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AS 2023 743

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l’ordinanza «pecore lattifere» è sostituito con «pecore munte» e «capre lattifere» è sostituito con «capre munte».

Art. 4 cpv. 4

4 Se, al raggiungimento del limite d’età del gestore precedente secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b, il coniuge riprende l’azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell’azienda per almeno dieci anni.

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva

2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q, nonché 71b e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:

Art. 25a cpv. 1

1 Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13–14a nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

Art. 29 cpv. 4–8

4 Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:

  • a. la cotica erbosa resta intatta; e

  • b. non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN2.

5 Per il decespugliamento di superfici, con un’autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all’UFAG per conoscenza.

6 L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:

  • a. l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;

  • b. dopo l’intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;

  • c. dopo l’intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10;

7 In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.

8 La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.

Art. 35 cpv. 1–3

1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm3.

2 Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.

2bis Abrogato

3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.

Art. 47 cpv. 2 lett. a e 3

2 È stabilito per le seguenti categorie:

  • a. ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;

3 Abrogato

Art. 47a Contributo supplementare per la produzione di latte

Per vacche da latte, pecore munte e capre munte, oltre al contributo di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.

Art. 47b Contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame

1 Per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all’articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.

2 Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:

  • a. ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;

  • b. pecore munte;

  • c. capre;

  • d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.

3 Il contributo supplementare è versato se:

  • a. vengono attuate misure di protezione di cui all’articolo 10quinquies dell’ordinanza del 29 febbraio 19884 sulla caccia;

  • b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e

  • c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.

4 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.

Art. 49 rubrica e cpv. 3

Determinazione dei contributi

3 I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono stabiliti in base al carico effettivo in CN.

Art. 57 cpv. 3

3 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con quelli del contributo per l’interconnessione di cui all’articolo 61 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 63.

Art. 58 cpv. 7, 8 e 10

7 Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 capoversi 48.

8 Abrogato

10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.

Art. 58a Disposizioni particolari per le miscele di sementi

1 Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all’allegato 4a lettera B.

2 L’UFAG iscrive le miscele di sementi adatte per superfici per la promozione della biodiversità nell’allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell’allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.

3 Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio5.

4 L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture.

5 Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–e, g ed o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.

Art. 59 cpv. 1–4

1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 58 e all’allegato 4

1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN6, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.

2 Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.

3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d’estivazione.

4 Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.

Art. 62 cpv. 4–6

4 Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 3 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all’articolo 57 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 63.

5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l’interconnessione il Cantone può:

  • a. stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie bersaglio;

  • b. autorizzare altre piccole strutture da computare nella quota massima di cui all’articolo 35 capoverso 2.

6 Le prescrizioni di cui al capoverso 5 vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone.

Art. 64 cpv. 5

5 Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 4 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all’articolo 57 e con quelli del contributo per l’interconnessione di cui all’articolo 61. L’UFAG tiene conto anche di misure convenute dopo l’avvio del progetto.

Art. 71b cpv. 5–5quater, 7, 7bis, 8 frase introduttiva, 13 e 14

5 Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all’allegato 4a lettera B.

5bis L’UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell’allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell’allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.

5ter Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio7.

5quater L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture.

7 Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:

  • a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:

    1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,

    2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni ex novo;

  • b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni ex novo.

7bis In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare il mantenimento prolungato delle strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo.

8 Le strisce per organismi utili devono coprire:

13 Le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere falciate e pacciamate.

14 Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo

1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

  • a. le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:

    1. ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,

    2. altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;

  • b. i vigneti.

2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

  • a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;

  • b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l’80 per cento della rispettiva superficie:

    1. entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un’altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e

    2. fino al 15 febbraio dell’anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell’articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.

3 Il contributo per i vigneti è versato se in tutti i vigneti dell’azienda, esclusi quelli giovani fino al terzo anno, almeno il 70 per cento della superficie è sempre inerbito.

Art. 71d cpv. 2 lett. b

Abrogata

Art. 71e cpv. 2 e 3

2 È versato se:

  • a. da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture;

  • b. l’azienda è dispensata dal bilancio delle sostanze nutritive ai sensi dell’allegato 1 numero 2.1.9; o

  • c. dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore di azoto in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera il 90 per cento dei valori limite di cui all’allegato 1 numero 2.1.9a.

