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AS 2024 297

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 10a capoverso 2, 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago);
in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 12 febbraio 19815 sulle tasse di rotta;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,in particolare del regolamento (CE) n. 549/20047, del regolamento (CE) n. 550/20048, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/20139 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/66510,

Art. 9 lett. cbisSkyguide finanzia i suoi compiti segnatamente per mezzo:cbis. dei contributi della Confederazione per servizi nell’ambito dello U-space (art. 12a);

Art. 12a, rubrica e cpv. 1Assunzione da parte della Confederazione dei costi di Skyguide nell’ambito dello U-space1 La Confederazione può indennizzare Skyguide, nei limiti dei crediti stanziati, per i costi annuali dovuti ai servizi nell’ambito dello U-space. Per l’allestimento del preventivo Skyguide comunica all’UFAC una stima dei costi presumibili di questi servizi.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1.1.3, 1.4, 1.5 e 5.3.31.1 Gestione dello spazio aereo1.1.3 Messa a disposizione dei dati di riconfigurazione dinamica degli spazi aerei U-space.1.4 Coordinamento con fornitori di servizi U-space1.5 Fornitura del servizio di autenticazione e di autorizzazione nell’ambito dell’utilizzo dello U-space, compreso il rilascio del token di autorizzazione per i fornitori di servizi U-space5.3 Servizio di sorveglianza5.3.3 messa a disposizione dei dati sulla sorveglianza nell’ambito del funzionamento dello U-space.

III

L’ordinanza del 28 settembre 200711 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 44Sezione 6a:
Certificazione, sorveglianza e registrazione dei fornitori di servizi concernenti lo U-space

Art. 44a1 Per la certificazione di un fornitore di servizi U-space e dei fornitori di servizi comuni di informazione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento
minimo
Fr. Emolumento
massimo
Fr. a. per il rilascio 10 000. – 170 000. – b. per la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca 100.– 50 000. – c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 500.– 50 000. – d. per le ispezioni straordinarie 500.– 50 000. – 2 Per la registrazione dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione è riscosso un emolumento di 50 franchi.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

14 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi