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AS 2023 747

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Preambolo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° dicembre 2023

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

Viola Amherd

(Art. 22–24a, 26–28)

Aliquote delle indennità

Fr.

1

Le indennità per l’alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:

1.1

  • – secondo l’articolo 22 capoverso 1 e l’articolo 28 capoverso 1, mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o contratto di locazione incluso il parcheggio) a



1100.—

1.2

  • – secondo l’articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo forfetario di

110.—

2

L’indennità per l’alloggio in caserme o altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23, 27 capoverso 2 e 28 capoverso 2, per pernottamento ammonta a:

17.—

3

L’indennità per pasti ammonta a:

3.1

  • – in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24

17.—

3.2

  • – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis:

  • – se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa:

  • – colazione

7.—

  • – cena

10.—

  • – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa:

  • – colazione

15.—

  • – cena

30.—

3.3

  • – in caso di alloggio stabile in caserme o altri edifici della Confederazione secondo l’articolo 22a capoverso 2:

  • – colazione

15.—

  • – cena

30.—

4

L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a motore privati secondo l’articolo 26 capoverso 1 ammonta a un importo annuale forfetario di:

5040.—