3 Per le aziende che adempiono il bilancio di concimazione equilibrato di cui all’articolo 13 a livello interaziendale secondo l’articolo 22 capoverso 1 o 2 lettera a, l’esigenza di cui al capoverso 2 può essere adempiuta a livello interaziendale.

Art. 73 lett. c e d

Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:

  • c. animali della specie caprina:

    1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,

    2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;

  • d. animali della specie ovina:

    1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,

    2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;

Art. 109a Deduzione all’atto del versamento dei contributi

L’importo da versare per i pagamenti diretti secondo l’articolo 2 lettere a, b, c numero 1, e ed f è ridotto del 2,2 per cento all’atto del versamento negli anni 2024 e 2025.

Art. 115g cpv. 2

2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.

II

1 Gli allegati 1, 2, 4 e 6–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4a secondo la versione qui annessa.

III

La modifica del 13 aprile 20228 dell’ordinanza sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 14a cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Allegato 7 numero 5.13.1

  • 5.13.1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:

  • a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre;

  • b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 Gli allegati 4 numero 10.1.1 lettera b nonché 8 numeri 2.9.2, 2.9.2e, 2.9.2f, 2.9.4 lettera e nonché 2.9.5 lettera a entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2023.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

N. 6.2.2 lett. g

Concerne soltanto il testo francese

N. 6.2.3 lett. d e f

Coltura

Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita

d. Patate

Concerne soltanto i testi francese e tedesco

f. Mais

Piralide: Trichogramme spp.

N. 8.1.2 lett. a e b

  • 8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER spe-cifiche:

    • a. Commissione Tecniche di coltivazione e label in orticoltura;

    • b. Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura;

N. 9.6

  • 9.6 Lungo i corsi d’acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell’allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc9 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d’acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 201710.

(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

N. 4.1.5

Abrogato

N. 4.1.10

  • 4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6.

N. 4.2.9

  • 4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4.

N. 4.2a

Abrogato

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 1.1.4

  • 1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità cantonale può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

N. 1.2.1

  • 1.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 2.1.1

  • 2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.

N. 2.2.1

  • 2.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 3.2.1

  • 3.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

N. 4.2.1

  • 4.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

N. 5.2.1

  • 5.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

N. 7.1.2 e 7.1.4

  • 7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere adibite al pascolo senza che ciò le danneggi.

  • 7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.

N. 8.1.3

  • 8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.

N. 9.1.4

  • Abrogato

N. 10.1.1 lett. b

  • 10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:

    • b. seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.

N. 12.1.5 e 12.1.8

  • 12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 metri, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.

  • 12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi a una distanza misurata dal centro del tronco inferiore a 10 metri da siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d’acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.

N. 14.2.1

  • 14.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

N. 15.1.4

  • 15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.

N. 17.1.4

Concerne soltanto il testo francese

B Interconnessione

N. 2.1

Concerne soltanto il testo tedesco

(art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5bis)

Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

A Criteri per la valutazione di miscele di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

1. Benefici ecologici e agronomici

  • 1.1 Promozione o salvaguardia di specie autoctone e spazi vitali pregiati per animali o piante.

  • 1.2 Preservazione o promozione della varietà genetica della flora e della fauna selvatiche.

  • 1.3 Promozione o salvaguardia di servizi ecosistemici, in particolare impollinazione, regolazione dei parassiti, protezione contro l’erosione e fertilità del suolo.

  • 1.4 Idoneità alla pratica per quanto riguarda impianto, cura, andamento della fioritura, invasione di malerbe e costi.

  • 1.5 Considerazione del contesto biogeografico di cui alla pubblicazione dell’UFAM del 202211 «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».

2. Rischi

  • 2.1 Potenziale di danno da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate inesistente o basso nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante problematiche dal profilo agronomico nonché la diffusione di parassiti e la trasmissione di malattie.

  • 2.2 Specie esotiche utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l’utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell’UFAM del 202212 «Specie esotiche in Svizzera».

  • 2.3 Provenienza delle sementi nota e considerazione del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee.

  • 2.4 Valore aggiunto rispetto allo spazio vitale sostituito chiaramente riconoscibile e possibili effetti di competizione con spazi vitali esistenti esclusi o evitati con misure di accompagnamento.

3. Metodologia

  • 3.1 Definizione di obiettivi specifici quali varietà e funzione dello spazio vitale.

  • 3.2 Scelta delle specie vegetali scientificamente fondata e in linea con l’obiettivo prefissato. Considerazione delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.

  • 3.3 Considerazione delle esperienze fatte nella pratica.

  • 3.4 Effetto positivo dal profilo degli obiettivi scientificamente convalidato.

  • 3.5 Applicazione mirata dei metodi utilizzati.

  • 3.6 Disponibilità di dati convalidati statisticamente per ogni aspetto sull’arco di diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative.

  • 3.7 Disponibilità di studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).

  • 3.8 Possibilità di trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.

  • 3.9 Esistenza di una proposta di monitoraggio a lungo termine e garanzia dell’efficacia dell’attuazione nella pratica.

B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito.

  1. Maggese fiorito (art. 55 cpv. 1 lett. h):

    • a. maggese fiorito versione integrale;

    • b. maggese fiorito versione di base.

  2. Maggese da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):

    • a. maggese da rotazione versione integrale;

    • b. maggese da rotazione versione di base.

  3. Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):

    • a. striscia versione secca;

    • b. striscia versione umida.

  4. Striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a):

    • a. striscia per organismi utili versione integrale annuale;

    • b. striscia per organismi utili versione di base annuale;

    • c. striscia per organismi utili per brassicacee annuale;

    • d. striscia per organismi utili per colture primaverili annuale;

    • e. strisce per organismi utili per colture autunnali annuale;

    • f. striscia per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuale;

    • g. striscia per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta pluriennale.

  5. Striscia per organismi utili nelle colture perenni (art. 71b cpv. 1 lett. b):

    • a. striscia per organismi utili per la frutticoltura pluriennale (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4);

    • b. striscia per organismi utili per la viticoltura pluriennale (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

Lett. C, n. 2.2

C Esigenze dei contributi per il pascolo

  • 2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni. Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre e di conseguenza non è più possibile per gli animali coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, la superficie del pascolo deve ammontare almeno a 4 are per UBG.

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 1.6.1 lett. a

  • 1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:

  • a. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato

400 fr. per CN

N. 1.6.2 e 1.6.3

  • 1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:

per vacche da latte, pecore munte e capre munte

40 fr. per CN

  • 1.6.3 Il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:

  • a. per ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione

250 fr. per CN

  • b. per le pecore munte

250 fr. per CN

  • c. per le capre munte

250 fr. per CN

  • d. per gli animali della specie bovina e i bufali, di età inferiore a 365 giorni

250 fr. per CN

N. 2.1.1 e 2.1.2

  • 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.

  • 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.

N. 2.2.1

  • 2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:

  • a. nella zona collinare

390 fr.

  • b. nella zona di montagna I

510 fr.

  • c. nella zona di montagna II

550 fr.

  • d. nella zona di montagna III

570 fr.

  • e. nella zona di montagna IV

590 fr.

N. 3.1.1 n. 1, 3, 4 e 11

  • 3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I

II

fr./ha e anno

fr./ha e anno

  1. Prati sfruttati in modo estensivo

  • a. Zona di pianura

780

1920

  • b. Zona collinare

560

1840

  • c. Zone di montagna I e II

300

1700

  • d. Zone di montagna III e IV

300

1100

  1. Prati sfruttati in modo poco intensivo

  • a. Zona di pianura

300

1540

  • b. Zona collinare

300

1470

  • c. Zone di montagna I e II

300

1360

  • d. Zone di montagna III e IV

300

1000

  1. Pascoli estensivi e pascoli boschivi

300

700

  1. Prato rivierasco

300

N. 3.2.1 lett. a

  • 3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:

  • a. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14

500 fr.

N. 5.8.1

  • 5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

  • a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta:

  1. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali

1000 fr.

  1. per altre colture principali sulla superficie coltiva aperta

200 fr.

