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AS 2024 332

Ordinanza
sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi
(OPMFV)
(OPMFV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 10 capoverso 2, 20 capoverso 4, 25 e 39 della legge federale del 30 settembre 20221 sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (LPMFV),

ordina:

Sezione 1 Misure dei fornitori di servizi su richiesta

Art. 1 Requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo

(art. 8 cpv. 2 lett. a LPMFV)

Se un servizio su richiesta rende accessibili contenuti non adatti ai minori, prima del suo primo utilizzo è verificata, mediante una procedura adeguata, la maggiore età degli utenti. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta, sulla base dei dati forniti dall’utente sottoposto a verifica, di accertare correttamente la sua maggiore età.

Sono considerati non adatti ai minori in particolare i contenuti che rappresentano atti di violenza eccessiva o atti sessuali espliciti.

Art. 2 Requisiti per il sistema di controllo parentale

(art. 8 cpv. 2 lett. b LPMFV)

Al primo utilizzo del servizio su richiesta, la persona che ha aperto un conto presso tale servizio deve essere informata dell’esistenza di un sistema di controllo parentale e delle sue funzioni e avere la possibilità di attivare il sistema.

Il sistema di controllo parentale consente di limitare l’accesso di altri utenti a contenuti destinati a determinate categorie d’età. L’accesso al sistema di controllo parentale è limitato tramite una password o un altro mezzo di identificazione.

I contenuti possono essere limitati in particolare mediante l’apertura di un conto individuale con un’offerta ridotta adatta alla categoria d’età applicabile oppure mediante l’attivazione dell’accesso soltanto a determinati contenuti.

Sezione 2 Requisiti per le organizzazioni di categoria e gli esperti coinvolti

Art. 3 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

(art. 10 cpv. 1 lett. c LPMFV)

Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

  • a. tutti i tipi di attività secondo l’articolo 5 lettera a LPMFV vi sono rappresentati, direttamente o indirettamente, dagli operatori aventi sede o filiali in Svizzera;

  • b. ogni tipo d’attività secondo l’articolo 5 lettera a LPMFV vi è rappresentata, direttamente o indirettamente, dalla maggioranza degli operatori aventi sede o filiali in Svizzera;

  • c. le regioni linguistiche vi sono adeguatamente rappresentate.

Per valutare l’adempimento della condizione di cui al capoverso 1 si tiene conto anche degli operatori che rinunciano a essere membri di un’organizzazione di categoria.

Art. 4 Requisiti per gli esperti coinvolti
(art. 10 cpv. 1 lett. f LPMFV)

Gli esperti coinvolti nell’elaborazione della regolamentazione per minori soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • a. appartenere a un’organizzazione per la protezione dell’infanzia o della gioventù riconosciuta; o

  • b. essere attivi presso una scuola universitaria nell’ambito tematico della protezione dell’infanzia o della gioventù; o

  • c. disporre di un’esperienza pratica pluriennale nella protezione dell’infanzia o della gioventù.

Sono indipendenti dagli operatori dei settori dei film e dei videogiochi.

Sezione 3 Dichiarazione del carattere vincolante e verifica regolare delle regolamentazioni per minori

Art. 5 Allegati alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni per minori

(art. 15 cpv. 2 LPMFV)

Alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante di una regolamentazione per minori sono allegati tutti i documenti che comprovano il rispetto dei requisiti per le organizzazioni di categoria di cui all’articolo 10 LPMFV, compresi:

l’attestazione degli esperti che certifica il loro coinvolgimento nell’elaborazione della regolamentazione per minori;

un parere degli esperti sulla regolamentazione per minori.

Art. 6 Verifica regolare delle regolamentazioni per minori

(art. 18 LPMFV)

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) segue gli sviluppi scientifici e tecnici nell’ambito della protezione dei minori. A tal fine intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni di categoria.

Verifica le regolamentazioni per minori sulla base delle nuove conoscenze.

Se giunge alla conclusione che una regolamentazione per minori non adempie più i requisiti della LPMFV, lo comunica immediatamente all’organizzazione di categoria interessata. Le impartisce un termine per adeguare la regolamentazione per minori.

Sezione 4 Misure dei fornitori di servizi di piattaforma

Art. 7 Requisiti per il sistema per il controllo dell’età prima del primo utilizzo

(art. 20 cpv. 2 lett. a LPMFV)

Se un servizio di piattaforma rende accessibili contenuti non adatti ai minori, prima del suo primo utilizzo è verificata, mediante una procedura adeguata, la maggiore età degli utenti. È considerata adeguata qualsiasi procedura che consenta, sulla base dei dati forniti dall’utente sottoposto a verifica, di accertare correttamente la sua maggiore età.

Sono considerati non adatti ai minori in particolare i contenuti che rappresentano atti di violenza eccessiva o atti sessuali espliciti.

Art. 8 Requisiti per il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti minori

(art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV)

Il sistema per la segnalazione di contenuti non adatti ai minori consente di segnalare contenuti al fornitore del servizio di piattaforma in modo semplice e rapido.

Art. 9 Trattamento delle segnalazioni di contenuti non adatti ai minori

(art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV)

Il fornitore del servizio di piattaforma tratta le segnalazioni di contenuti non adatti ai minori entro sette giorni.

I contenuti segnalati che sono considerati non adatti ai minori possono essere resi accessibili soltanto agli utenti la cui maggiore età è stata accertata conformemente all’articolo 7 capoverso 1.

Sezione 5 Test

Art. 10 Requisiti per le organizzazioni specializzate

(art. 21 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 e 2 LPMFV)

Le organizzazioni specializzate che svolgono i test adempiono i seguenti requisiti:

  • a. essere attive negli ambiti tematici della protezione dei minori, della prevenzione o della salute;

  • b. essere indipendenti dagli operatori dei settori dei film o dei videogiochi.

Art. 11 Vigilanza sulle organizzazioni specializzate

(art. 25 lett. a LPMFV)

Il Cantone, l’UFAS o l’organizzazione di categoria è competente per la vigilanza sull’organizzazione specializzata incaricata di svolgere i test. Nel mandato sono previste misure adeguate al fine di consentire tale vigilanza.

Art. 12 Piani dei test

(art. 25 lett. b e c LPMFV)

Prima dello svolgimento di qualsiasi test, è elaborato un piano dei test. Esso contiene spiegazioni almeno sui seguenti punti:

  • a. le basi legali applicabili;

  • b. l’obbligo del segreto per il minorenne e l’adulto che lo accompagna;

  • c. il reclutamento di minorenni per i test;

  • d. la pianificazione e la preparazione ai test;

  • e. lo svolgimento dei test;

  • f. la documentazione dei test e la forma dei relativi verbali;

  • g. il termine ultimo per la comunicazione dei risultati dei test, che non può superare i 30 giorni.

L’organizzazione specializzata incaricata di svolgere i test sottopone per approvazione il suo piano dei test all’UFAS, al Cantone o all’organizzazione di categoria che le ha conferito il mandato.

Art. 13 Preparazione ai test e accompagnamento dei minorenni

(art. 25 lett. b LPMFV)

Il minorenne e un detentore dell’autorità parentale sono debitamente informati sullo scopo e sullo svolgimento dei test, in particolare sul fatto che:

  • a. il minorenne viene preparato ai test;

  • b. il minorenne è sempre accompagnato da un adulto;

  • c. l’anonimato del minorenne è garantito.

Prima dell’inizio della preparazione, essi danno il loro consenso scritto alla partecipazione ai test. Possono revocare il consenso in qualsiasi momento.

La preparazione del minorenne comprende almeno:

  • a. un’introduzione alle basi teoriche;

  • b. istruzioni sul comportamento da adottare durante lo svolgimento dei test;

  • c. la simulazione pratica di un test.

Per tutta la durata del test, un adulto che lavora per l’organo che svolge il test si tiene nelle vicinanze del minorenne. Se lo ritiene opportuno per proteggere il minorenne, interviene nello svolgimento del test.

Art. 14 Garanzia dell’anonimato dei minorenni

(art. 25 lett. b LPMFV)

L’anonimato del minorenne è garantito per l’intera durata della procedura di test.

Il minorenne e l’adulto di cui all’articolo 13 capoverso 4 non possono svolgere test in luoghi che frequentano regolarmente.

Art. 15 Verbalizzazione dei test

(art. 25 lett. c LPMFV)

Dopo lo svolgimento del test, è redatto un verbale scritto.

Nel verbale sono fornite tutte le indicazioni rilevanti sul test svolto. Vi sono allegati giustificativi ed eventuali foto.

Nel verbale non figurano indicazioni relative al minorenne, fatta eccezione per la sua data di nascita.

Art. 16 Riscontri ai fornitori e agli organizzatori di eventi interessati

(art. 25 lett. d LPMFV)

I fornitori e gli organizzatori di eventi presso i quali è stato svolto un test sono informati entro il termine stabilito nel piano dei test circa il risultato del test e il seguito della procedura. Al contempo è inviata loro una copia del verbale e dei relativi giustificativi.

Art. 17 Coordinamento dei test d’acquisto

(art. 23 cpv. 1 LPMFV)

  • L’UFAS può esigere dai Cantoni tutte le informazioni di cui necessita per coordinare i suoi test d’acquisto con quelli dei Cantoni.

Art. 18 Emolumenti per i test

(art. 33 cpv. 1 LPMFV)

Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, l’UFAS può riscuotere dal fornitore o dall’organizzatore di eventi emolumenti pari a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

Se un test che ha svolto ha dato adito a un reclamo, un Cantone può riscuotere dal fornitore o dall’organizzatore di eventi emolumenti pari al massimo a 150 franchi per ora di attività delle persone incaricate dello svolgimento dei test.

Per ogni test di cui al capoverso 1 o 2 possono essere fatturate al massimo cinque ore di lavoro.

Sezione 6 Coordinamento dell’esecuzione

(art. 28 cpv. 3 e 4 LPMFV)

Art. 19

Almeno una volta all’anno, l’UFAS invita i Cantoni e le organizzazioni di categoria a un incontro destinato allo scambio reciproco di informazioni ed esperienze.

Una volta all’anno, i Cantoni comunicano all’UFAS le misure che hanno adottato nell’anno precedente.

L’UFAS può emanare direttive all’attenzione dei Cantoni circa le misure che questi devono adottare, in particolare per quanto concerne il numero minimo di test da svolgere.

Sezione 7 Promozione delle competenze mediatiche e prevenzione

Art. 20 Sensibilizzazione e approfondimento delle conoscenze specialistiche

(art. 29 cpv. 1 e 2 LPMFV)

L’UFAS gestisce la piattaforma nazionale «Giovani e media». La piattaforma è volta a informare e sensibilizzare il vasto pubblico e ad approfondire le conoscenze specialistiche nel settore dei media digitali. L’UFAS può orientare la sensibilizzazione su determinati gruppi di destinatari.

Adotta misure per l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche. In particolare può contribuire finanziariamente alla realizzazione di studi o commissionarne.

Promuove lo sviluppo di reti di contatto tra gli specialisti attivi nell’ambito della promozione delle competenze mediatiche.

Art. 21 Aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

Su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, l’UFAS può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato nonché ai Cantoni e ai Comuni per attività sovraregionali o progetti modello destinati alla promozione delle competenze mediatiche o alla prevenzione dei rischi dei media digitali. Non si può rivendicare un diritto agli aiuti finanziari.

Un’attività è considerata sovraregionale se è svolta in almeno due Cantoni francofoni o in almeno tre Cantoni germanofoni o nella Svizzera italiana o nella Svizzera romancia.

I progetti modello:

  • a. sono geograficamente trasferibili e realizzabili indipendentemente dalla struttura amministrativa del singolo Cantone o Comune;

  • b. sviluppano nuove forme di promozione delle competenze mediatiche oppure completano o perfezionano in punti essenziali forme già note;

  • c. sono trasferibili ad altri contesti;

  • d. rispondono a un bisogno comprovato;

  • e. garantiscono un trasferimento di conoscenze.

La richiesta di aiuti finanziari contiene almeno i seguenti documenti e indicazioni sull’attività o sul progetto modello previsti:

  • a. genere e portata;

  • b. scopo, gruppi di destinatari e utilità;

  • c. persone e organizzazioni coinvolte;

  • d. finanziamento e budget;

  • e. conto annuale riveduto dell’anno precedente;

  • f. statuti e linee direttive o descrizione dell’organizzazione, se disponibili;

  • g. per i progetti modello di cui al capoverso 3, descrizione del carattere di modello;

  • h. per le richieste dei Comuni, un parere del Cantone.

Art. 22 Concessione degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

Gli aiuti finanziari alle organizzazioni sono concessi mediante decisione.

Gli aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni sono concessi in virtù di un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). Il contratto disciplina in particolare:

  • a. il genere, la portata, lo scopo e l’utilità dell’attività o del progetto modello;

  • b. le prestazioni del Cantone o del Comune;

  • c. le persone e organizzazioni coinvolte;

  • d. la presentazione dei rapporti e la garanzia della qualità;

  • e. le modalità di pagamento.

Art. 23 Ammontare degli aiuti finanziari per attività sovraregionali e progetti modello

(art. 29 cpv. 3 LPMFV)

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

  • a. del genere e della portata dell’attività o del progetto modello;

  • b. dell’interesse che l’attività o il progetto modello riveste per la Confederazione;

  • c. delle prestazioni proprie delle organizzazioni, dei Cantoni o dei Comuni, come pure dei contributi di altri organi federali e di terzi.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

Sono spese computabili i costi effettivamente sostenuti che sono direttamente legati alla preparazione e allo svolgimento dell’attività o del progetto modello e sono assolutamente indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LSu3.

Sezione 8 Entrata in vigore

Art. 24

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Gli articoli 1, 2 e 7–19 entrano in vigore in un momento successivo.

26 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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