Ai fini del presente Accordo:
Per «valuta liberamente convertibile» si intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali.
Per «CIRDI» si intende il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti.
Per «Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI» si intende il Regolamento che disciplina il Meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006.
Per «Regolamento d’arbitrato del CIRDI» si intende il Regolamento procedurale per i procedimenti arbitrali (Regolamento d’arbitrato), nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006.
Per «Convenzione CIRDI» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 19651.
Per «investimento» si intende qualunque tipo di attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell’investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, compresa una certa durata e altre caratteristiche come l’impegno di capitali o di altre risorse, l’aspettativa di guadagno o utili o l’assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui quella di:
(a) un’impresa;
(b) azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un’impresa;
(c) obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito e prestito;2, 3
(d) diritti di proprietà intellettuale;
(e) crediti monetari e diritti a una prestazione contrattuale in relazione a un’impresa e aventi un valore finanziario4;
(f) contratti «chiavi in mano», di costruzione, di gestione, di concessione di produzione, di condivisione dei proventi e altri contratti simili;
(g) licenze, autorizzazioni, permessi e da diritti simili concessi in conformità alle leggi di una Parte5; e
(h) altri beni materiali o immateriali, mobili o immobili, e i relativi diritti di proprietà come leasing, ipoteche e pegni.
Il termine «investimento» non comprende le decisioni e le sentenze emesse nel contesto di un’azione giudiziaria o amministrativa né le sentenze arbitrali emesse in procedimenti arbitrali.
Ai fini della suddetta definizione di «investimento», qualsiasi reddito investito è considerato un investimento e nessun cambiamento nella forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti influisce sul loro carattere di investimenti.
Per «investitore» si intende:
(a) una persona fisica che, in conformità alla legislazione di una Parte, è un cittadino di tale Parte; o
(b) una persona giuridica, comprese le società, le imprese, i partenariati o altre organizzazioni, che è costituita o altrimenti organizzata in conformità alla legislazione di tale Parte e che ha la propria sede, nonché le proprie attività economiche effettive, nel territorio di tale Parte;
che ha effettuato un investimento.
Per «impresa stabilita localmente» si intende un’impresa posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore di una Parte e stabilita nel territorio dell’altra Parte. Un’impresa è:
(a) posseduta da persone fisiche o imprese di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale proprio è di piena proprietà di persone fisiche o imprese di tale Parte;
(b) controllata da persone fisiche o imprese di una Parte se tali persone fisiche o imprese hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o se sono legalmente abilitate a dirigerne le attività.
Per «Convenzione di New York» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 19586.
Per «redditi» si intendono tutti gli importi prodotti o derivati da un investimento, compresi, ma non limitati a, gli utili, gli interessi, i guadagni in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Per «territorio» si intende il territorio di una Parte come definito dalle leggi della Parte interessata, in conformità al diritto internazionale.
Per «Norme d’arbitrato UNCITRAL» si intendono le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1976.