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AS 2024 132

Ordinanza del DFF
concernente il compenso all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante
del 12 marzo 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 45 capoverso 5 dell’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante,

ordina:

Art. 1 Compenso all’UDSC

Quale compenso per le spese connesse all’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) riceve la seguente percentuale delle entrate correnti:

  • a. 2024: 9,60 %;

  • b. 2025: 7,80 %;

  • c. dal 2026: 6,00 %.

L’UDSC verifica periodicamente l’importo del compenso.

Art. 2 Abrogazione d’un altro atto

L’ordinanza del DFF del 5 maggio 20002 concernente il compenso all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante é abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

12 marzo 2024

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

Ordinanza del DFF<br />concernente il compenso all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini per l’esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante<br />del 12 marzo 2024 | Lexipedia | Lexipedia