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AS 2024 173

Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (OCB)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:

TitoloOrdinanza
concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli
e degli impianti per il trasporto professionale di viaggiatori(Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

Art. 1 cpv. 1 e 21 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di battelli e impianti infrastrutturali per il trasporto professionale di viaggiatori. 2 Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri da parte di imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale si applicano soltanto gli articoli 5–14, 17–19, 21–40, 43, 44 capoversi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49–51, 57, 57a e 57b nonché le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 5a cpv. 1 lett. bbis1 La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che:bbis. conoscono ampiamente le prescrizioni pertinenti e le regole riconosciute della tecnica quali norme, regolamenti e regole tecniche; e

Art. 6 cpv. 22 Nella pianificazione, nella costruzione e nell’esercizio dei battelli e degli impianti infrastrutturali occorre considerare le esigenze dei disabili, tenendo conto del principio di proporzionalità. Vanno rispettati in particolare i requisiti funzionali secondo il capitolo 2 dell’ordinanza del 12 novembre 20032 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis). Il DATEC specifica tali requisiti nelle disposizioni esecutive emanate in virtù dell’articolo 55 della presente ordinanza e dell’articolo 8 OTDis.

Art. 7 lett. cPer quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni esecutive non dispongano altrimenti, sono applicabili:c. per gli impianti di propulsione, l’ordinanza del 14 ottobre 20153 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere;

Art. 17 cpv. 44 Il DATEC stabilisce, nelle disposizioni esecutive emanate in virtù dell’articolo 55, quali altri documenti devono essere presentati insieme alla domanda di approvazione dei piani.

Art. 17b Caldaie a vapore e impianti ad aria compressaL’impresa di navigazione sottopone all’autorità competente:a. per le caldaie a vapore previste a bordo per la propulsione di battelli o gruppi ausiliari, un’analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l’impianto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’ordinanza del 25 novembre 20154 sulle attrezzature a pressione; la parte dell’impianto per la quale è stata constatata la conformità non deve essere considerata nell’analisi dei rischi;b. per gli impianti ad aria compressa che rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza sulle attrezzature a pressione, un’analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l’impianto ad aria compressa soddisfa le disposizioni di tale ordinanza.

Art. 22 cpv. 11 I battelli devono essere costruiti secondo le regole riconosciute della tecnica in modo che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio sia garantita in tutte le condizioni d’esercizio prevedibili e che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dell’ambiente e delle acque.

Art. 28 cpv. 11 Il posto di governo dev’essere allestito secondo le regole riconosciute della tecnica in quanto a sicurezza, concezione, disposizione ed ergonomia. Dal posto di governo deve essere garantita una sufficiente visibilità sul percorso da seguire e sugli impianti necessari per approdare e per salpare.

Art. 31aTubatureMateriale, tipo e destinazione d’uso dei raccordi di tubature devono essere autorizzati secondo una norma o una prescrizione valida emanata da una società di classificazione riconosciuta. L’impiego di raccordi flessibili deve essere limitato il più possibile.

Art. 35 cpv. 11 Le scale, le corsie e i pavimenti devono presentare una superficie sufficientemente resistente allo scivolamento.

Art. 36 cpv. 1 e 21 I materiali impiegati negli interni come i materiali di rivestimento e d’isolamento e i pavimenti nonché l’arredamento stesso devono essere difficilmente infiammabili o incombustibili.2 Le vernici e le lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni devono essere difficilmente infiammabili o incombustibili. In caso d’incendio non possono sprigionare quantità pericolose di fumo né gas tossici.

Art. 40, rubrica e cpv. 2Mezzi di salvataggio2 A bordo i mezzi di salvataggio devono essere custoditi in modo che in caso di necessità possano essere raggiunti facilmente e in modo sicuro e che la loro distribuzione sia possibile senza indugio. I mezzi di salvataggio ed eventuali mezzi ausiliari vanno sottoposti regolarmente a lavori di manutenzione.

Art. 42 cpv. 22 Gli impianti d’approdo devono essere equipaggiati con mezzi di salvataggio e di regola devono disporre d’illuminazione.

Art. 57b Disposizioni transitorie della modifica del 10 aprile 2024Le caldaie a vapore e gli impianti ad aria compressa che erano ammessi sui battelli per passeggeri secondo il diritto previgente, ma che non adempiono i requisiti di cui all’articolo 17b dopo l’entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2024, possono continuare a essere impiegati finché dai controlli periodici prescritti non risultano criticità e la sicurezza dell’esercizio è garantita.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2024.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi