AS 2023 791
Ordinanza
concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM
1 La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone:
a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera;
b. persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri.
2 Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1 non sono assicurate contro le malattie né secondo l’articolo 3 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal) né secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM).
3 Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:
a. sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
b. adempiono le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
4 Assume i seguenti importi forfettari per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1:
a. 20 franchi per le vaccinazioni effettuate in centri di vaccinazione, in ospedali o da équipe mobili;
b. 29 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici;
c. 40.45 franchi per le vaccinazioni effettuate in studi medici a bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti.
5 Con l’importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente:
a. la somministrazione del vaccino;
b. la verifica dello stato vaccinale e l’anamnesi vaccinale;
c. la verifica delle controindicazioni;
d. la documentazione;
e. il rilascio dell’attestato di vaccinazione e del certificato di vaccinazione COVID‑19.
6 I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell’ambito della vaccinazione.
Art. 64d Procedura per l’assunzione dei costi delle vaccinazioni anti‑COVID‑19
1 Alla fine del mese di marzo 2024, i fornitori di prestazioni inviano all’autorità cantonale competente una fattura per le vaccinazioni che hanno effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 secondo l’articolo 64c capoversi 1–3 e, alla fine del mese di giugno 2024, inviano una fattura per le vaccinazioni che hanno effettuato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il numero di vaccinazioni;
b. l’importo forfettario per ogni vaccinazione;
c. l’importo complessivo.
2 La fattura può contenere soltanto indicazioni sulle prestazioni in relazione alle vaccinazioni effettuate. Deve essere trasmessa per via elettronica.
3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e le trasmette per via elettronica all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal4 (istituzione comune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
4 L’istituzione comune registra le fatture ricevute e invia all’UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura collettiva. L’UFSP versa all’istituzione comune l’importo della fattura collettiva entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.
5 L’istituzione comune versa ai fornitori di prestazioni, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dell’UFSP, l’importo forfettario di cui all’articolo 64c capoverso 4 per ogni vaccinazione effettuata.
6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative in base all’onere effettivo. L’aliquota oraria è di 95 franchi, comprese le spese salariali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese amministrative vengono rimborsati in base ai costi effettivi.
Art. 64dbis Sistema di paganti in proprio per le vaccinazioni anti-COVID-19
1 Se la consegna dei vaccini non è raccomandata dalle autorità e non serve per lottare contro le malattie trasmissibili, la Confederazione può mettere a disposizione dietro pagamento i vaccini acquistati per le vaccinazioni anti-COVID-19 secondo l’articolo 44 capoverso 1 LEp, compresi i richiami, per la vaccinazione delle persone indicate qui di seguito:
a. persone assicurate secondo l’articolo 3 LAMal5;
b. persone assicurate contro le malattie secondo la LAM6;
c. persone non assicurate secondo l’articolo 3 LAMal né assicurate contro le malattie secondo la LAM che:
hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera, o
esercitano un’attività lucrativa in Svizzera come frontalieri.
2 Se per la vaccinazione delle persone di cui al capoverso 1 sono disponibili sufficienti vaccini, questi possono essere messi a disposizione di altre persone dietro pagamento.
3 I farmacisti che effettuano vaccinazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono:
a. aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH Vaccinazione e prelievo di sangue del 1° dicembre 20117 o avere una formazione equivalente in materia di vaccinazioni;
b. essere stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
c. adempiere le prescrizioni del Cantone sull’impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.
4 Le strutture di vaccinazione versano alla Confederazione un importo forfettario di 30 franchi per vaccinazione per il vaccino, la logistica, il materiale di vaccinazione e le spese amministrative supplementari.
5 Alla fine dei mesi di marzo 2024 e giugno 2024 le strutture di vaccinazione inviano all’autorità cantonale competente un elenco delle vaccinazioni effettuate secondo i capoversi 1 e 2.
6 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità dell’elenco in base alle dosi distribuite alla struttura di vaccinazione, ne verifica la completezza e lo trasmette per via elettronica all’istituzione comune entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
7 L’istituzione comune invia alle strutture di vaccinazione, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per l’importo forfettario di cui al capoverso 4.
8 Una volta ricevuti i pagamenti delle strutture di vaccinazione, versa trimestralmente alla Confederazione l’importo complessivo.
9 L’UFSP rimborsa all’istituzione comune le spese amministrative conformemente all’articolo 64d capoverso 6.
Art. 108b Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2023
Per la fatturazione delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 si applica il diritto anteriore.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 2019 RS 314.11 concernente le multe disciplinari
Allegato 2, n. 17001 e 17002
Abrogati
2. Modifica del 17 dicembre 2021 RU 2021 892; 2022 835, 838 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 RS 832.102 sull’assicurazione malattie
Cifra II cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2024.
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2 L’articolo 108b entra in vigore il 1° luglio 2024.
3 La modifica dell’ordinanza sulle epidemie (cifra I art. 64c–64dbis) si applica fino al 30 giugno 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |