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AS 2024 247

Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)
(OAOVA)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA),

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

Art. 13f Disposizione transitoria della modifica del 29 maggio 2024Le derrate alimentari contenenti le sostanze attive per le quali la modifica del 29 maggio 2024 stabilisce un livello massimo inferiore possono essere importate e fabbricate con il livello massimo secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

1 L’allegato 2 è modificato2.

2 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

29 maggio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui

N. 2 Tabella

Aggiungere la seguente voce in ordine alfabetico: feromoni di lepidotteri a catena lineare

Ordinanza del DFI<br />concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale<br />(OAOVA) | Lexipedia | Lexipedia