AS 2024 270
Ordinanza del DFI
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE-DFI)
(OITE-UE-DFI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
TitoloOrdinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri
dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord(OITE-UE-DFI)
Ingressovisti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE),
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 Per l’importazione dei seguenti animali e prodotti animali devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:a. per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra il vigore il 1° luglio 2024.
31 maggio 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 1)
N. 1, 3, 5–7, 9, 11, 13–17, 23–26, 28, 31 e 32
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario
Atto normativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/918, GU L, 2024/918, 26.3.2024. Determinanti sono inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione sulle misure di protezione emanati dalla Commissione ai sensi degli articoli 4, 24 e 24 bis del regolamento (CE) n. 999/2001. Questi atti possono essere consultati sul sito Internet dell’USAV3. |
| Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141, GU L, 2024/1141, 19.4.2024. |
| Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1605, GU L 198 dell’8.8.20239, pag. 1. |
| Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, 24.11.2023. |
| Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/822, ABl. L, 2024/822, 6.3.2024. Determinanti sono inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione sulle misure di protezione emanati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 576/2013. Questi atti possono essere consultati sul sito Internet dell’USAV4. |
| Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), inclusi gli atti relativi a talune misure di controllo delle malattie adottati dalla Commissione in virtù degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1. Determinanti sono inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione sulle misure di protezione emanati dalla Commissione ai sensi degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259 del regolamento (UE) 2016/429. Questi atti possono essere consultati sul sito Internet dell’USAV5. |
| Regolamento di esecuzione (EU) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/216, GU L, 2024/2016, 12.1.2024. |
| Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/590, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 46. |
| Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/647, GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1. |
| Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7. |
| Regolamento delegato (EU) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/2515, GU L, 2023/2515, 14.11.2023. |
| Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1798, GU L 233 del 21.9.2023, pag. 24. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/399, GU L, 2024/399, 12.2.2024. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/516, GU L 71 del 9.3.2023; pag. 27. |
| Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione, GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2626, GU L, 2023/2626, 28.11.2023. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/399, GU L, 2024/399, 12.2.2024. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/566, GU L, 2024/566, 15.2.2024. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori, GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale, GU L 202 del 2.8.2022, pag. 27. |
(art. 2 cpv. 2)
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/6886.
2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2020/688.