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AS 2023 799

Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20181 sui giochi in denaro è modificata come segue:

Art. 85a Trasmissione dei dati e competenza in caso di cessazione dell’attività di una casa da gioco o di un organizzatore di giochi di grande estensione

1 Se una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione cessa la propria attività, i dati che ha iscritto nel registro delle persone escluse sono trasmessi alla casa da gioco o all’organizzatore di lotterie e scommesse sportive avente la sede più vicina.

2 Le richieste di revoca dell’esclusione dal gioco secondo l’articolo 81 LGD sono trattate dalla casa da gioco o dall’organizzatore di lotterie e scommesse sportive cui sono stati trasmessi i dati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2024

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr