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AS 2023 770

Regolamento del Tribunale federale (RTF)

Preambolo

Il Tribunale federale

adotta il regolamento seguente:

I

Il regolamento del 20 novembre 20061 del Tribunale federale è modificato come segue:

Art. 33 cpv. 1 lett. g e i, nonché 2

1 La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

  • g. arbitrato nazionale e internazionale;

  • i. rigetto provvisorio e definitivo.

2 La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).

Art. 34 cpv. 1 lett. c

1 La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

  • c. esecuzione e fallimenti (senza rigetto provvisorio e definitivo);

Art. 41

Abrogato

Titolo prima dell’art. 57

4. Titolo: Informazione e protezione dei dati

Art. 64 cpv. 7

7 Il consulente ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 20062 sulla trasparenza è l’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.

Art. 64a Incaricato della protezione dei dati

(art. 10 LPD)

1 L’incaricato della protezione dei dati è il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati e dell’articolo 26 dell’ordinanza del 31 agosto 20224 sulla protezione dei dati.

2 Esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni.

3 I servizi scientifici e amministrativi del Tribunale federale concedono al consulente per la protezione dei dati l’accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all’adempimento dei suoi compiti.

4 Informano il consulente per la protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.

5 Per il resto si applica per analogia lordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9 ottobre 2023

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Yves Donzallaz
Il segretario generale, Nicolas Lüscher