 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  5. l’ordinanza del DFAE del 14 agosto 201228 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  6. l’ordinanza del DATEC del 15 febbraio 201329 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  7. l’ordinanza del DFGP del 26 giugno 201330 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  8. l’ordinanza del DFI del 12 agosto 201331 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  9. l’ordinanza del 9 giugno 200632 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN33

Art. 9 cpv. 1 lett. f e 3 lett. c

1 Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

  • f. i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizi specializzati CSP) secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202034 sulla sicurezza delle informazioni per lo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 novembre 202335 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

3 Beneficiano dell’accesso integrale:

  • c. i servizi specializzati CSP.

Allegato, riga del servizio, terza casella

UDSC, Cantoni, servizi specializzati CSP

2. Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale36

Art. 94e Estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni

(art. 20a LPers)

Ogni cinque anni o per motivi gravi il datore di lavoro può esigere in qualsiasi momento dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale o del registro delle esecuzioni.

I costi per gli estratti sono assunti dal datore di lavoro.

Art. 94f Verifica dell’affidabilità

(art. 20b LPers)

Una verifica dell’affidabilità dei candidati a un impiego e degli impiegati può essere eseguita alle condizioni menzionate nell’articolo 11 dell’ordinanza dell’8 novembre 202337 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).

L’elenco delle funzioni, i livelli di controllo e la procedura di controllo sono disciplinati nell’OCSP.

3. Ordinanza SNI del 15 ottobre 200838

Art. 19 cpv. 1 lett. i e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. h

1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI ai seguenti destinatari:

  • i. autorità federali incaricate:

    1. dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 27–48 della legge del 18 dicembre 202039 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),

    2. delle misure di protezione secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI40;

2 La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente:

  • h. autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 27–48 LSIn oppure delle misure di protezione secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI;

4. Ordinanza del 24 giugno 2009 sui contatti militari internazionali41

Art. 5 cpv. 1 lett. b

1 La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

  • b. l’ordinanza del’8 novembre 202342 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

5. Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS43

Art. 67

Abrogato

Art. 70s lett. e

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:

  • e. dal sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 202044 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): i dati secondo l’allegato 33d numero 2.

Allegato 23a n. 36

  1. Livello di controllo secondo l’articolo 30 LSIn45, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l’articolo 41 capoverso 2 LSIn nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 26 dell’ordinanza dell’8 novembre 202346 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP);

Allegato 30

Abrogato

Allegato 33d n. 2

  1. Livello di controllo secondo gli articoli 10–14 OCSP47, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l’articolo 24 OCSP nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 26 OCSP riguardante una persona autorizzata ad accedere.

6. Ordinanza del 22 novembre 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare48

Art. 11 cpv. 3 lett. g

3 Alla manifestazione informativa i partecipanti vengono in particolare informati su:

  • g. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’ordinanza dell’8 novembre 202349 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e le conseguenze in presenza di circostanze personali particolari secondo l’articolo 33 capoverso 2.

Art. 16 cpv. 3 lett. b

3 Una persona idonea al servizio militare è attribuita provvisoriamente a una funzione di reclutamento dell’esercito, se:

  • b. è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone, ma non vi è ancora alcuna decisione secondo l’articolo 24 OCSP50 o alcuna informazione secondo l’articolo 23 capoverso 2 OCSP.

Art. 21 cpv. 1 lett. b n. 3

1 Su domanda congiunta della persona interessata e del comando competente, gli ufficiali specialisti, gli specialisti, i sottufficiali superiori e gli ufficiali possono essere autorizzati a prorogare l’obbligo di prestare servizio militare, se:

  • b. la persona interessata soddisfa le condizioni seguenti:

    1. secondo l’articolo 41 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202051 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), il servizio decisore consente alla persona interessata di esercitare l’attività,

Art. 72 cpv. 2 lett. c

2 Per l’incorporazione in una determinata funzione o la promozione a un grado superiore devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  • c. secondo l’articolo 41 capoverso 2 LSIn52 il servizio decisore consente alla persona interessata di esercitare l’attività.

Art. 80 cpv. 2 lett. c

2 Soldati, appuntati, sottufficiali e sottufficiali superiori possono essere nominati ufficiali specialisti se:

  • c. secondo l’articolo 41 capoverso 2 LSIn53, il servizio decisore consente alla persona interessata di esercitare l’attività.

7. Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare54

Art. 33a Controlli di affidabilità

I controlli periodici di affidabilità di persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza interna ed esterna degli impianti nucleari sono disciplinati nell’ordinanza dell’8 novembre 202355 sul controllo di sicurezza relativo alle persone (OCSP).

I costi del controllo sono assunti dal servizio promotore di cui all’articolo 15 capoverso 4 lettera a OCSP.

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