  • b. per i vigneti

600 fr.

N. 5.12.1

  • 5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali

Contributo (fr. per UBG)

SSRA

URA

Pascolo

  • a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:

  1. vacche da latte

75

190

350

  1. altre vacche

75

190

350

  1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto

75

190

350

  1. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni

75

190

350

  1. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni

370

530

  1. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni

75

190

350

  1. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni

75

190

350

  1. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni

75

190

350

  1. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni

370

530

  • b. Categorie di animali della specie equina:

  1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni

75

190

  1. stalloni, di età superiore a 900 giorni

190

  1. animali, di età inferiore a 900 giorni

190

  • c. Categorie di animali della specie caprina:

  1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni

75

190

  1. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni

190

  • d. Categorie di animali della specie ovina:

  1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni

190

  1. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni

190

  • e. Categorie di animali della specie suina:

  1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi

165

  1. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi

130

370

  1. scrofe da allevamento in lattazione

130

165

  1. suinetti svezzati

130

165

  1. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso

130

165

  • f. Conigli:

  1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa

235

  1. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni

235

  • g. Pollame da reddito:

  1. galline produttrici di uova da cova e galli

235

290

  1. galline produttrici di uova di consumo

235

290

  1. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova

235

290

  1. polli da ingrasso

235

290

  1. tacchini

235

290

  • h. Animali selvatici:

  1. cervi

80

  1. bisonti

80

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

N. 2.2.7 lett. a e b

  • 2.2.7 Frutticoltura

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  • a. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)

  • b. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)

Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha

N. 2.2.8 lett. b, d e g

  • 2.2.8 Coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  • b. Inadempimento delle norme di concimazione specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)

  • d. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli della lista del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura (all. 1 n. 8)

  • g. Inadempimento delle prescrizioni specifiche del Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura in materia di protezione dei vegetali (all. 1 n. 8)

Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha

N. 2.3a lett. b e c

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  • b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.

300 fr./ha x superficie interessata in ha

  • c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi non conformi ai requisiti tecnici

300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato

La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine suppletivo

N. 2.4.5a

  • 2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all’articolo 100a.

N. 2.4a.5

  • 2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all’articolo 100a.

N. 2.7a.1

  • 2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.

  • Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

  • Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

N. 2.9.2

  • 2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la-cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati dalla seconda in poi.

N. 2.9.2e e 2.9.2f

  • 2.9.2e Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.5 lettera d o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.

  • 2.9.2f Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.5 lettera d non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.5 lettera e.

N. 2.9.4 lett. e

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  • e. Agli animali non è concessa l’uscita nei giorni richiesti

Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6)

1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante

1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante

Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2)
Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)

4 punti per giorno mancante

N. 2.9.5 lett. a

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  • a. Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, non adempiono le esigenze di cui all’articolo 75 capoverso 1 o nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (riduzione di 110 punti)

Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4)

60 punti

N. 2.11.3

Concerne soltanto il testo francese

N. 3.4

3.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione o provvedimento

  • a. Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)

Prima constatazione

Prima e seconda recidiva

  • Dalla terza recidiva

200 fr.

400 fr.
100 % dei contributi interessati

  • b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)

100 % dei contributi interessati

  • c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100)

Termine per completamento o correzione

N. 3.5

3.5 Documenti e registrazioni

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

Registro dell’apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)

Registro dell’apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)

Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione

Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)

Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)

Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)

Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)

Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)

Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)

200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.

N. 3.6.3 lett. r e s

Lacuna per il punto di controllo

Riduzione

  • r. Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4)

10 %

  • s. Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inosservanza degli oneri dell’autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5–8)

15 %

N. 3.7.4 lett. i e 3.7.6

Abrogati

N. 3.7a

3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame

  • 3.7a.1 In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate.

  • 3.7a.2 Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame

Lacuna per punto di controllo

Riduzione

  • a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)

60 % del contributo supplementare

  • b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)

120 % del contributo supplementare

N. 3.8.2

  • 3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata effettuata la notifica di rinuncia di cui all’articolo 100a.

Ordinanza<br />concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura<br />(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) | Lexipedia | Lexipedia