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AS 2024 250

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Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sui materiali e gli oggetti,

ordina:

I

Gli allegati 2 e 10 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti sono modificati2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

29 maggio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

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